Sentenza n. 8771/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente qualificato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 29 agosto 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, nonché la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro il termine fissato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorrente ha dedotto che il termine previsto per la conclusione del procedimento era decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento spettasse al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento dovesse essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il silenzio è stato qualificato come silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di esaminare la posizione individuale e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’Amministrazione deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione, valutare l’equipollenza del titolo e, se necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate. In caso di perdurante inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, incidendo sulla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha disposto la denominazione del Ministero dell’Istruzione quale Ministero dell’Istruzione e del Merito.
direttiva 2005/36/CE
Impone una valutazione sostanziale delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, considerando competenze, conoscenze, capacità, formazione ed eventuali misure compensative.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce la base per l’adozione, quando necessaria, di misure compensative opportune e proporzionate ai fini del riconoscimento della qualifica.
direttiva 2013/55/UE
Ha modificato la direttiva 2005/36/CE ed è stata recepita, per quanto rileva, dal d.lgs. 15/2016.
Massime di principio
- Decorso il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007 dalla presentazione della documentazione completa, l’inerzia dell’autorità competente sulla domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro integra silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo e può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire nel caso di inutile decorso del termine assegnato.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’Amministrazione deve valutare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando anche la durata, il livello e la qualità della formazione svolta.
- La valutazione del titolo estero non può limitarsi a un confronto formale tra attestati: l’autorità competente deve verificare l’equipollenza sostanziale delle qualifiche e, ove sussistano differenze rilevanti, considerare l’adozione di misure compensative opportune e proporzionate.
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