Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26381/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato la rendita catastale di un immobile sito in Roma, in Viale Parioli n. 97. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'ufficio avverso la decisione di primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza regionale; tuttavia, nel giudizio di legittimità non ha depositato in cancelleria il ricorso notificato alla controparte. Il contribuente si è costituito con controricorso. La Corte ha rilevato d'ufficio il mancato deposito del ricorso notificato e, per questo, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per violazione dell'art. 369, comma 1, c.p.c., essendo mancato il deposito del ricorso notificato presso la cancelleria della Corte. Ha inoltre compensato le spese di lite, rilevando d'ufficio l'omessa costituzione della ricorrente nel modo richiesto, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la mancata sussistenza dei presupposti. La decisione non ha esaminato il merito della questione catastale.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

    La Corte ha utilizzato il rito camerale non partecipato per la definizione del ricorso in presenza delle condizioni previste dalla norma.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte

    Il mancato deposito del ricorso notificato entro il termine previsto determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    L'omesso deposito del ricorso da parte della ricorrente ha impedito l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito in cancelleria del ricorso notificato alla controparte è un adempimento essenziale; la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità ex art. 369, comma 1, c.p.c. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte anche in assenza di eccezioni di parte.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per un vizio processuale che impedisce l'esame del merito, la Corte può compensare le spese di lite se ricorrono le relative condizioni.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto se mancano i presupposti processuali richiesti dalla norma per la sua applicazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImprese
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.