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Sentenza

Sentenza n. 9345/2026 - Roma, Sezione 3Q

quanto al ricorso n. 8612 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della Deliberazione D.G. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 1057 del 28.6.2025, portante “indizione procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., finalizzata all’affidamento della fornitura di materiale di consumo per pompe volumetriche e delle relative pompe in comodato d’uso gratuito per le necessità dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini per la durata di 36 mesi, suddivisa in 2 lotti”, e contestuale proroga della deliberazione n. 1344/2020, limitatamente ai lotti 3 e 4”; - della nota n. 7254 del 16.4.2025, non cognita, con la quale l’U.O.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini ha trasmesso il capitolato tecnico e i criteri di valutazione per l’espletamento di una nuova procedura di gara relativamente alla fornitura “di materiale di consumo per pompe volumetriche e delle relative pompe in comodato d’uso gratuito per la necessità dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini per la durata di 36 mesi”; - della nota prot. n. 0028558 del 2.7.2025, con la quale l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini ha reso noto che, per effetto di pretese “mutate esigenze aziendali” in merito ai dispositivi da acquisire, sarebbe stato adottato un nuovo capitolato tecnico con contestale indizione di “una nuova procedura di gara”; - del Bando e del Disciplinare di gara, nonché dei documenti ad essi allegati denominati, rispettivamente, “Allegato 1 - Capitolato tecnico” e “Allegato 1A - Dettaglio della fornitura” e di tutti gli ulteriori atti, nessuno escluso, che compongono la lex specialis della “Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., finalizzata all’affidamento della fornitura di materiale di consumo per pompe volumetriche e delle relative pompe in comodato d’uso gratuito per le necessità dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini per la durata di 36 mesi” limitatamente al Lotto n. 2 (CIG B7A1C22F1E); - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o ad essi connesso, anche non cognito; nonché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 c.p.a., per l’annullamento - del silenzio - rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti trasmessa da ICU Medical Europe S.r.l. alla Stazione appaltante, concernente la richiesta di acquisizione del provvedimento, atto o verbale, dal quale si evincano le pretese “mutate esigenze aziendali” poste a sostegno della decisione assunta dalla Stazione appaltante di indire la nuova procedura di gara oggetto della presente impugnativa; - l’accertamento del diritto della società ricorrente ad accedere alla documentazione sopra menzionata e meglio illustrata nella parte in diritto del presente gravame; - la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. il 3\11\2025 : annullamento, previa sospensione cautelare, - della Deliberazione D.G. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 1600 del 2.10.2025, comunicata ad ICU Medical Europe S.r.l. ex art. 90 d.lgs. n. 36/2023 in data 8.10.2025, portante “revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. 241/1990 e ss.mm.ii. del Lotto 4, aggiudicato con Deliberazione n. 1838 del 19.11.2024 a favore dell’operatore Becton Dickinson Italia S.p.A., avente ad oggetto la fornitura in service di pompe infusionali e del relativo materiale di consumo, suddivisa in 5 Lotti per la durata di mesi 36 (trentasei), per le necessità dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini”; - del “documento interno n. 18205 del 9.10.2025”, a firma della dott.ssa Lorella Lombardozzi, Direttore ff UOC Farmacia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, avente ad oggetto “chiarimenti in merito alla procedura pompe infusionali”; - del “documento interno n. 18292 del 10.10.2025”, a firma del dott. Paolo Farfusola, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini; - della Deliberazione D.G. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 1715 del 20.10.2025, portante “revoca della Deliberazione n. 329 del 6.3.2024 e degli atti collegati -limitatamente al Lotto 4 - avente ad oggetto l’indizione della “procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., finalizzata all’affidamento della fornitura di materiale di consumo per pompe volumetriche e delle relative pompe in comodato d’uso gratuito per le necessità dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini per la durata di 36 mesi, suddivisa in 5 Lotti” e contestuale integrazione della deliberazione n. 1600 del 2.10.2025”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o connesso a quelli di cui sopra, anche non cognito e condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.. quanto al ricorso n. 10604 del 2025: quanto al ricorso introduttivo: Per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6579/2025 resa dalla Sezione III quater del T.a.r. del