Sentenza n. 5526/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente alle spese di lite, dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3444/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 3444/2025, con la quale il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello cautelare e condannato le amministrazioni al pagamento di 3.000 euro, oltre oneri di legge, per le spese della fase cautelare. L’ordinanza era stata comunicata il 22 settembre 2025 e notificata ai fini esecutivi il 26 settembre 2025. Secondo il ricorrente, nonostante il decorso di oltre 120 giorni dalla notificazione, le amministrazioni non avevano dato esecuzione alla statuizione sulle spese. Sono state richieste l’adozione dell’ordine di pagamento entro trenta giorni, le ulteriori misure attuative, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese del giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che le amministrazioni si erano costituite solo formalmente e non avevano dimostrato, neppure in udienza, di avere adempiuto alla condanna sulle spese. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, salvo prova dell’adempimento intervenuto nelle more, di pagare le somme dovute in forza dell’ordinanza cautelare n. 3444/2025 entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Milano, o un funzionario da lui designato, con intervento a nome e spese delle amministrazioni inadempienti. Le amministrazioni sono state inoltre condannate alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie per assicurare l’attuazione del giudicato o del provvedimento esecutivo; nel caso concreto è stato utilizzato per ordinare il pagamento delle spese liquidate nell’ordinanza cautelare e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- La statuizione sulle spese contenuta in un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza quando l’amministrazione condannata non provveda al pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento della statuizione esecutiva; la costituzione meramente formale e l’assenza di prova del pagamento giustificano l’accoglimento della domanda di esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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