Ordinanza n. 285/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto prot.-OMISSIS- adottato dal Questore di Firenze in data 18 marzo 2026 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, notificato il 27 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Firenze di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Firenze che aveva respinto la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, il Collegio ha rilevato che la ricorrente risultava irregolarmente presente sul territorio italiano, essendo priva del visto di ingresso. Inoltre, l'istanza sarebbe stata presentata sulla base della dichiarazione di smarrimento della precedente documentazione, costituita dal precedente permesso di soggiorno e dall'assicurata di rinnovo, che invece risultava essere stata ritirata dalla Polizia di Frontiera di Fiumicino dopo il rigetto della precedente istanza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che la presenza irregolare della ricorrente, per mancanza del visto di ingresso, e la circostanza che la documentazione precedente non fosse stata smarrita ma ritirata dalla Polizia di Frontiera in seguito al rigetto della precedente istanza, rendessero non adeguatamente fondate le censure in questa fase sommaria. Non sono quindi risultati integrati i presupposti per la tutela cautelare previsti dall'art. 55 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere concessa solo in presenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il difetto del fumus boni iuris ha imposto il rigetto della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale, quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati personali e sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo richiede la compresenza dei presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a.; il difetto del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda, senza necessità di accogliere la tutela interinale sulla base del solo pregiudizio allegato.
- Nella valutazione sommaria della domanda cautelare relativa al diniego di un permesso di soggiorno, la presenza irregolare dello straniero per mancanza del visto di ingresso costituisce un elemento idoneo a escludere, allo stato degli atti, il necessario fumus boni iuris.
- La dichiarazione di smarrimento di documenti che risultino invece ritirati dall'autorità di frontiera a seguito del rigetto di una precedente istanza costituisce un elemento sfavorevole nella valutazione cautelare della fondatezza della pretesa al rilascio del permesso di soggiorno.
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