Lazio, sede di Roma, depositata in data 2 aprile 2025, poi notificata alle controparti in data 28.5.2025; per la declaratoria di nullità, se e per quanto occorrer possa: - della Deliberazione D.G. dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 1057 del 28.6.2025, portante "indizione procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., finalizzata all'affidamento della fornitura di materiale di consumo per pompe volumetriche e delle relative pompe in comodato d'uso gratuito per le necessità dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini per la durata di 36 mesi, suddivisa in 2 lotti", e contestuale proroga della deliberazione n. 1344/2020, limitatamente ai lotti 3 e 4"; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o ad essi connesso a quelli di cui sopra, anche non cognito ed anche eventualmente adottato dall'Amministrazione intimata, medio tempore, in violazione o elusione del predetto giudicato; e, quanto ai motivi aggiunti presentati da ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. il 3 novembre 2025, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6579/2025 resa dalla Sezione III quater del T.a.r. del Lazio, sede di Roma, depositata in data 2 aprile 2025, poi notificata alle controparti in data 28.5.2025 e declaratoria di nullità, se e per quanto occorrer possa - della Deliberazione D.G. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 1057 del 28.6.2025, portante “indizione procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., finalizzata all’affidamento della fornitura di materiale di consumo per pompe volumetriche e delle relative pompe in comodato d’uso gratuito per le necessità dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini per la durata di 36 mesi, suddivisa in 2 lotti”, e contestuale proroga della deliberazione n. 1344/2020, limitatamente ai lotti 3 e 4”; - della Deliberazione D.G. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 1600 del 2.10.2025, comunicata ad ICU Medical Europe S.r.l. ex art. 90 d. lgs. n. 36/2023 in data 8.10.2025, portante “revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. 241/1990 e ss.mm.ii. del Lotto 4, aggiudicato con Deliberazione n. 1838 del 19.11.2024 a favore dell’operatore Becton Dickinson Italia S.p.A., avente ad oggetto la fornitura in service di pompe infusionali e del relativo materiale di consumo, suddivisa in 5 Lotti per la durata di mesi 36 (trentasei), per le necessità dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini”; - del “documento interno n. 18205 del 9.10.2025” a firma della dott.ssa Lorella Lombardozzi, Direttore ff UOC Farmacia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, avente ad oggetto “chiarimenti in merito alla procedura pompe infusionali”; - del “documento interno n. 18292 del 10.10.2025” a firma del dott. Paolo Farfusola, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, trasmesso all’Avvocatura Aziendale a riscontro del documento interno, non cognito, n. 16562 del 18.9.2025; - della Deliberazione D.G. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 1715 del 20.10.2025, portante “revoca della Deliberazione n. 329 del 6.3.2024 e degli atti collegati -limitatamente al Lotto 4- avente ad oggetto l’indizione della “procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., finalizzata all’affidamento della fornitura di materiale di consumo per pompe volumetriche e delle relative pompe in comodato d’uso gratuito per le necessità dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini per la durata di 36 mesi, suddivisa in 5 Lotti” e contestuale integrazione della deliberazione n. 1600 del 2.10.2025”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o connesso a quelli di cui sopra, anche non cognito ed anche eventualmente adottato dall’Amministrazione intimata, medio tempore, in violazione o elusione del predetto giudicato; quanto al ricorso n. 13301 del 2025: previa sospensione cautelare, - della Deliberazione D.G. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 1600 del 2.10.2025, comunicata ad ICU Medical Europe S.r.l. ex art. 90 d.lgs. n. 36/2023 in data 8.10.2025, portante “revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. 241/1990 e ss.mm.ii. del Lotto 4, aggiudicato con Deliberazione n. 1838 del 19.11.2024 a favore dell’operatore Becton Dickinson Italia S.p.A., avente ad oggetto la fornitura in service di pompe infusionali e del relativo materiale di consumo, suddivisa in 5 Lotti per la durata di mesi 36 (trentasei), per le necessità dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini”; - del “documento interno n. 18205 del 9.10.2025”, a firma della dott.ssa Lorella Lombardozzi, Direttore ff UOC Farmacia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, avente ad oggetto “chiarimenti in merito alla procedura pompe infusionali”; - del “documento interno n. 18292 del 10.10.2025”, a firma del dott. Paolo Farfusola, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini; - della Deliberazione D.G. