Ordinanza n. 109/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 30/2007
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il decreto con cui la Prefettura di Bergamo ha disposto il suo allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico. Il TAR ha rilevato preliminarmente che il ricorso e l'istanza cautelare erano stati depositati come scansione di un originale cartaceo, in violazione delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico. L'ordinanza richiama inoltre l'esistenza di un giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, menzionato nell'istanza cautelare, disponendo chiarimenti documentati sulla relativa controversia.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il merito del ricorso né l'istanza cautelare. Ha ritenuto regolarizzabili il ricorso e l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., fissando un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore. Ha ordinato alla Prefettura di Bergamo di depositare una relazione sui fatti di causa, con tutti gli atti del procedimento e i documenti pertinenti, e ha imposto a entrambe le parti di fornire chiarimenti documentati sul giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Milano entro il 26 febbraio 2026. La trattazione dell'incidente cautelare è stata rinviata all'udienza camerale dell'11 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. 30/2007
Indicato quale base normativa del decreto prefettizio di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico.
art. 12, comma 1, lett. a, allegato 2 d.P.C.S. 28.7.2021
Il deposito del ricorso e dell'istanza cautelare come scansione di un originale cartaceo è stato ritenuto contrario alle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico.
art. 44, comma 2, c.p.a.
Consente la regolarizzazione del ricorso e dell'istanza cautelare depositati irregolarmente, mediante assegnazione di un termine perentorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il ricorso e l'istanza cautelare sono depositati nel processo amministrativo telematico come scansioni di un originale cartaceo, il vizio può essere regolarizzato ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., mediante assegnazione di un termine perentorio.
- Prima di decidere l'incidente cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione sui fatti, degli atti del procedimento e dei documenti pertinenti, nonché richiedere alle parti chiarimenti documentati su eventuali giudizi paralleli rilevanti.
- La presenza di un giudizio pendente davanti al giudice ordinario su profili collegati alla controversia amministrativa può giustificare l'acquisizione di chiarimenti documentati e il rinvio della trattazione cautelare, senza che ciò comporti, in assenza di una decisione espressa, una pronuncia sul riparto di giurisdizione.
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