Cassazione Penale, Sentenza n. 19209/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato l'improcedibilità per mancata querela del reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 n.2 c.p.), deducendo violazione delle norme processuali relative alla modificazione dell'imputazione (artt. 516 e 517 c.p.p.). Il pubblico ministero, alla prima udienza utile successiva al periodo transitorio della riforma (dopo il 30/03/2023), aveva contestato in via suppletiva l'aggravante dell'art. 625 n.7 (bene destinato a pubblico servizio) che rendeva il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale aveva ritenuto tale contestazione tardiva e priva di valore, pronunciando l'improcedibilità per difetto di querela. Il ricorso sostiene invece che il potere del pubblico ministero di contestare suppletivamente l'aggravante è pieno e poteva essere esercitato in quella prima udienza, ripristinando la procedibilità d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che la contestazione suppletiva dell'aggravante effettuata dal pubblico ministero, alla prima udienza utile dopo il termine transitorio previsto dall'art. 85 del d.lgs. n.150/2022, fosse valida e idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio. La Corte ha coordinato gli artt. 517 e 129 c.p.p. con la disciplina transitoria della riforma, escludendo l'applicazione automatica della regola "ora per allora" che produce una declaratoria immediata di improcedibilità quando l'inattività processuale ha impedito al PM di integrarsi prima del termine. In conseguenza, la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l'improcedibilità è stata annullata e il procedimento è stato reso perseguibile alla luce della contestazione suppletiva (con conseguente prosecuzione o rimessione al giudice di merito per il prosieguo).
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma che disciplina il delitto di furto; la modifica operata dal d.lgs. n.150/2022 (art.2, comma 1, lett. i) ha inciso sul regime di procedibilità del delitto, rendendolo in molti casi punibile a querela.
art. 625 c.p.
Contiene le aggravanti del furto; l'art. 625 n.7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) mantiene la procedibilità d'ufficio anche dopo la riforma per i casi in cui ricorra tale aggravante.
art. 624, comma 3 c.p. (modificato dal d.lgs. n.150/2022)
La modifica ha spostato la regola generale del furto verso la procedibilità a querela, con le eccezioni indicate (tra cui l'art. 625 n.7). Ha reso necessario il coordinamento con il regime transitorio per fatti commessi anteriormente.
d.lgs. n.150/2022, art. 85
il termine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, primo comma, cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato
Disciplina transitoria che ha spostato il decorso del termine per la querela al 30/12/2022 per fatti anteriori; la Corte ha rilevato che tale regime può aver impedito al PM di adeguare tempestivamente l'imputazione e che pertanto il PM poteva esercitare la contestazione suppletiva alla prima udienza utile dopo il periodo transitorio.
art. 517 c.p.p.
Riconosce il potere del pubblico ministero di contestare in dibattimento (anche in forma suppletiva) circostanze aggravanti non menzionate nell'imputazione originaria senza autorizzazione del giudice; la Corte ha attribuito piena efficacia a tale potere anche nel contesto del regime transitorio.
art. 516 c.p.p.
Regola la modificazione dell'imputazione; la Corte ha richiamato il nucleo normativo che riconosce la facoltà/dovere del PM di adeguare l'accusa e ha coordinato tale potere con l'art. 517 e la disciplina transitoria.
art. 129 c.p.p.
rilevare la mancanza della condizione di procedibilità "in ogni stato e grado del processo"
Stabilisce il dovere del giudice di pronunciare immediatamente il proscioglimento quando manca una condizione di procedibilità; la Corte ha precisato che tale principio va coordinato con il potere del PM di contestazione suppletiva e non impone una prevalenza automatica e definitiva della declaratoria di improcedibilità quando l'inattività processuale ha impedito al PM di agire nel periodo transitorio.
art. 554-bis c.p.p. (novellato)
Norma introdotta dalla riforma Cartabia che disciplina la contestazione suppletiva in limine litis; la Corte la utilizza per argomentare che il legislatore ha ammesso la correzione dell'imputazione anche in fase iniziale per garantire il principio di corrispondenza tra "chiesto" e "pronunciato".
art. 544-ter e art. 544-bis c.p.p.
Norme che declinano regole sull'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e sul procedimento: la Corte le richiama per mostrare la scansione che il legislatore ha inteso tra aggiustamento dell'imputazione e conclusione immediata del processo.
Giurisprudenza di Sezioni Unite (Battistella, Barbagallo, De Rosa, Domingo, Perroni, ecc.)
La Corte richiama e coordina vari precedenti delle Sezioni Unite che hanno trattato il rapporto tra contestazione suppletiva, modificazione dell'imputazione e pronuncia ex art. 129 c.p.p., distinguendo i casi di estinzione del reato (es. prescrizione) dalla mancanza di querela e valorizzando l'interpretazione che permette al PM di esercitare la contestazione suppletiva alla prima udienza utile nel regime transitorio.
Massime di principio
- Il pubblico ministero puo' validamente effettuare in dibattimento, almeno alla prima udienza utile successiva al termine transitorio, la contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio; tale atto ripristina la procedibilita'.
- La declaratoria di improcedibilita' per difetto di querela non opera automaticamente "ora per allora" quando l'inattivita' processuale nel periodo transitorio ha impedito al PM di adeguare l'imputazione; l'art. 129 c.p.p. va coordinato con il potere del PM previsto dagli artt. 516 e 517 c.p.p.
- Va distinto il caso della estinzione del reato (es. prescrizione), irreversibile nel tempo, dalla mancanza di una condizione di procedibilita' che puo' essere superata tramite contestazione suppletiva; la regola della prevalenza massima del proscioglimento non si applica in modo automatico a quest'ultima ipotesi.
- Nei processi iniziati in regime precedente a una riforma che modifica la procedibilita', occorre considerare gli effetti del regime transitorio (art. 85 d.lgs. n.150/2022) e garantire che la sorte del procedimento non dipenda dalla mera sequenza del calendario udienze.
- In situazioni analoghe, il giudice di merito dovrebbe consentire al pubblico ministero di esercitare la contestazione suppletiva nella prima udienza utile dopo la scadenza del termine transitorio, evitando declaratorie immediate di improcedibilita' che privino il PM del potere/dovere di adeguare l'accusa.
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