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini n. 1715 del 20.10.2025, portante “revoca della Deliberazione n. 329 del 6.3.2024 e degli atti collegati -limitatamente al Lotto 4 - avente ad oggetto l’indizione della “procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., finalizzata all’affidamento della fornitura di materiale di consumo per pompe volumetriche e delle relative pompe in comodato d’uso gratuito per le necessità dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini per la durata di 36 mesi, suddivisa in 5 Lotti” e contestuale integrazione della deliberazione n. 1600 del 2.10.2025”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o connesso a quelli di cui sopra, anche non cognito e condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202508612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: indizione di una nuova gara per una fornitura ritenuta coincidente con quella della precedente procedura, revoca della precedente procedura limitatamente al lotto 4 e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’indizione di una nuova procedura di gara, la successiva revoca della precedente procedura relativamente al lotto 4 e gli atti connessi, deducendo violazione degli artt. 1, 3 e 5 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, degli artt. 97 e 113 Cost., difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, falso presupposto, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, sproporzione, ingiustizia manifesta e sviamento. La ricorrente sosteneva che la nuova procedura riguardasse una fornitura sostanzialmente coincidente con quella del lotto 4 della precedente gara, già annullata dal TAR quanto all’aggiudicazione in favore dell’originaria prima classificata, con conseguente permanenza della ricorrente in posizione utile. Contestava che l’aumento dei fabbisogni, inferiore al 10%, potesse giustificare una nuova gara, essendo utilizzabile la variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale; negava inoltre che l’esclusione dei deflussori per sangue ed emoderivati e la modifica delle modalità di impilaggio e del setting assistenziale costituissero effettive esigenze sopravvenute. Deduceva altresì l’elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza e chiedeva il risarcimento del danno. Con autonomi ricorsi, riuniti per connessione, chiedeva anche l’esecuzione del giudicato e l’annullamento della revoca; tali ricorsi sono stati esaminati come improcedibili in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha esaminato preliminarmente la revoca della precedente procedura, rilevando che essa è intervenuta quando la gara era prossima alla conclusione, dopo l’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione alla prima classificata e dopo che la seconda classificata aveva formalmente sollecitato l’esecuzione della sentenza con l’aggiudicazione in suo favore. In tale fase l’amministrazione era gravata da un onere motivazionale particolarmente intenso, anche alla luce dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 36/2023, che riconosce all’operatore economico un affidamento sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità della condotta amministrativa alla buona fede anche prima dell’aggiudicazione. La motivazione della revoca è stata ritenuta incoerente e insufficiente. L’aumento dei pazienti e dei fabbisogni, inferiore al 10%, avrebbe potuto essere gestito mediante il quinto d’obbligo previsto dal disciplinare. L’esclusione dei deflussori per sangue ed emoderivati non è stata adeguatamente giustificata, trattandosi proprio dei dispositivi oggetto della precedente controversia e risultando convincente la loro indispensabilità per le trasfusioni nei reparti di oncoematologia. Anche la dedotta eliminazione dell’impilaggio è risultata contraddetta dal fatto che la nuova gara prevedeva comunque la fornitura di 200 stazioni di impilaggio. Il TAR ha quindi annullato la revoca della precedente procedura. Tale annullamento ha travolto anche l’indizione della nuova gara, peraltro adottata prima della revoca della procedura originaria. Ha ordinato all’amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi sulla precedente sentenza, rieditando il potere dal segmento viziato e riconvocando la commissione giudicatrice della prima procedura per completare le operazioni di gara. Il ricorso n. 8612/2025 e i motivi aggiunti sono stati accolti; i ricorsi n. 13301/2025 e n. 10604/2025, aventi oggetto in parte coincidente, sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse conseguente all’accoglimento del ricorso principale. L’Azienda ospedaliera e l’impresa controinteressata sono state condannate, ciascuna, al pagamento di 3.000 euro di spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La revoca della procedura di gara è ammissibile in presenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ma deve essere sorretta da una motivazione congrua e adeguata alla fase della procedura e all’affidamento maturato dall’operatore economico.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.

