Cassazione Civile, Sentenza n. 890/2020 del 17/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (confinante)
La controversia
Due proprietari avevano agito contro il confinante e altri soggetti per ottenere, ai sensi dell'art. 950 c.c., l'accertamento del confine e il rilascio di una porzione di terreno che assumevano occupata a seguito di sconfinamento. Il Tribunale dell'Aquila aveva rigettato la domanda, ritenendo certo il confine di fatto e, in subordine, non provato il titolo originario di proprietà; la Corte d'appello aveva inizialmente accolto la domanda, ma la Cassazione, con sentenza n. 18870/2013, aveva cassato con rinvio perché non era stata esaminata la riconvenzionale del confinante diretta a far accertare l'usucapione. In sede di rinvio, la Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza n. 1314/2015, ha qualificato la domanda, in ragione dell'allegazione di un possesso del convenuto anteriore all'acquisto degli attori, come rivendicazione; ha quindi respinto l'appello perché gli attori non avevano provato un titolo di acquisto anteriore all'inizio del possesso avversario. Ha inoltre ritenuto inammissibili i documenti prodotti in sede di rinvio e, comunque, non idoneo a provare con certezza il titolo anteriore il decreto pretorile del 15 ottobre 1979 che aveva riconosciuto l'usucapione in favore del dante causa degli attori. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 74, 87, 345 e 394 c.p.c. e 1158 c.c., sostenendo che i documenti dichiarati inammissibili erano già presenti nel fascicolo di primo grado; (2) violazione degli artt. 948, 950, 1158, 2697, 2727 e 2729 c.c. e vizio motivazionale, contestando la valutazione delle prove e deducendo che il dante causa aveva acquistato il diritto nel 1964, prima dell'inizio del possesso del resistente, collocato nei primi anni Settanta; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che, rigettato l'appello, il giudice del rinvio non potesse liquidare anche le spese del primo grado. La Cassazione ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili congiuntamente il primo e il secondo motivo. La sentenza impugnata si fondava su due ragioni autonome: oltre all'inammissibilità della produzione documentale in sede di rinvio, aveva affermato che il decreto pretorile del 15 ottobre 1979 aveva efficacia meramente presuntiva, non era una sentenza e non poteva passare in giudicato, sicché non provava con certezza la proprietà del dante causa per il periodo anteriore all'inizio del possesso del resistente. I motivi non censuravano adeguatamente questa seconda ratio; inoltre, il secondo motivo era privo di specificità perché non indicava quale elemento istruttorio dimostrasse l'acquisto del 1964. Il terzo motivo è stato rigettato: il giudice di rinvio, investito anche della regolazione delle spese del giudizio di legittimità, deve provvedere sulle spese dell'intero processo secondo l'esito globale della lite; la sentenza d'appello sostituisce quella di primo grado e, dopo la cassazione della decisione d'appello, le spese vanno regolate nuovamente a partire dal primo grado. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e contributo previdenziale. Ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte.
Il giudice di rinvio chiamato a regolare le spese deve applicare la soccombenza considerando l'esito complessivo della controversia e può regolare le spese dell'intero processo, senza attribuire rilievo decisivo all'esito dei singoli gradi.
art. 345 c.p.c.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 74,87,345,394 c.p.c. e art. 1158 c.c. perchè la Corte di Appello avrebbe dichiarato inammissibile la produzione documentale eseguita in sede di rinvio, senza avvedersi che essa era in realtà già in atti sin dal primo grado del giudizio.
La norma è richiamata quale parametro della censura relativa all'ammissibilità della produzione documentale nel giudizio di rinvio; la Corte dichiara inammissibili i motivi senza enunciare una regola autonoma sul suo contenuto.
art. 394 c.p.c.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 74,87,345,394 c.p.c. e art. 1158 c.c. perchè la Corte di Appello avrebbe dichiarato inammissibile la produzione documentale eseguita in sede di rinvio, senza avvedersi che essa era in realtà già in atti sin dal primo grado del giudizio.
La norma è richiamata quale parametro della censura sulla produzione documentale in sede di rinvio. La Corte non formula una distinta interpretazione della disciplina, poiché risolve la censura per l'inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione di una ratio autonoma e per il difetto di specificità.
art. 1158 c.c.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 74,87,345,394 c.p.c. e art. 1158 c.c. perchè la Corte di Appello avrebbe dichiarato inammissibile la produzione documentale eseguita in sede di rinvio, senza avvedersi che essa era in realtà già in atti sin dal primo grado del giudizio.
