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Sentenza

Sentenza n. 2548/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici pergli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medimarche S.r.l. il 28/12/2022: A) del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022, portante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, unitamente al Documento istruttorio e all'allegato A ad esso acclusi; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese le seguenti Determinazioni assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S. della Regione Marche, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15.6.2012: (i) la Determinazione assunta dal D.G. dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale n. 466 del 26.8.2019, unitamente alla successiva Determinazione di rettifica assunta dal medesimo D.G. n. 706 del 14.11.202; (ii) la Determinazione assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.8.2019; (ii) la Determinazione assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche Nord n. 481 del 22.8.2019; (iii) la Determinazione assunta dal D.G. dell'IRCCS INRCA di Ancona n. 348 dell'11.9.2019; (iv) della nota prot. 13779/ASF/ASF/A del 13.12.2022 trasmessa dal Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche, portante l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio

Giustizia amministrativa202213730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, intesa e accordo Stato-Regioni relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché provvedimento regionale marchigiano di individuazione delle aziende e degli importi dovuti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato, con il ricorso introduttivo, la disciplina e gli atti statali di attuazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, dell'art. 11 delle Preleggi e del principio tempus regit actum, lamentando la retroattiva fissazione dei tetti regionali, il travisamento dei presupposti e il difetto di istruttoria. Ha inoltre dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 3 e seguenti l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato la fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4%, senza considerare le peculiarità regionali, la mobilità sanitaria e la remunerazione delle prestazioni dei privati convenzionati; il computo della spesa senza scorporare i servizi accessori alla fornitura e includendo l'IVA; l'insufficienza dei criteri e delle informazioni contenuti nei decreti ministeriali e nelle linee guida; la lesione dell'affidamento e l'alterazione dell'equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura. Ha infine prospettato l'illegittimità costituzionale delle norme legislative poste a fondamento del payback per violazione degli artt. 3, 23, 41, 53 e 117 Cost., anche in relazione al diritto dell'Unione europea, alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto della Regione Marche che individuava le aziende soggette al ripiano e gli importi dovuti, deducendone l'illegittimità derivata dagli atti statali impugnati.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo, richiamando i propri precedenti e, soprattutto, le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. Ha ritenuto legittimo il meccanismo del payback, qualificato come contributo solidaristico funzionale alla razionalizzazione della spesa sanitaria, e ha escluso la violazione degli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost., dei principi eurounitari e della CEDU. Secondo il Collegio, l'obbligo di ripiano era conoscibile fin dal 2015, prima delle gare, nei suoi elementi essenziali; la successiva disciplina del 2022 ha reso operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l'obbligo. Non sussiste quindi lesione dell'affidamento né retroattività illegittima. La fissazione dei tetti regionali al 4,4%, pur uniforme, non lede l'interesse della ricorrente, poiché tale misura coincide con il tetto nazionale massimo e una diversa fissazione avrebbe potuto soltanto ridurre il tetto regionale e aumentare il ripiano. Il payback non altera le gare né i contratti, operando esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dei fornitori e non sul prezzo o sull'entità delle forniture; inoltre, non è stato dimostrato che abbia annullato o eccessivamente ridotto i margini di utile. Il calcolo della spesa è stato ritenuto sufficientemente determinato e trasparente, essendo fondato sulla voce BA0210 del modello CE consolidato regionale e sulla ricognizione delle fatture corrispondenti. L'inclusione dell'IVA è conforme all'art. 9-ter, comma 8, d.l. n. 78/2015, che impone il calcolo al lordo dell'imposta, in quanto il SSN è considerato consumatore finale. Gli eventuali servizi accessori avrebbero dovuto essere distintamente fatturati e la loro inclusione nella voce dei dispositivi medici, se verificatasi, è imputabile alla contabilizzazione aziendale e non ai decreti ministeriali. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali hanno natura meramente ricognitiva, tecnico-contabile e vincolata: le Regioni non determinano il tetto, non certificano lo sforamento e non esercitano discrezionalità, ma individuano le imprese e applicano matematicamente al fatturato la quota di ripiano prevista dalla legge. La controversia riguarda quindi un rapporto obbligatorio e un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo, da far valere davanti al giudice ordinario. Il TAR ha indicato la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. e ha compensato le spese per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale»

    Disciplina il tetto di spesa regionale, la quota di ripiano a carico delle imprese fornitrici e il criterio proporzionale basato sul fatturato.

  • art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015

    «rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA»

    Impone di calcolare il superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell'IVA.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici»

    Determina la quota individuale di partecipazione delle aziende al ripiano dello sforamento.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»

    Attribuisce alle Regioni il compito attuativo di verificare i dati contabili, individuare le aziende obbligate e determinare gli importi secondo criteri già fissati.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano a carico regionale.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, disciplinando la procedura di attuazione del payback per gli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    «solo il 48 per cento della quota di ripiano determinata nei loro confronti»

    Ha previsto il fondo statale e la riduzione della somma dovuta dalle aziende, disciplina successivamente incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione davanti al giudice ordinario della domanda dichiarata dal giudice amministrativo estranea alla propria giurisdizione, nei termini e con le modalità previste.

  • art. 74 c.p.a.

    È stato richiamato per motivare la decisione mediante rinvio ai precedenti del TAR su fattispecie analoghe.

Massime di principio

  • Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, fondato sull'art. 9-ter d.l. n. 78/2015, non viola di per sé i principi di ragionevolezza, proporzionalità, libertà d'impresa, riserva di legge, irretroattività e legittimo affidamento, poiché l'obbligo di concorrere al ripiano era conoscibile nei suoi elementi essenziali fin dal 2015, prima delle procedure di gara.
  • La successiva fissazione nel 2019 dei tetti regionali relativi agli anni 2015-2018 non integra retroattività illegittima quando il tetto regionale è determinato nella misura massima già individuata dal tetto nazionale e la disciplina sostanziale dell'obbligo di ripiano era già vigente e conoscibile.
  • Il payback opera esternamente rispetto alle procedure di gara e ai contratti di fornitura: non modifica il prezzo contrattuale, l'entità della fornitura o l'esito della gara, ma incide sulla situazione patrimoniale complessiva del fornitore mediante un obbligo legale di contribuzione alla spesa sanitaria.
  • Ai fini del calcolo del superamento del tetto e del fatturato rilevante, l'IVA deve essere computata al lordo quando la legge lo prevede; i costi dei servizi accessori alla fornitura di dispositivi medici non rientrano nel fatturato dei dispositivi, sicché la loro eventuale inclusione dipende da una corretta separazione e contabilizzazione delle diverse prestazioni.
  • Gli atti regionali che, in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, si limitano a verificare i dati contabili, individuare le aziende obbligate e applicare matematicamente le percentuali di ripiano sono atti vincolati e privi di esercizio di potere autoritativo; le controversie sul corretto calcolo dell'importo dovuto riguardano diritti soggettivi e appartengono alla giurisdizione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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