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Sentenza

Sentenza n. 30/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - del D.D. prot. n. 470 del 3 luglio 2025 adottato dall’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, recante l’approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 3059 del 10 dicembre 2024 per la classe di concorso AS48 (ex A048) - Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado, per la Regione Umbria, nonché delle relative graduatorie allegate; - del D.D. prot. n. 544 del 29 luglio 2025, adottato dall’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, avente ad oggetto l’integrazione della graduatoria di merito relativa alla classe di concorso AS48 (ex A048), per la regione Umbria; - dei verbali ed atti della Commissione, di estremi non conosciuti, relativi all’approvazione della graduatoria finale del concorso, nonché delle successive rettifiche, con specifico riferimento all’attribuzione del punteggio per i titoli di cui all’All. B del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214; - dell’elenco dei candidati idonei per la classe di concorso AS48 (ex A048) - Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti né conoscibili, con cui l’Amministrazione, odierna resistente, ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso; - per quanto occorrer possa, del Bando di cui al citato D.D.G. per il personale scolastico n. 3059 del 10 dicembre 2024, relativo al Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto e/o non comunicato all’odierno ricorrente, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il diniego di ostensione dei documenti richiesti dall’odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202500522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito e relativa integrazione del concorso per la classe AS48, con attribuzione dei punteggi e individuazione dei vincitori e degli idonei non vincitori

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato tra gli idonei non vincitori del concorso per la classe di concorso AS48 (ex A048) in Umbria, ha impugnato l’approvazione e l’integrazione della graduatoria, nonché gli atti presupposti e conseguenti. Ha dedotto, con unico motivo, la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e par condicio di cui all’art. 97 Cost., dell’Allegato B e dell’art. 11 del d.m. n. 205/2023 e dell’art. 5 del bando, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione, falsità del presupposto, disparità di trattamento e arbitrarietà. In particolare, ha contestato l’attribuzione a taluni concorrenti di 12,50 punti per il superamento di precedenti concorsi ordinari relativi alla diversa classe AM48, anziché alla classe AS48 oggetto della procedura. Il Ministero ha eccepito in rito la mancata notificazione del ricorso ad almeno un reale controinteressato e l’inesistenza della notificazione effettuata nei confronti del soggetto indicato dal ricorrente, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 60 c.p.a. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., per omessa notificazione ad almeno un controinteressato. L’eventuale accoglimento dell’impugnazione avrebbe potuto pregiudicare i candidati utilmente collocati nella graduatoria impugnata; pertanto, almeno uno di tali candidati doveva ricevere la notificazione del ricorso. Il ricorrente aveva invece notificato l’atto a una persona il cui nominativo non compariva né tra i vincitori né tra gli idonei non vincitori precedenti e che, secondo quanto dimostrato dall’amministrazione, non aveva partecipato alla procedura. Tale soggetto non poteva quindi essere qualificato come controinteressato. Il Collegio ha ritenuto irrilevanti le difese del ricorrente e ha precisato che la richiesta di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami non può sanare l’omessa notificazione iniziale ad almeno un controinteressato. Non è stata esaminata la fondatezza delle censure sostanziali sulla valutazione dei titoli. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata all’esito della trattazione cautelare quando la causa è matura per la decisione e non sussistono cause ostative.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Impone al ricorrente, quando l’atto è lesivo di posizioni di soggetti individuabili come controinteressati, la notificazione del ricorso ad almeno uno di essi; l’omissione determina l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale base della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato dal ricorrente con riferimento ai principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e par condicio, ma il TAR non ha esaminato tali censure per la declaratoria di inammissibilità.

  • Allegato B al d.m. n. 205/2023

    È stato invocato dal ricorrente in relazione all’attribuzione del punteggio per il superamento di precedenti concorsi, ma la questione sostanziale non è stata decisa.

Massime di principio

  • Quando si impugna una graduatoria concorsuale, sono controinteressati i candidati utilmente collocati nella graduatoria la cui posizione potrebbe essere pregiudicata dall’eventuale accoglimento del ricorso, e il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
  • La notificazione del ricorso a un soggetto estraneo alla procedura concorsuale, non presente nella graduatoria impugnata e privo di una posizione suscettibile di essere incisa dall’accoglimento, non soddisfa l’onere di notificazione a un controinteressato.
  • L’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami non può sostituire né sanare l’omessa notificazione originaria del ricorso ad almeno un controinteressato, quando i controinteressati reali sono individuabili dagli atti impugnati.
  • La mancata individuazione e notificazione di almeno un reale controinteressato comporta l’inammissibilità del ricorso, senza necessità di esaminare i motivi relativi alla legittimità sostanziale della graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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