Cassazione Penale, Sentenza n. 603/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari: si censura la mancata gravità indiziaria circa la partecipazione concorsuale della Martino agli estorsioni contestati (capi 11 e 23), sostenendo che le intercettazioni non la coinvolgerebbero materialmente e che ella fosse estranea alla condotta estorsiva; si contesta inoltre l'applicazione dell'aggravante mafiosa e la carenza di motivazione circa la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari richiamando la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; depositati "motivi nuovi" relativi a impugnazioni di congiunti e coindagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto alcuni motivi aspecifici e gli altri infondati, confermando che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la gravità indiziaria basandosi soprattutto sulle intercettazioni telefoniche, che delineano la Martino come committente e beneficiaria delle forniture estorsive materialmente eseguite da Messineo e altri. È stata confermata anche l'aggravante mafiosa (metodo e finalità agevolativa della cosca Piromalli) in relazione all'egemonia esercitata nel territorio e alla forza intimidatoria evocata nelle conversazioni. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del riesame fondatasi sulla presunzione relativa di pericolosità e sul carattere ripetuto e ambientale delle estorsioni. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
L'aggravante mafiosa è stata applicata nella forma della finalità agevolativa e del metodo mafioso: la condotta estorsiva è stata ritenuta finalizzata a ribadire l'egemonia della cosca Piromalli e realizzata mediante modalità intimidatorie e la spendita del nome della famiglia; la norma è stata interpretata in senso coerente con la giurisprudenza della Corte di legittimità.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama la presunzione relativa di pericolosità sociale: il Tribunale del riesame ha fatto leva su tale presunzione, con riferimento alla reiterazione di estorsioni 'ambientali', per ritenere sussistenti le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), valutazione ritenuta congrua dalla Cassazione.
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni e l'interpretazione del linguaggio usato dagli indagati sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito; la Cassazione verifica solo la congruenza e la logicità della motivazione, non può riqualificare il materiale probatorio sostituendosi al giudice del merito.
- Per affermare l'aggravante mafiosa (art. 416-bis) è necessario dimostrare il metodo mafioso o la finalità agevolativa: elementi indicativi sono la spendita del nome della cosca, la forza intimidatrice evocata e la finalità di mantenere o consolidare il controllo economico sul territorio.
- La presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere invocata per giustificare misure cautelari quando gli elementi indiziari indicano condotte ripetute e un contesto di estorsione 'ambientale'; tuttavia il giudice deve motivare la concretezza e l'attualità del pericolo sulla base degli elementi processuali.
- Le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove (ricalificazione dei dialoghi o diversa ponderazione degli elementi) sono in genere inammissibili in Cassazione se consistono in un appello al merito piuttosto che in una reale violazione di legge o vizio logico della motivazione.
- Se la motivazione del giudice di merito riporta e analizza stralci significativi delle captazioni e ne espone coerentemente il valore indiziario, tale analisi difficilmente è superabile in sede di legittimità salvo errori di diritto o manifesta illogicità.
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