Sentenza n. 1152/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento dell'illegitimita' e dunque del conseguente annullamento del silenzio/inadempimento/rifiuto sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata dal richiedente presso l’ambasciata italiana ad Islamabad – Pakistan;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio universitario
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell'amministrazione sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, presentata presso l'Ambasciata italiana a Islamabad. Nel corso del giudizio il Ministero ha dedotto e documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio, chiedendo tuttavia la refusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrasse il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., anche in considerazione della concorde prospettazione delle parti. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione; tuttavia, è stata posta a carico dell'amministrazione resistente la restituzione al ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata quale base processuale per l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La norma è stata applicata per dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione ha soddisfatto la pretesa azionata mediante l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Quando l'amministrazione dimostra di avere attivato il procedimento oggetto dell'azione avverso il silenzio e tale attività soddisfa la pretesa fatta valere, il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche in presenza di adesione del ricorrente.
- Il comportamento operoso dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso può giustificare la compensazione delle spese di lite, ferma restando la possibilità di porre a suo carico la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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