Sentenza del 15/03/2021 n. 334 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Fermo amministrativo - credito di natura previdenziale - Commissione tributaria - difetto di giurisdizione a decidere - sussiste - rilevabilità in ogni grado del processo - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria è stata ritenuta priva di giurisdizione a decidere sulla legittimità del fermo quando questo è fondato su crediti previdenziali (omessi contributi INPS). La carenza di giurisdizione è rilevabile in qualsiasi grado del processo; la controversia deve essere devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria competente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la legittimità del fermo amministrativo (art. 86 d.P.R. 602/73) fondato su un omesso pagamento di contributi INPS. La questione verte sulla competenza giurisdizionale: l'accertamento del credito previdenziale è riservato all'autorità giudiziaria ordinaria e non alla Commissione tributaria, per cui la Commissione è priva di giurisdizione a decidere sulla misura.
Norme richiamate
art. 86, d.P.R. 602/1973
L'articolo disciplina il fermo amministrativo ma la sua impugnazione davanti alla Commissione tributaria è ammissibile solo se il credito sottostante è di natura tributaria; se il credito è previdenziale, la competenza spetta al giudice ordinario.
Massime di principio
- La giurisdizione tra Commissione tributaria e giudice ordinario si determina dalla natura del credito sottostante alla misura di fermo: tributario -> Commissione; previdenziale/INPS -> giudice ordinario.
- La carenza di giurisdizione della Commissione tributaria può essere rilevata in qualsiasi grado e anche d'ufficio, per cui l'eccezione può essere sollevata dal giudice o dalle parti in ogni momento.
- Se il fermo è basato su crediti misti (tributari e previdenziali) occorre separare le poste: la Commissione può decidere solo sulle pretese di natura tributaria; per la parte previdenziale va promossa azione davanti al giudice ordinario.
- Quando si riceve un provvedimento di fermo basato su contributi INPS, il ricorrente deve rivolgersi al giudice ordinario; impugnare davanti alla Commissione tributaria rischia di determinare una pronuncia di incompetenza e il rinvio al foro competente.
- Verificare sempre l'origine del credito (titolo e ente creditore) prima di scegliere la sede giurisdizionale per l'impugnazione: la qualificazione sostanziale del credito è il criterio decisivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 mar 2021Sentenza del 15/03/2021 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 15 mar 2021Sentenza del 15/03/2021 n. 28 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 15 mar 2021Sentenza del 15/03/2021 n. 33 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 15 mar 2021Sentenza del 15/03/2021 n. 35 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 15 mar 2021Sentenza del 15/03/2021 n. 38 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 15 mar 2021Sentenza del 15/03/2021 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →