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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01000/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione un maggior reddito e contestando un'omessa corresponsione di IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello annullando l'atto impositivo e condannando l'Ufficio alle spese. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per avere la CTR esaminato un'eccezione di nullità dell'avviso proposta dal contribuente solo con memoria illustrativa di primo grado, quindi tardivamente e senza specifici motivi aggiunti; (2) violazione dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, perché la CTR aveva ritenuto invalido l'avviso per difetto di valida sottoscrizione, senza considerare l'orientamento di legittimità secondo cui è sufficiente la riferibilità dell'atto all'Ufficio e la sottoscrizione da parte di funzionario delegato, anche se non dirigente; (3) omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno relativa a una precedente sentenza passata in giudicato concernente l'anno d'imposta 2007, anch'esso derivante dalla medesima verifica fiscale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo tardiva e quindi inammissibile l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, perché non proposta nel ricorso introduttivo né con motivi aggiunti idonei. Ha inoltre ribadito che, in tema di accertamento tributario, gli avvisi di accertamento sono validi se sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, senza che sia richiesta la qualifica dirigenziale, e che la declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata non incide sulla validità degli atti già sottoscritti nei termini indicati dall'art. 42 d.P.R. 600/1973. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, perché il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia nel merito e potrà valutare anche l'eccezione di giudicato esterno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'eccezione di nullità dell'avviso, se proposta per la prima volta solo con memoria illustrativa e non con motivi aggiunti nei limiti consentiti, è tardiva e quindi inammissibile.

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come parametro processuale per contestare la tardività della censura introdotta nel giudizio tributario.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; non è necessaria la qualifica dirigenziale.

  • art. 61, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato a conferma della disciplina della sottoscrizione e delle nullità dell'atto impositivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza e l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'omessa pronuncia del giudice di appello sull'eccezione di giudicato esterno.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato quale base dell'efficacia del giudicato esterno.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la definizione in camera di consiglio.

  • art. 7 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere che l'autonomia degli accertamenti per ciascun periodo d'imposta non esclude, in presenza di elementi comuni e tendenzialmente permanenti, la rilevanza del giudicato esterno.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento non rilevabile d'ufficio deve essere proposta tempestivamente nel primo grado di giudizio; se dedotta solo in memoria successiva o in appello, è inammissibile.
  • La nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione non può essere utilmente fatta valere se la contestazione è stata introdotta solo tardivamente, perché l'atto processuale tardivo non sana il difetto originario di specificità della censura ma ne impedisce l'esame.
  • In tema di accertamento tributario, la validità dell'avviso richiede la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato appartenente a carriera direttiva; non è necessaria la qualifica dirigenziale.
  • La declaratoria di incostituzionalità della disciplina delle funzioni dirigenziali non determina automaticamente l'invalidità degli avvisi già sottoscritti da funzionari delegati secondo la disciplina sostanziale applicabile.
  • Se i motivi accolti impongono al giudice di rinvio un nuovo esame del merito, resta assorbita la censura che investe un distinto profilo processuale, come l'omessa pronuncia sul giudicato esterno.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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