Cassazione Civile, Ordinanza n. 26381/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato la rendita catastale di un immobile sito in Roma, in Viale Parioli n. 97. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'ufficio avverso la decisione di primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza regionale; tuttavia, nel giudizio di legittimità non ha depositato in cancelleria il ricorso notificato alla controparte. Il contribuente si è costituito con controricorso. La Corte ha rilevato d'ufficio il mancato deposito del ricorso notificato e, per questo, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per violazione dell'art. 369, comma 1, c.p.c., essendo mancato il deposito del ricorso notificato presso la cancelleria della Corte. Ha inoltre compensato le spese di lite, rilevando d'ufficio l'omessa costituzione della ricorrente nel modo richiesto, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la mancata sussistenza dei presupposti. La decisione non ha esaminato il merito della questione catastale.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.
La Corte ha utilizzato il rito camerale non partecipato per la definizione del ricorso in presenza delle condizioni previste dalla norma.
art. 369, comma 1, c.p.c.
mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte
Il mancato deposito del ricorso notificato entro il termine previsto determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
L'omesso deposito del ricorso da parte della ricorrente ha impedito l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito in cancelleria del ricorso notificato alla controparte è un adempimento essenziale; la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità ex art. 369, comma 1, c.p.c. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte anche in assenza di eccezioni di parte.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per un vizio processuale che impedisce l'esame del merito, la Corte può compensare le spese di lite se ricorrono le relative condizioni.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto se mancano i presupposti processuali richiesti dalla norma per la sua applicazione.
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