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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-171/22

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 settembre 2023. — OR e OS contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di anzianità – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Durata del servizio inferiore a dieci anni – Decesso – Rifiuto di restituzione del capitale corrispondente ai diritti a pensione nazionali trasferiti e ai diritti a pensione maturati nel RPIUE – Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VIII dello Statuto – Arricchimento senza causa. — Causa T-171/22

Giurisprudenza europea62022TJ0171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso degli eredi di un funzionario deceduto che chiedevano la restituzione dei contributi versati al regime pensionistico dell’Unione e del capitale trasferito da un precedente regime nazionale. Ha ritenuto che tali somme fossero state versate legittimamente per finanziare una pensione futura e che, in assenza di dieci anni di servizio e di una domanda di trasferimento in uscita prima del decesso, non esistesse alcun obbligo di rimborso. È stata quindi esclusa qualsiasi condizione di arricchimento senza causa dell’Unione.

Funzione pubblica UE: impossibilità per gli eredi di ottenere la restituzione dei contributi al regime pensionistico dell’Unione e del capitale trasferito in entrata, in assenza di pensione maturata e di domanda di trasferimento in uscita prima del decesso

La questione giuridica

Se, in caso di decesso di un funzionario dell’Unione con meno di dieci anni di servizio, i suoi eredi possano ottenere la restituzione del capitale corrispondente ai diritti pensionistici nazionali trasferiti al regime pensionistico dell’Unione e dei contributi versati al regime stesso, sostenendo un arricchimento senza causa dell’Unione; e se la mancata presentazione, prima del decesso, di una domanda di trasferimento in uscita consenta comunque il rimborso delle somme.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, nel regime pensionistico dell’Unione, i contributi versati dai funzionari e gli importi trasferiti in entrata ai sensi dell’allegato VIII dello Statuto sono destinati al finanziamento di una pensione futura e non costituiscono un capitale disponibile o ripetibile a favore dell’interessato o dei suoi eredi; pertanto, in mancanza di almeno dieci anni di servizio e in assenza di una domanda di trasferimento in uscita presentata prima del decesso, non sussiste arricchimento senza causa dell’Unione e non vi è alcun diritto alla restituzione delle somme richieste.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 77 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11, paragrafi 1 e 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 36 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 38 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 8, paragrafo 5, delle disposizioni generali d’esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto
  • Articolo 3, paragrafo 1, delle disposizioni generali d’esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto
  • Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura

Funzione pubblica UE: restituzione di contributi pensionistici e arricchimento senza causa

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto dagli eredi di un funzionario dell’Unione deceduto, volto a ottenere la restituzione di somme confluite nel regime pensionistico dell’Unione (RPIUE): sia i contributi versati durante il servizio, sia il capitale trasferito in precedenza da un regime pensionistico nazionale. Il Tribunale della nona sezione esamina la questione alla luce dello Statuto dei funzionari e delle disposizioni generali di esecuzione sugli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII.

Fatti e procedimento amministrativo

A era entrato al servizio dell’Unione nel 2003, dapprima come agente contrattuale ausiliario, poi come agente temporaneo e infine come funzionario. Nel 2005 aveva disposto il trasferimento al RPIUE del capitale corrispondente ai diritti pensionistici maturati prima del suo ingresso al servizio dell’Unione, ottenendo il relativo abbuono di annualità. Successivamente aveva fruito di un periodo di aspettativa per svolgere attività presso ITER e si era dimesso nel 2020, dopo aver complessivamente contribuito al regime per cinque anni e due mesi.

Prima delle dimissioni, A aveva chiesto al PMO informazioni sulla procedura di trasferimento in uscita dei diritti pensionistici, precisando di non aver raggiunto i dieci anni di servizio richiesti per la pensione di anzianità. Il PMO gli aveva risposto che il trasferimento in uscita era possibile, ma che, avendo meno di dieci anni di servizio, egli era tenuto a trasferire l’equivalente attuariale dei diritti maturati nel RPIUE. A è deceduto nel gennaio 2021 senza aver presentato alcuna domanda formale di trasferimento in uscita. Gli eredi hanno quindi chiesto al PMO la restituzione delle somme confluite nel regime pensionistico dell’Unione, ma la domanda è stata respinta con decisione del 12 luglio 2021, confermata dal rigetto del reclamo del 22 dicembre 2021.