La disposizione è richiamata fra le norme invocate dai ricorrenti in relazione alla produzione documentale e alla questione dell'usucapione, ma la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma.
art. 948 c.c.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 948,950,1158,2697,2727 e 2729 c.c. e l’omessa e insufficiente motivazione perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie e documentali acquisite agli atti delle fasi di merito, omettendo in particolare di considerare che l’inizio del possesso era stato collocato dal C. nei primi anni settanta, mentre il dante causa degli attori aveva acquistato il proprio diritto nel 1964.
La norma è indicata soltanto tra quelle che i ricorrenti assumevano violate. La Corte non ne interpreta il contenuto, ma rileva l'inammissibilità della censura e la mancata impugnazione della ratio relativa alla prova del titolo.
art. 950 c.c.
Con sentenza n. 679/2004 il Tribunale de L’Aquila rigettava la domanda proposta da M.G. e B.N. nei confronti di C.F., da una parte, e C.L.L. e M.L. e L.A.M., dall’altra parte, volta ad ottenere l’accertamento del confine ai sensi dell’art. 950 c.c. e la condanna dei convenuti a rilasciare la porzione di terreno da essi occupata a seguito di sconfinamento.
La disposizione identifica l'azione originariamente proposta per l'accertamento del confine. Nel caso concreto, tuttavia, l'allegazione di un possesso del convenuto anteriore all'acquisto degli attori ha condotto il giudice di rinvio a qualificare la domanda come rivendicazione.
art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 948,950,1158,2697,2727 e 2729 c.c. e l’omessa e insufficiente motivazione perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie e documentali acquisite agli atti delle fasi di merito, omettendo in particolare di considerare che l’inizio del possesso era stato collocato dal C. nei primi anni settanta, mentre il dante causa degli attori aveva acquistato il proprio diritto nel 1964.
La disposizione è richiamata esclusivamente come norma che i ricorrenti assumevano violata; la Corte non stabilisce un autonomo criterio di riparto dell'onere della prova, ma rileva l'inammissibilità delle censure e l'assenza di specifica indicazione degli elementi istruttori a sostegno del titolo anteriore.
art. 2727 c.c.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 948,950,1158,2697,2727 e 2729 c.c. e l’omessa e insufficiente motivazione perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie e documentali acquisite agli atti delle fasi di merito, omettendo in particolare di considerare che l’inizio del possesso era stato collocato dal C. nei primi anni settanta, mentre il dante causa degli attori aveva acquistato il proprio diritto nel 1964.
La norma è menzionata tra quelle invocate dai ricorrenti con riguardo alla valutazione delle risultanze probatorie; la Corte non ne formula un'interpretazione autonoma.
art. 2729 c.c.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 948,950,1158,2697,2727 e 2729 c.c. e l’omessa e insufficiente motivazione perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie e documentali acquisite agli atti delle fasi di merito, omettendo in particolare di considerare che l’inizio del possesso era stato collocato dal C. nei primi anni settanta, mentre il dante causa degli attori aveva acquistato il proprio diritto nel 1964.
La norma è menzionata tra quelle invocate dai ricorrenti in relazione alla prova presuntiva; la Corte non ne dà un'interpretazione autonoma e decide il motivo per ragioni di ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per l’impugnazione, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo l'entrata in vigore della disposizione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Il comma è richiamato per determinare, se dovuto, l'importo di riferimento cui commisurare l'ulteriore contributo unificato previsto dal comma 1-quater.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per l’impugnazione, se dovuto.
La disposizione è richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 e fonda la statuizione sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes autonome, il ricorso è inammissibile se i motivi non censurano una di esse, poiché la ratio non impugnata è da sola sufficiente a sostenere la decisione.
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce l'erronea valutazione delle prove deve indicare specificamente gli elementi istruttori dai quali deriverebbe il fatto decisivo invocato; la mancata indicazione determina il difetto di specificità della censura.
- Il giudice di rinvio, quando è chiamato a provvedere sulle spese anche del giudizio di legittimità, regola le spese dell'intero processo in base all'esito globale della lite, non in relazione ai risultati dei singoli gradi. La cassazione della sentenza d'appello comporta che le spese siano nuovamente regolate a partire dal primo grado, poiché la sentenza d'appello ha effetto sostitutivo di quella di primo grado.
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