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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18878/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che mantenne la misura della custodia in carcere per reati di cui all'art. 73 DPR 309/90. Il ricorrente deduceva vizio di illogicità e contraddittorietà nella motivazione del tribunale: contestava la mancata credibilità della sua versione resa in interrogatorio (sosteneva di aver acquistato la droga per sé e per il cognato), riteneva irrilevante che avesse poi acquistato altra droga 19 giorni dopo e criticava la valorizzazione del suo stato di disoccupazione, sostenendo che al tempo dei fatti avrebbe svolto lavoro in nero. Inoltre il ricorrente allegava nel ricorso documenti (fogli presenze) per dimostrare la diversa situazione reddituale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la coerenza tra l'ordinanza impugnata e la precedente ordinanza 'genetica'. Ha ritenuto sussistente un quadro indiziario articolato basato: sull'ammissione dell'imputato circa la consegna di 20 grammi di stupefacente al deceduto Pantè Kevin; su risultanze captative e intercettazioni che indicavano che il deceduto era l'unico con disponibilità economiche per acquisti rilevanti; sulle scarse condizioni economiche del ricorrente e su precedenti acquisti di modiche quantità. La Corte ha inoltre escluso l'ammissibilità delle nuove prove documentali (fogli presenze) prodotte in cassazione poiché costituivano nuova prova non giustificata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Competenza del tribunale a riesaminare le misure cautelari su istanza dell'indagato; la Corte ha riconosciuto legittima la valutazione del tribunale nelle sue conclusioni sul quadro indiziario

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma sostanziale che qualifica i fatti contestati come reati connessi agli stupefacenti; utilizzata per inquadrare la natura della misura custodiale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Cost. sent. 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in relazione al potere di liquidare in via equitativa la somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione della misura

  • Giurisprudenza di legittimità su documenti nuovi in cassazione

    es. Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016

    Principio secondo cui in cassazione non sono ammissibili documenti che costituiscono nuova prova o che comportano valutazioni di merito sulla loro genuinità e rilevanza, salvo che non si tratti di documenti che non potevano essere prodotti nei precedenti gradi

Massime di principio

  • In sede di legittimità le doglianze che mirano a una diversa valutazione delle prove di fatto sono generalmente inammissibili: la Corte controlla la logicità della motivazione, non riesamina i fatti come fa il giudice di merito
  • Le ammissioni rese dall'indagato e le risultanze captative/intercettative possono costituire elementi decisivi per il mantenimento di una misura custodiale se integrate in un quadro indiziario coerente
  • La situazione economica dell'imputato può essere valorizzata per inferire la improbabilità di acquisti rilevanti di stupefacente: la povertà è un elemento indiziario rilevante quando sia congruamente motivata
  • Eventi successivi (es. acquisti avvenuti giorni dopo) non scalfiscono automaticamente le valutazioni sul periodo contestato; la loro rilevanza dipende dal nesso temporale e probatorio mostrato dal difensore
  • Documenti prodotti per la prima volta in cassazione sono, di regola, inammissibili se costituiscono nuova prova o richiedono valutazioni sulla loro efficacia probatoria; tali documenti vanno prodotti nei gradi precedenti o giustificati come inesistenti anteriormente
  • Il rigetto di un ricorso per inammissibilità può comportare oltre alle spese processuali anche una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, calibrata equitativamente e fatta salvo il giudizio di dolo o colpa grave nella determinazione del ricorso

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