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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7568/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Venezia che aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di sequestro probatorio del 6/11/2020 (in particolare del carburante contenuto in autocisterne). L'accusa contestava a Parmesan il reato di falso in relazione all'indicazione di polizze fidejussorie fittizie sui documenti di accompagnamento semplificato (DAS) e la finalità probatoria del sequestro era volta ad accertare l'entità dell'IVA non versata. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 253, co.1 e 125, co.3 c.p.p., sostenendo che il Tribunale del riesame abbia illegittimamente integrato e modificato le finalità probatorie indicate dal Pubblico Ministero, supplendo oltre i limiti consentiti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse legittimo: il Pubblico Ministero aveva fornito in udienza una motivazione minima ma non del tutto assente (il sequestro mirava a misurare la quantità di prodotto e quindi il quantum dell'IVA evasa), e il Tribunale del riesame ha legittimamente specificato e integrato tali finalità probatorie per quanto concerneva il carburante, indicando la necessità di verificare il contenuto delle autobotti e la veridicità dei dati nei documenti. La Corte ha ricordato che, se le finalità probatorie del P.M. sono totalmente omesse, il giudice non può sostituirsi all'accusa; ma quando esiste un nucleo motivazionale generico il giudice del riesame può precisare esigenze probatorie in base alla giurisprudenza consolidata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 253 c.p.p.

    Consente il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti necessarie per l'accertamento dei fatti; quando il sequestro è a fini di prova la motivazione deve esplicitare le ragioni concrete della necessità dell'acquisizione del bene per l'accertamento.

  • art. 257 c.p.p.

    Norma richiamata nel combinato disposto che disciplina il riesame dei provvedimenti cautelari e le modalità con cui il giudice può valutare e motivare il mantenimento del sequestro.

  • art. 324 c.p.p.

    Norma del codice di rito penale relativa al riesame dei provvedimenti cautelari, indicata come parte del quadro normativo che consente al giudice di riesame di verificare e integrare la motivazione del provvedimento impugnato entro i limiti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.

  • art. 309, comma 9 c.p.p.

    Richiamato nel combinato disposto che regola l'azione del giudice nel confermare o motivare diversamente le esigenze probatorie quando il Pubblico Ministero abbia fornito motivazioni generiche.

  • Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 (Ferrazzi)

    Precedente fondamentale che afferma il principio secondo cui il Pubblico Ministero deve enucleare la specifica esigenza probatoria; il giudice non può sostituirsi all'accusa quando il P.M. abbia omesso totalmente tale indicazione.

  • Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016 (Casalboni)

    Giurisprudenza che ammette la possibilità per il giudice del riesame di precisare esigenze probatorie quando il pubblico ministero le abbia indicate in maniera generica.

  • Sez. 6, Sent. n. 5906 del 22/01/2013 (Costanzo Zammataro)

    Conferma l'orientamento che consente al giudice del riesame di integrare e specificare le finalità probatorie quando vi sia una base motivazionale anche minimale del P.M.

  • Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008 (Salvatori)

    Ulteriore pronuncia che supporta la possibilità di integrazione motivazionale da parte del giudice di riesame in presenza di motivazione generica del P.M.

  • Sez. 2, n. 45212 dell'08/11/2007 (Mitrotta)

    Precedente giurisprudenziale citato a sostegno della possibilità per il giudice di dettagliare le esigenze probatorie purché non si tratti di una sostituzione totale della funzione discrezionale spettante al P.M.

Massime di principio

  • Se il Pubblico Ministero fornisce almeno una motivazione minima e non del tutto assente per il sequestro a fini di prova, il giudice del riesame può legittimamente specificare e integrare le esigenze probatorie indicate, confermando il sequestro.
  • Se invece le finalità probatorie sono completamente omesse dal P.M., il giudice non può supplire oltre i limiti: non è consentito creare di propria iniziativa il presupposto essenziale del sequestro a fini di prova.
  • La motivazione del sequestro deve collegare concretamente la necessità dell'acquisizione del bene all'accertamento del fatto-reato; per le misure reali l'obbligo motivazionale è meno rigoroso rispetto alle misure che incidono sulla libertà personale, ma non è inesistente.
  • In situazioni di sequestro di merci o materiali (es. carburante) per accertamenti fiscali, è legittimo motivare il sequestro con la necessità di quantificare la merce per determinare l'eventuale evasione d'imposta e verificare la corrispondenza dei documenti di trasporto.
  • La giurisprudenza consolidata consente al giudice di riesame di indicare esigenze probatorie piu' specifiche o motivi diversi da quelli enunciati dal P.M. quando questi abbia fornito indicazioni generiche, in applicazione del combinato disposto normativo richiamato dalla Corte.

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