Cassazione Civile, Ordinanza n. 32829/2023 del 27/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due delibere Consob del dicembre 2018 e del marzo 2019 che avevano irrogato a una persona fisica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000 e la sanzione accessoria della sospensione ex art. 187-quater TUF per quattro mesi, per asserito abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis, comma 4, TUF. Secondo l’accertamento amministrativo, la persona avrebbe comunicato nel luglio 2015 a un terzo, fuori dall’esercizio di un lavoro, professione, funzione o ufficio, un’informazione privilegiata relativa al progetto di cessione del 45% del capitale sociale di una società industriale a un gruppo estero, con conseguente OPA totalitaria sulle residue azioni. La Corte d’appello, in sede di opposizione, aveva sospeso e poi annullato le sanzioni. La Consob ricorre in cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 187-bis TUF, 6 d.lgs. 150/2011, 2727 e 2729 c.c. e 192, comma 2, c.p.p., sostenendo che il giudice di merito abbia scambiato per indizi i fatti stessi da provare; con il secondo deduce violazione delle medesime norme, oltre a omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando un errato governo della prova indiziaria e la mancata considerazione della circolazione dell’informazione privilegiata all’interno delle società coinvolte nei giorni precedenti al comunicato sull’operazione.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie entrambi i motivi riuniti. Ritiene che la Corte d’appello abbia erroneamente qualificato come semplici indizi alcuni fatti che, invece, erano parte del fatto principale da provare, e che abbia illegittimamente frammentato in una sequenza di presunzioni ciò che, per la Consob, costituiva un quadro unitario di elementi coesistenti e convergenti. La Cassazione afferma che, in materia di abusi di mercato, la prova per presunzioni è particolarmente appropriata e richiede una duplice valutazione: prima analitica dei singoli elementi, poi sintetica e complessiva sulla loro concordanza. Esclude inoltre che esista un divieto di presunzioni di secondo grado come regola di diritto positivo. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 187-bis, comma 4, d.lgs. 58/1998 (TUF)
versione anteriore all’abrogazione ex art. 4, comma 9, lett. c), d.lgs. 107/2018
Descrive la fattispecie del trading secondario e richiede il possesso di un’informazione privilegiata, la conoscenza o conoscibilità del suo carattere privilegiato e una delle condotte tipiche, tra cui la comunicazione a terzi al di fuori delle ipotesi legittimanti.
art. 181, comma 1, d.lgs. 58/1998 (TUF)
in vigore al tempo dei fatti
Definisce l’informazione privilegiata come informazione precisa, non pubblica, concernente emittenti o strumenti finanziari e idonea, se resa pubblica, a influire sensibilmente sui prezzi.
art. 187-quater, comma 1, d.lgs. 58/1998 (TUF)
Prevede la sanzione amministrativa accessoria obbligatoria applicata unitamente alla sanzione principale.
art. 6 d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 150
Norma processuale richiamata nel giudizio di opposizione avverso le sanzioni Consob.
art. 2727 c.c.
Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici e della loro costruzione inferenziale.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve prima selezionare analiticamente i fatti secondari e poi valutarli complessivamente in modo sintetico.
art. 192, comma 2, c.p.p.
Richiamato come parametro di valutazione della prova indiziaria, in particolare con riguardo alla gravità, precisione e concordanza degli indizi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta errata valutazione del materiale probatorio.
Massime di principio
- In materia di abuso di informazioni privilegiate, la prova del fatto illecito può essere fornita in via presuntiva, poiché la circolazione dell’informazione avviene normalmente in modo da non lasciare tracce documentali e la prova diretta è spesso eccezionale.
- Nella valutazione delle presunzioni semplici il giudice deve seguire una duplice operazione: dapprima selezionare analiticamente i singoli elementi e verificarne la rilevanza indiziaria; poi procedere a una valutazione sintetica e complessiva della loro concordanza nel quadro unitario dei fatti.
- Non è configurabile un divieto di presunzioni di secondo grado come regola generale di diritto positivo; un fatto accertato presuntivamente può costituire premessa di un’ulteriore inferenza, se il percorso logico è sorretto da elementi gravi, precisi e concordanti.
- È erroneo trattare come semplici indizi fatti che, in realtà, appartengono già al fatto principale da provare; il giudice deve distinguere correttamente tra fatti secondari e circostanze costitutive dell’illecito.
- Nei procedimenti relativi ad abusi di mercato, il fatto da provare può essere un fatto complesso e composito, ricostruibile solo attraverso la valutazione unitaria di una pluralità di dati certi e convergenti riferibili a più soggetti e a una sequenza di accadimenti collegati.
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