Sentenza n. 4476/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cardio Vascular S.r.l. il 21/2/2023: della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cardio Vascular S.r.l. il 21/2/2023: Annullamento determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cardio Vascular S.r.l. il 27/3/2023: della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell''''8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto in favore dell'amministrazione secondo la normativa sopravvenuta. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né il merito delle censure. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.
Atto impugnato: D.M. 6 luglio 2022, D.M. 6 ottobre 2022 e determinazioni della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e n. 1 dell'8 febbraio 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, con il ricorso introduttivo, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e, con motivi aggiunti, le determinazioni della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e n. 1 dell'8 febbraio 2023, chiedendone l'annullamento. Dal testo non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, dando atto di avere saldato quanto dovuto all'amministrazione in applicazione della normativa sopravvenuta richiamata nella memoria.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla definizione della posizione sostanziale della ricorrente mediante il pagamento di quanto dovuto secondo la normativa sopravvenuta.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara e documenta che la propria posizione sostanziale è stata definita in applicazione di una normativa sopravvenuta, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione, il giudice amministrativo può dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti.
- La sopravvenuta definizione dell'obbligazione nei confronti dell'amministrazione, mediante il pagamento di quanto dovuto, può determinare il venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento degli atti impugnati e giustificare la declaratoria di improcedibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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