Cassazione Penale, Sentenza n. 09845/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. con riferimento all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 2) vizio di motivazione in ordine alla stessa attenuante; 3) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per errata applicazione del regime di equivalenza tra attenuanti generiche concesse e aggravanti relative al reato satellite (lesioni). Il ricorrente contestava la valutazione delle circostanze e la comparazione operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi come reiterativi e manifestamente infondati, ritenendo però fondato il terzo motivo. Ha affermato il principio secondo cui, in tema di reato continuato, il bilanciamento tra circostanze deve avere riguardo esclusivo alle circostanze relative al reato ritenuto piu grave e che le aggravanti dei reati satellite devono essere considerate soltanto ai fini dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, salvo che incidano sul genere di pena applicabile. Perciò i giudici di merito hanno erroneamente escluso l'operatività delle attenuanti generiche sulla pena del reato base. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità resa in fatto è stata dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per censurare violazioni nella motivazione e nell'applicazione di norme in materia di attenuanti e comparazione delle circostanze.
art. 62 cod. pen.
Disposizione sulle circostanze attenuanti; il ricorrente lamentava la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4, ma la Corte di merito aveva motivato il rigetto con riferimento al valore della refurtiva e alla violenza della condotta
art. 81 cod. pen.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Stabilisce le regole per la determinazione dell'aumento di pena nel reato continuato. La Corte ha affermato che le aggravanti dei reati satellite sono rilevanti ai soli fini dell'aumento di pena ex art. 81 comma 2, e non per escludere l'effetto delle attenuanti generiche sul reato base, salvo che incidano sul genere di pena
Giurisprudenza di legittimità - Sez. 2
Sez. 2, n. 16352 del 29/02/2024
Precedente richiamato che stabilisce il criterio secondo cui nel reato continuato il bilanciamento tra circostanze deve riguardare il fatto piu grave e che i reati satellite servono solo per l'aumento ex art. 81; la Corte di cassazione si conforma a tale indirizzo
Giurisprudenza di legittimità - Sez. 1
Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018
Precedente che aveva già affermato la stessa regola di applicazione restrittiva della comparazione tra circostanze in caso di reato continuato, richiamato dalla Corte per motivare la correzione dell'errore dei giudici di merito
Massime di principio
- In caso di reato continuato il giudice deve operare il bilanciamento fra attenuanti e aggravanti con riferimento esclusivo al reato considerato piu grave; le circostanze relative a reati satellite vanno considerate soltanto per determinare l'aumento di pena ex art. 81, comma 2.
- Se le circostanze di un reato satellite incidono sul genere di pena applicabile, esse possono invece influenzare il giudizio comparativo in favore dell'imputato (principio di favor rei e legalità).
- La mancata applicazione delle attenuanti generiche al reato base per effetto di aggravanti riconosciute solo nel reato satellite configura vizio che può condurre all'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e al rinvio.
- La Cassazione verifica la correttezza dell'applicazione del regime di equivalenza tra attenuanti e aggravanti: l'equivalenza non può essere usata per eliminare l'effetto delle attenuanti sul reato piu grave quando le aggravanti appartengono a reati satellite.
- In impugnazioni che riguardano valutazioni di fatto (es. valore del bene sottratto, grado di violenza) la Corte di legittimità richiede motivazioni non illogiche o contraddittorie ma non sostituisce facilmente il libero convincimento del giudice di merito se adeguatamente motivato.
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