Questioni sottoposte al Tribunale

I ricorrenti sostenevano che la conservazione, da parte dell’Unione, delle somme versate al RPIUE integrasse un arricchimento senza causa, perché il funzionario non aveva maturato il diritto a una pensione di anzianità e il capitale non avrebbe dovuto restare definitivamente acquisito al regime. In particolare, contestavano:

  • l’irrevocabilità del trasferimento in entrata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, delle DGE;
  • l’assenza di una disciplina esplicita del caso di decesso prima del trasferimento in uscita;
  • la mancata previsione di una restituzione dei contributi o del capitale ai successori.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 77 dello Statuto, che subordina la pensione di anzianità, in via generale, ad almeno dieci anni di servizio;
  • l’articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto e l’articolo 36 dell’allegato VIII, che impongono il contributo dei funzionari al finanziamento del regime;
  • l’articolo 38 dell’allegato VIII, secondo cui i contributi regolarmente percepiti sono irripetibili;
  • l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII, relativo al trasferimento in entrata dei diritti pensionistici maturati in un precedente regime;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, e l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VIII, relativi al trasferimento in uscita verso un altro regime o un’assicurazione privata;
  • l’articolo 8, paragrafo 5, delle DGE, che qualifica come irrevocabile la decisione di trasferimento in entrata;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, delle DGE, che impone soltanto la comunicazione dell’equivalente attuariale alla cessazione definitiva del servizio;
  • l’articolo 84 del regolamento di procedura, per la questione dell’irricevibilità del nuovo motivo dedotto in replica;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sulle spese.

Ragionamento del Tribunale: assenza di arricchimento senza causa

Il Tribunale ricorda che l’azione di restituzione per arricchimento senza causa richiede cumulativamente:

  • un arricchimento del convenuto;
  • l’assenza di valido fondamento giuridico di tale arricchimento;
  • un impoverimento del richiedente collegato all’arricchimento.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che gli argomenti dei ricorrenti non negano che il pagamento dei contributi al RPIUE avesse una base giuridica: tali contributi erano dovuti in forza dello Statuto e servivano a finanziare una futura pensione di anzianità. Il fatto che, a causa del mancato raggiungimento dei dieci anni di servizio e del decesso prima della presentazione di una domanda di trasferimento in uscita, il funzionario non abbia poi conseguito una pensione non rende retroattivamente indebito il versamento dei contributi.

Il Tribunale sottolinea inoltre che le norme applicabili non prevedono alcuna facoltà o obbligo di restituzione, totale o parziale, dei contributi al funzionario cessato dal servizio dopo più di un anno ma prima dei dieci anni, né ai suoi eredi in caso di decesso. L’unico effetto previsto è la comunicazione dell’equivalente attuariale dei diritti maturati al momento della cessazione.

Quanto ai diritti pensionistici nazionali trasferiti in entrata nel 2005, il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 5, delle DGE, secondo cui la decisione di trasferimento in entrata è, per sua natura, irrevocabile. Di conseguenza, il capitale trasferito non può essere restituito agli eredi in mancanza di una disciplina espressa in tal senso.

Il Tribunale respinge anche l’argomento sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 8, paragrafo 5, delle DGE, rilevando che tale censura era stata formulata solo in replica e quindi costituiva un motivo nuovo irricevibile ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura.

Decisione e conseguenze sulle domande pecuniarie

Poiché manca la prima condizione dell’arricchimento senza causa, il Tribunale non esamina la seconda condizione, relativa all’impoverimento degli eredi. Conclude che la Commissione non si è arricchita senza valido fondamento giuridico conservando le somme versate al RPIUE dal funzionario deceduto. Di conseguenza, respinge il motivo di annullamento e, per effetto derivato, anche la domanda di condanna alla restituzione delle somme richieste.

Spese

Essendo i ricorrenti risultati soccombenti, il Tribunale li condanna alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeapensioni dei funzionaritrasferimento dei diritti pensionisticiarricchimento senza causacontenzioso del personale UE

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