Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34854/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il G.i.p. del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 gennaio 2026, aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere per gravi indizi relativi alla partecipazione al Clan Contini, a tre episodi di falsità ideologica in concorso aggravata dal metodo mafioso e dall’agevolazione mafiosa e a usura in concorso, nonché per il pericolo di commissione di delitti della stessa specie. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 19 marzo 2026, aveva rigettato la richiesta di riesame. Con un unico motivo, il ricorrente ha impugnato la valutazione dei gravi indizi relativa al solo capo di partecipazione all’associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ha censurato il mancato confronto con le dichiarazioni del collaboratore Giuseppe De Rosa, che non avrebbe menzionato il controllo del clan sul servizio ambulanze dell’ospedale San Giovanni Bosco, diversamente dal figlio Teodoro. Ha inoltre sostenuto che le intercettazioni non dimostrassero la compartecipazione del clan ai proventi, descritti come modesti, né un intervento del sodalizio contro imprese concorrenti: gli atti intimidatori sarebbero stati iniziative personali. Ha infine invocato l’incompatibilità tra gli esigui introiti e una quota destinata al clan e rilevato che l’indagato era a sua volta indebitato verso affiliati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’unico motivo è manifestamente infondato. Ha ribadito che, nel ricorso cautelare, il controllo di legittimità sulla motivazione in tema di gravi indizi riguarda la congruenza logica e la conformità ai principi di diritto, non consente una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione dell’attendibilità e della rilevanza degli elementi probatori. Nel merito cautelare, il Tribunale aveva fondato la gravità indiziaria sulle dichiarazioni ritenute credibili di Teodoro De Rosa, secondo cui l’indagato era affiliato e gestiva il servizio ambulanze per conto del Clan Contini, riversandogli la parte prevalente dei guadagni, e sui riscontri di numerose intercettazioni, concernenti anche la subordinazione a un’esponente del clan, i trasporti illeciti e le truffe assicurative. La censura basata sull’interrogatorio di Giuseppe De Rosa è stata ritenuta inammissibile perché il ricorrente ne aveva prodotto soltanto una parte, impedendo una valutazione complessiva. L’asserita modestia dei proventi non escludeva logicamente che una loro parte confluisse nelle casse del clan; le iniziative personali contro concorrenti non smentivano la gestione del servizio per conto dell’associazione; e l’essere sottoposto a usura da parte di membri del clan non escludeva lo stabile inserimento nel sodalizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha disposto inoltre gli adempimenti di cancelleria previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    A livello di struttura, il delitto si deve classificare come un reato a forma libera e di pura condotta, in quanto si perfeziona con il compimento di una determinata azione, ossia, con l’entrare a far parte di un’associazione del tipo indicato.

    La partecipazione si realizza con l’ingresso nell’associazione mafiosa; deve risultare uno stabile inserimento e la consapevole messa a disposizione per i fini comuni, desumibili anche da attività significative svolte nell’interesse del sodalizio.

  • art. 273 c.p.p.

    Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

    Nel giudizio di legittimità cautelare, la contestazione della gravità indiziaria può condurre all’annullamento soltanto se evidenzia una violazione di legge, una motivazione mancante o una manifesta illogicità rilevabile dal provvedimento.

  • art. 274 c.p.p.

    Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

    Anche la contestazione delle esigenze cautelari è sindacabile in cassazione nei limiti della violazione di legge, dell’assenza o della manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali; in presenza di profili di colpa nella causa d’inammissibilità, comporta anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte dispone gli adempimenti di cancelleria previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento del tribunale del riesame, il controllo sui gravi indizi di colpevolezza verifica la congruenza logica della motivazione e la sua conformità ai principi di diritto; non consente una nuova ricostruzione dei fatti né una diversa valutazione dell’attendibilità delle fonti o della rilevanza degli elementi probatori.
  • La partecipazione a un’associazione mafiosa richiede uno stabile inserimento nella struttura organizzativa, idoneo ad attestare la messa a disposizione per il perseguimento dei fini criminosi comuni. In mancanza della prova dell’inserimento formale, tale partecipazione può essere dimostrata attraverso attività significative svolte nell’interesse dell’associazione, purché rivelino il stabile coinvolgimento dell’agente.
  • La produzione soltanto parziale di un atto dichiarativo non consente di sollecitare alla Corte di cassazione una valutazione della sua portata complessiva e degli effetti sulla tenuta logica della motivazione impugnata.
  • L’asserita esiguità dei proventi di un’attività non esclude, di per sé, che una parte di essi sia stata destinata all’associazione mafiosa, quando la conclusione sia sorretta da dichiarazioni e riscontri valutati dal giudice di merito.
  • Il fatto che l’indagato abbia compiuto personalmente condotte intimidatorie o sia stato sottoposto a usura da parte di membri dell’associazione non esclude, da solo, che abbia gestito un’attività per conto del sodalizio o vi sia stabilmente inserito.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariStupefacentiReati contro la PADelitti economiciReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieCarcere
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.