Sentenza n. 248/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di ammonimento Cat. II – Nr. -OMISSIS- emesso, in data 17 novembre 2025 e notificato in data 21 novembre 2025, adottato dal Questore della Provincia di Ferrara, a norma degli artt. 3 del D.L. 14 agosto 2013 n. 93 e art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013 e dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 3 del d.l. n. 93/2013 e 8 del d.l. n. 11/2009, per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, sproporzione e manifesta illogicità, sostenendo che l'ammonimento fosse stato adottato tardivamente, dopo la remissione della querela, l'assoluzione nel procedimento penale e la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, mancata audizione delle persone informate sui fatti, erronea valutazione degli elementi a carico e omessa considerazione di quelli a discarico. In particolare, il ricorrente ha evidenziato la cessazione dei conflitti, il proprio percorso riabilitativo presso una comunità terapeutica e l'unicità dell'episodio violento posto a fondamento dell'azione penale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ammonimento, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Ha respinto la prima censura: la presentazione e la successiva remissione della querela non precludono, di per sé, l'adozione dell'ammonimento, poiché il procedimento amministrativo ha funzione cautelare e preventiva, distinta da quella punitiva del procedimento penale. Non sussiste inoltre automatismo tra assoluzione penale e illegittimità dell'ammonimento; la misura cautelare penale e l'ammonimento perseguono finalità diverse. Ha invece accolto la censura relativa al difetto di istruttoria e motivazione. Al momento dell'adozione era già nota la remissione della querela, circostanza che imponeva una valutazione più puntuale della condotta e della sua offensività. L'atto si fondava esclusivamente sulla pendenza del procedimento penale, sulla misura disposta dal giudice penale e su un unico episodio violento, senza esaminare adeguatamente la cessazione dei conflitti, il percorso riabilitativo e la concreta attualità o potenzialità del rischio per la vittima. Il Collegio ha precisato che l'audizione dell'ammonendo e della persona offesa è una facoltà, non un obbligo, del Questore; tuttavia, gli elementi che sarebbero potuti emergere avrebbero dovuto essere considerati nell'istruttoria e nella motivazione. Le spese sono state compensate per la particolarità interpretativa della controversia.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93
Disciplina l'ammonimento del Questore in materia di violenza domestica, quale misura cautelare e preventiva fondata su un'adeguata istruttoria circa condotte minacciose o violente e sul rischio di reiterazione o degenerazione.
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11
fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli artt. 612-bis e 612-ter c.p.
La preclusione opera nel senso che, una volta proposta querela, non è più possibile richiedere l'ammonimento ai sensi della disposizione; la norma non impedisce tuttavia l'adozione dell'ammonimento fondato anche sull'art. 3 del d.l. n. 93/2013, né rende automaticamente illegittima la misura in caso di successiva remissione della querela.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 3 del d.l. n. 93/2013 ha natura cautelare e preventiva e mira a impedire la reiterazione o la degenerazione di condotte minacciose o violente; il relativo accertamento amministrativo è autonomo e diverso dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato di atti persecutori.
- La presentazione o la successiva remissione della querela, così come l'assoluzione penale, non determinano automaticamente l'illegittimità dell'ammonimento, poiché il procedimento amministrativo e quello penale perseguono finalità diverse e l'ammonimento può essere adottato anche in presenza di una precedente querela quando trovi autonomo fondamento nella disciplina sulla violenza domestica.
- L'ammonimento deve essere sorretto da un quadro istruttorio, anche indiziario, dal quale emergano elementi idonei a ledere la riservatezza della vita di relazione o a porre, anche potenzialmente, in pericolo l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
- Quando, prima dell'adozione dell'ammonimento, siano intervenute circostanze potenzialmente incidenti sull'attualità e sull'offensività del rischio, come la remissione della querela, la cessazione dei conflitti o l'avvio di un percorso riabilitativo, l'Amministrazione deve valutarle specificamente e darne adeguata motivazione; il mero richiamo alla pendenza del procedimento penale o a un unico episodio non è sufficiente.
- L'audizione dell'ammonendo e della persona offesa costituisce una facoltà, non un obbligo, del Questore; tuttavia, l'esercizio del potere non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di acquisire e ponderare gli elementi rilevanti per la valutazione del rischio e di motivare adeguatamente la misura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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