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Sentenza

Sentenza del 03/06/2015 n. 11428 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, non esaminando nel merito la questione relativa alla detraibilità o rimborsabilità dell'IVA. L'inammissibilità è derivata dalla totale carenza del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile al ricorso. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.645,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente sosteneva che l'atto di adesione rendesse definitivo l'accertamento, ma non impedisse di esercitare diritti ulteriori derivanti da tale definitività, in particolare il diritto a portare in detrazione, nella prima dichiarazione utile, l'IVA versata in seguito all'accertamento. Contestava quindi la decisione della Commissione Tributaria Regionale, secondo cui l'adesione avrebbe comportato una rinuncia a ogni futura pretesa e il ricorso contro il silenzio-rifiuto avrebbe costituito un'impugnazione dell'accertamento definito. In Cassazione denunciava la violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2

    L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione.

    La norma rende non contestabile, mediante impugnazione, il rapporto tributario definito con l'adesione. La Corte, tuttavia, non ha stabilito se essa impedisca anche l'esercizio di diritti successivi e distinti, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio processuale.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3

    È stata invocata dalla contribuente per sostenere che l'effetto preclusivo dell'adesione riguarda la rimessione in discussione dell'accertamento, ma non necessariamente le pretese conseguenti alla sua definitività.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La disposizione richiedeva, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, la formulazione di uno specifico quesito di diritto. La sua omissione ha impedito l'esame del motivo nel merito.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    È stata indicata quale base del ricorso per denunciare la violazione o falsa applicazione della legge, ma il motivo non è stato esaminato per la carenza del quesito di diritto.

Massime di principio

  • La definizione di un accertamento mediante adesione impedisce, in linea generale, di impugnare successivamente il contenuto dell'accertamento stesso.
  • Occorre distinguere tra la contestazione dell'accertamento definito e l'esercizio di un eventuale diritto autonomo, come un rimborso o una detrazione derivante dal pagamento effettuato: la sentenza non risolve questa distinzione nel merito.
  • Un ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente i requisiti processuali applicabili al periodo di proposizione, inclusa la formulazione del quesito di diritto quando richiesta; la loro omissione può comportare l'inammissibilità senza esame della questione sostanziale.
  • Chi intende chiedere un rimborso o una detrazione dopo un accertamento con adesione deve dimostrare che la richiesta non mira a rimettere in discussione l'accertamento, ma deriva da un diritto distinto e compatibile con la sua definitività.
  • La soccombenza processuale e la condanna alle spese possono derivare da un vizio formale del ricorso anche quando la questione di merito non viene valutata.

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