    Anche prima dell’aggiudicazione l’operatore ammesso alla gara vanta un affidamento tutelabile sul legittimo esercizio del potere e sulla buona fede dell’amministrazione; la revoca deve quindi esplicitare le ragioni sopravvenute e inedite che rendono necessario interrompere la procedura e dimostrare la prevalenza dell’interesse pubblico.

  • art. 3 d.lgs. 36/2023

    Il principio della fiducia concorre a imporre una condotta amministrativa legittima, trasparente e corretta nell’ambito della procedura di gara.

  • art. 93, comma 6, d.lgs. 36/2023

    La norma è richiamata dalla ricorrente nel quadro delle censure relative alla revoca e alla prosecuzione della procedura, senza che il testo espliciti una distinta interpretazione decisiva.

  • art. 3.3 del Disciplinare di gara

    variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto

    L’aumento del fabbisogno inferiore al 10% non giustificava una nuova gara, potendo essere gestito attraverso la variazione quantitativa prevista dal disciplinare entro il limite del 20%.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È stato invocato nel ricorso di ottemperanza per dedurre la nullità degli atti elusivi o violativi del giudicato, ma il relativo ricorso è stato dichiarato improcedibile per effetto dell’accoglimento del ricorso principale.

  • art. 1337 c.c.

    Il principio di buona fede nelle trattative costituisce il referente generale dell’affidamento tutelato dall’art. 5, comma 2, d.lgs. 36/2023; il recesso dalla procedura è conforme a buona fede solo se comprovato come necessario per evitare un pregiudizio certo all’interesse pubblico.

Massime di principio

  • Anche prima dell’aggiudicazione, l’operatore economico ammesso a una gara pubblica vanta un affidamento tutelabile sul legittimo esercizio del potere amministrativo e sulla conformità della condotta della stazione appaltante al principio di buona fede, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 36/2023.
  • La revoca di una procedura di gara prossima alla conclusione, dopo l’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione e la permanenza di un concorrente in posizione utile, richiede una motivazione particolarmente puntuale, fondata su ragioni sopravvenute e inedite, idonee a dimostrare la necessità del ritiro e la prevalenza dell’interesse pubblico sull’affidamento del concorrente.
  • Non è sufficiente a giustificare la revoca e l’indizione di una nuova gara un aumento contenuto del fabbisogno quando tale variazione può essere gestita mediante il meccanismo del quinto d’obbligo previsto dalla lex specialis.
  • La motivazione della revoca è illegittima quando le ragioni tecniche poste a fondamento del ritiro risultano contraddette dagli stessi atti della nuova procedura o non sono supportate da un’adeguata istruttoria; in particolare, sussiste contraddittorietà quando si deduce l’eliminazione di una determinata modalità tecnica ma la nuova gara continua a prevedere forniture funzionalmente corrispondenti.
  • Quando la revoca della procedura originaria è illegittima, deve essere annullata anche l’indizione di una nuova gara avente oggetto sostanzialmente coincidente, con obbligo della stazione appaltante di conformarsi al giudicato e di rieditare il potere dal segmento procedurale viziato.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEsecuzione del contratto pubblicoGiudizio di ottemperanza
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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