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Sentenza

Sentenza del 10/11/2015 n. 9092 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Atto di diniego - Interpello disapplicativo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava il diniego dell'Amministrazione finanziaria alla richiesta di disapplicazione della disciplina antielusiva, ritenendo che tale atto fosse autonomamente impugnabile anche se non espressamente incluso nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Il diniego comunicava infatti in modo preventivo una specifica posizione dell'Amministrazione su un determinato rapporto tributario e incideva sulla successiva condotta dichiarativa del contribuente.

La decisione

È stato riconosciuto che il diniego dell'interpello disapplicativo è autonomamente impugnabile, pur non essendo un atto tipizzato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, perché rende conoscibile una pretesa o posizione tributaria concreta e attuale. Tuttavia, l'impugnazione costituisce una facoltà e non un onere: la mancata impugnazione del diniego non determina la decadenza dal diritto di contestare successivamente la pretesa tributaria mediante l'impugnazione degli atti espressamente previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    L'elenco degli atti impugnabili individua quelli la cui mancata contestazione comporta decadenza. Per gli atti non espressamente tipizzati, l'impugnabilità può essere riconosciuta quando l'atto comunica una pretesa tributaria concreta, ma la contestazione anticipata resta facoltativa.

  • Art. 100 c.p.c.

    Il contribuente può impugnare l'atto non tipizzato quando esso determina un interesse concreto e attuale a chiarire la propria posizione tributaria.

  • Art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973

    Interpello disapplicativo

    Il diniego pronunciato dall'Amministrazione in risposta all'interpello disapplicativo costituisce un atto conoscibile e lesivo in senso concreto, poiché orienta immediatamente il comportamento del contribuente nella dichiarazione dei redditi.

Massime di principio

  • Un atto dell'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile anche se non previsto espressamente dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 quando comunica una pretesa tributaria specifica, concreta e attuale.
  • Per gli atti non tipizzati la proposizione del ricorso è normalmente una facoltà e non un onere; la mancata impugnazione non comporta automaticamente la decadenza dal diritto di contestare la pretesa in un momento successivo.
  • La decadenza può derivare soltanto dalla mancata impugnazione degli atti espressamente indicati dalla legge, oppure di quelli per i quali una specifica disposizione normativa preveda l'impugnabilità con effetti decadenziali.
  • L'impugnazione immediata di un atto non tipizzato può comunque essere utile per ottenere tempestivamente una pronuncia giudiziale e prevenire l'incertezza sulla posizione fiscale del contribuente.
  • La valutazione concreta deve concentrarsi sul contenuto effettivo dell'atto e sui suoi effetti immediati, non soltanto sulla sua denominazione formale.

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