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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39935/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa dall'Amministrazione finanziaria per il recupero di una somma già rimborsata a seguito di un precedente sgravio ritenuto poi erroneo. In origine vi era stata una diversa cartella per omesso versamento IVA, seguita da conciliazione extragiudiziale e da un decreto di estinzione del giudizio; successivamente l'Ufficio aveva annullato integralmente la cartella e aveva anche certificato l'insussistenza di debiti tributari, ma poi aveva emesso una nuova cartella per recuperare quanto rimborsato. Il contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, ma l'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso alla procedura ritenendo che la cartella fosse un mero atto di riscossione e non un atto impositivo. Nel ricorso per cassazione avverso il diniego, il contribuente ha dedotto: 1) la nullità o inesistenza della notifica dei provvedimenti di diniego perché eseguita da messo speciale dell'Agenzia e non nelle forme dell'art. 137 c.p.c.; 2) la nullità dei dinieghi per erronea esclusione della definibilità agevolata della cartella, sostenendo che essa era il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale era stata comunicata e che quindi la lite era definibile.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso del contribuente relativo ai dinieghi di definizione agevolata. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo sanato ogni eventuale vizio di notifica perché l'atto era stato tempestivamente e ritualmente impugnato. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la cartella in questione costituiva, in concreto, il primo atto con cui il contribuente era stato notiziato della pretesa fiscale dopo l'erroneo sgravio totale e quindi rientrava tra le controversie definibili ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 18298 del 2021. Di conseguenza ha annullato i provvedimenti di diniego dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere; le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata incanalata come violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e fondato il secondo alla luce dell'interpretazione della definizione agevolata.

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato dal contribuente per sostenere la nullità della notifica eseguita da messo speciale; la Corte ha escluso il vizio in concreto per intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La Corte ha affermato che la cartella, quando costituisce il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale, può integrare una controversia definibile in via agevolata.

  • L. n. 136 del 2018

    Citata come legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    La cartella impugnabile non solo per vizi propri ma anche nel merito della pretesa rientra nell'ambito della lite definibile.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come procedura di controllo automatizzato; la Corte usa il precedente delle Sezioni Unite su cartelle emesse in tale sede.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel fatto storico come base della precedente cartella per omesso versamento IVA.

  • art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in relazione all'iscrizione a ruolo per il recupero della somma già rimborsata a seguito di sgravio errato.

Massime di principio

  • In materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, è definibile anche il giudizio avente ad oggetto una cartella che, pur formalmente riferita alla riscossione, costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente, essendo così impugnabile anche nel merito.
  • Il vizio di notificazione dell'atto è sanato quando il destinatario lo impugna tempestivamente e l'atto raggiunge il suo scopo, poiché la notifica è funzionalmente diretta a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
  • Per stabilire se una controversia tributaria sia definibile in via agevolata occorre guardare alla sostanza dell'atto impugnato e al momento in cui la pretesa fiscale è stata effettivamente comunicata al contribuente, non alla sola qualificazione formale dell'atto da parte dell'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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