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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 430/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la sua domanda di revoca dell'ordine di demolizione. L'ASSANTE aveva ottenuto, nel corso del procedimento esecutivo, una concessione in sanatoria dal Comune di Ischia e sosteneva che le opere di completamento effettuate dopo il sequestro (del 1.6.1992) erano "strutture realizzate" necessarie alla funzionalità dell'opera e quindi ricomprese nella sanatoria ai sensi dell'art.43 comma 5 della legge n.47/1985. Sosteneva inoltre la correttezza del procedimento amministrativo e che, alla data del sequestro, il volume aggiuntivo di mq.27 fosse già definito nelle strutture portanti, difettando solo del getto di calcestruzzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione del Tribunale di Napoli secondo cui non ricorrevano i presupposti per la sanatoria per il volume di mq.27, in quanto elementi essenziali (in particolare il solaio di copertura in calcestruzzo) erano stati realizzati in epoca successiva al 31.12.1993 (accertati nel 1997). La Corte ha ritenuto che l'art.43 comma 5 L.47/85 sia norma di favore ma che il giudice del rinvio possa valutare in fatto se le strutture erano effettivamente realizzate alla data dello sbarramento temporale; la valutazione del giudice dell'esecuzione, fondata sugli atti e sugli accertamenti (anche di Polizia Giudiziaria del 1997), è coerente e insindacabile in Cassazione se logicamente motivata. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 47/1985, art.43 comma 5

    "possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità"

    La Corte interpreta la norma come norma di favore che può estendere la sanatoria alle opere non ultimate per effetto di sequestro, ma chiarisce che spetta al giudice valutare in fatto se le "strutture" erano realizzate alla data dello sbarramento temporale; tale valutazione è discrezionale e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • Legge 47/1985, art.31

    Richiamata come regime ordinario della sanatoria; l'art.43 rappresenta una deroga favorevole rispetto all'art.31, senza però impedire al giudice di valutare i presupposti fattuali per l'applicazione della deroga.

  • Legge 727/1994, art.39

    Richiamata nel quadro normativo che collega disposizioni sul condono e sull'esecuzione penale; la Corte osserva che la pronuncia di legittimità precedente non vincola il giudice del rinvio nella verifica dei presupposti di fatto per la sanatoria.

  • Legge 47/1985, art.33 e ss.

    Citata dal ricorrente; la Corte ritiene che non vi sia stata violazione delle norme sulla sanatoria richiamate, essendo la questione risolta sulla valutazione dei fatti e della sussistenza dei requisiti temporali e strutturali per la sanatoria.

Massime di principio

  • L'art.43 comma 5 L.47/1985 è una norma di favore che può estendere la sanatoria alle opere non ultimate per effetto di provvedimenti (es. sequestro), ma la sua applicazione richiede che le "strutture" siano effettivamente realizzate alla data dello sbarramento temporale: spetta al giudice verificarlo in fatto.
  • La Corte di merito (giudice dell'esecuzione o del rinvio) può svolgere un giudizio di fatto sulla sussistenza dei presupposti per la sanatoria; tale valutazione, se logicamente e congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
  • Il semplice richiamo ad elementi formali o a una descrizione contenuta nel verbale di sequestro non sufficiente a dimostrare che le opere strutturali fossero complete prima del termine previsto dalla legge: l'onere probatorio grava sull'istante che invoca la sanatoria.
  • Interventi consistenti in aumenti volumetrici o modifiche sostanziali della struttura, anche se descritti come "proseguimento dei lavori", difficilmente rientrano nella sanatoria se la loro completezza materiale è posteriore al termine temporale stabilito dalla normativa.
  • Se il giudice registra accertamenti successivi (es. rilevazioni della Polizia Giudiziaria) che attestano lavori strutturali eseguiti dopo la data-limite, questi elementi ostano al riconoscimento della sanatoria.
  • In caso di conflitto tra interpretazioni giuridiche e valutazioni di fatto, la strategia difensiva deve puntare sulla produzione di prove specifiche e documentali che dimostrino lo stato dei luoghi alla data rilevante, nonché la natura meramente accessoria degli interventi successivi.

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