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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09180/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di una società debitrice e di uno dei fideiussori; dopo una prima esecuzione forzata, rimasta solo parzialmente satisfattiva, una società cessionaria del credito ha promosso nel 2015 una nuova esecuzione contro il fideiussore pignorando un credito di quest'ultimo verso l'INPS. Il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione sostenendo: che la cessionaria non avesse provato di essere effettivamente titolare del credito azionato; che il credito si fosse estinto per effetto dei pagamenti eseguiti nella precedente procedura; che, comunque, il residuo fosse insussistente perché il credito azionato comprendeva interessi non dovuti in quanto anatocistici e usurari. La Corte d'appello ha accolto il gravame della cessionaria e rigettato l'opposizione, ritenendo provata la cessione in blocco, non integralmente soddisfatto il credito e non più discutibile in opposizione la misura degli interessi, perché coperta dal decreto ingiuntivo non opposto. In cassazione il debitore ha dedotto, da un lato, l'errore nel ritenere sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per provare la titolarità del singolo credito ceduto e, dall'altro, l'inesistenza o apparenza della motivazione sulla mancata produzione del contratto di cessione e sull'individuazione del credito nel perimetro della cessione. L'INPS, con ricorso incidentale, ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva dichiarato dovuta dal terzo pignorato una somma in favore della creditrice, nonostante nel giudizio di opposizione non fosse mai stata proposta domanda di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del debitore, ritenendo infondati entrambi i motivi: ha affermato che la Corte d'appello aveva correttamente desunto la titolarità del credito in capo alla cessionaria dalla cessione in blocco di tutti i crediti in sofferenza della banca originaria, ricompresi anche quelli non ancora integralmente soddisfatti, e che la motivazione non era né mancante né meramente apparente, essendo stato esplicitato il criterio logico della riconducibilità del credito alla categoria ceduta. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'INPS, osservando che il giudizio di opposizione all'esecuzione non può trasformarsi in un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, mancando la relativa domanda; perciò ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui aveva dichiarato dovuta dall'INPS alla cessionaria la somma di euro 55.110,66 oltre interessi, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito eliminando tale statuizione dal dispositivo. Le spese del giudizio di legittimità e del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    Nella cessione in blocco dei crediti bancari è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso con indicazione per categorie dei rapporti ceduti quando gli elementi comuni consentono di individuare senza incertezze i crediti compresi nel blocco.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo quanto al deposito della memoria; non incide sulla decisione di merito.

  • art. 8053/2014 Sezioni Unite

    Il vizio motivazionale censurabile in cassazione è solo la mancanza totale o la totale inintelligibilità della motivazione, non la mera insufficienza.

  • art. 54, comma 1, lettera b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134

    È richiamata come norma che ha abolito il motivo di ricorso per cassazione fondato sulla motivazione insufficiente.

  • art. 615 c.p.c.

    È la domanda con cui il debitore esecutato contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione.

  • art. 549 c.p.c.

    È la domanda con cui il creditore procedente chiede l'accertamento dell'esistenza e della misura del credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato; non può ritenersi implicita nell'opposizione all'esecuzione se non è proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità nei presupposti di legge.

Massime di principio

  • Nella cessione in blocco di crediti bancari, la prova della titolarità del singolo credito può essere fornita mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale che indichi i rapporti ceduti per categorie, purché le categorie consentano l'individuazione non equivoca del credito azionato.
  • Quando il credito rientra in una categoria oggettivamente descritta come crediti in sofferenza, la circostanza che sia rimasto ineseguito per molti anni e che abbia dato luogo a decreto ingiuntivo ed esecuzione infruttuosa può costituire indice coerente della sua inclusione nel blocco ceduto.
  • In cassazione il vizio della motivazione è scrutinabile solo se la motivazione manca del tutto o è incomprensibile; non è più deducibile la mera insufficienza argomentativa.
  • Il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha un oggetto diverso dal giudizio volto all'accertamento del credito del debitore verso il terzo pignorato ex art. 549 c.p.c.; in mancanza di una specifica domanda, il giudice non può pronunciare sull'obbligo del terzo.
  • Il giudice di legittimità, quando l'errore della sentenza impugnata non richiede nuovi accertamenti di fatto, può cassare la decisione in parte qua e decidere direttamente nel merito eliminando la statuizione ultra petita o comunque non domandata.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveProve
RamiObbligazioniEsecuzioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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