Sentenza n. 767/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della cartella di pagamento n. 037 2021 00047186 50 000 dell'importo di euro 684.122,94, avente ad oggetto il "Prelievo latte sulle consegne" per i periodi 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08, inviata alla ricorrente tramite pec del 21 settembre 2021; - del presupposto ruolo ordinario n. 2021/003013, reso esecutivo in data 23 giugno 2021, nella parte concernente l'iscrizione del debito della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento e presupposto ruolo relativi al prelievo supplementare sul latte per le campagne 2002/03, 2005/06, 2006/07 e 2007/08
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento dell’importo complessivo di euro 684.122,94 e il relativo ruolo, deducendo: violazione ed elusione di precedenti giudicati e invalidità derivata degli atti presupposti, ritenuti adottati sulla base di compensazioni incompatibili con il diritto dell’Unione europea e di dati falsati; erroneità dell’importo per mancato scomputo delle somme già recuperate mediante trattenuta di aiuti agricoli, in violazione dell’art. 8-ter della legge n. 33/2009; prescrizione decennale del credito; decadenza dal potere di riscossione; difetto di motivazione della cartella e dei criteri di calcolo degli interessi; invalidità della notificazione via PEC. In primo grado il TAR aveva parzialmente accolto il ricorso per le annualità 2006/07 e 2007/08, i cui atti presupposti erano stati annullati, e per la prescrizione relativa al 2002/03, respingendo la domanda concernente il 2005/06. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1303/2025, ha riformato con rinvio la decisione limitatamente alla mancata trattazione della censura di violazione o elusione del giudicato, rilevando che il primo motivo cumulava una domanda impugnatoria e una domanda di ottemperanza e che il TAR avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio sulla questione di inammissibilità rilevata d’ufficio. In riassunzione, la società ha dedotto che la cartella relativa al 2005/06 riproduceva gli stessi importi di una precedente cartella annullata con sentenza del Tribunale di Cuneo n. 714/2015, senza che AGEA avesse eseguito il giudicato e proceduto al ricalcolo imposto anche dalle sentenze del TAR Piemonte n. 1013/2014 e n. 1202/2019.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente escluso l’inammissibilità della domanda fondata sulla violazione o elusione del giudicato. Ha ritenuto che il precedente richiamato dall’Adunanza plenaria n. 2/2013 riguardi la riqualificazione di un’unica domanda impugnatoria in domanda di ottemperanza, o viceversa, e non il cumulo di domande connesse, impugnatoria e di ottemperanza, fondate su vizi distinti. Ha quindi applicato l’art. 32 c.p.a., ritenendo ammissibile il cumulo e applicabile il rito ordinario, che garantisce alle parti facoltà difensive più ampie rispetto al rito camerale dell’ottemperanza. Ha inoltre rilevato la competenza dello stesso TAR sull’ottemperanza ai giudicati formatisi sulle pronunce del Tribunale di Cuneo e del TAR Piemonte. Nel merito, ha accertato che gli importi in sorte capitale relativi alla campagna 2005/06 coincidevano con quelli della precedente cartella annullata dal Tribunale di Cuneo con sentenza n. 714/2015. La presenza nella nuova cartella dei riferimenti alla pretesa originaria nei confronti di un coobbligato ha ulteriormente confermato che AGEA non aveva eseguito il giudicato né ricalcolato il prelievo secondo i criteri imposti dalle precedenti pronunce, ma aveva riprodotto pedissequamente gli importi già richiesti. Ha pertanto dichiarato la nullità della cartella e del ruolo nella parte relativa all’annata 2005/06, assorbendo gli ulteriori profili. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La cartella è stata dichiarata nulla, nella parte relativa all’annata 2005/06, perché adottata in violazione o elusione dell’obbligo conformativo derivante dal giudicato.
art. 32 c.p.a.
se le azioni sono soggette a riti diversi si applica quello ordinario; sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni
Consente il cumulo di domande connesse soggette a riti diversi e giustifica l’applicazione del rito ordinario quando questo assicura alle parti facoltà difensive almeno pari o maggiori rispetto al rito speciale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale
La norma impone il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio che possa fondare la decisione; la sua violazione aveva determinato il rinvio disposto dal Consiglio di Stato.
art. 31, comma 4, c.p.a.
Richiamato con riferimento all’azione di ottemperanza e alla possibilità di far valere la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell’azione di ottemperanza, la cui applicazione non impedisce il cumulo con una domanda impugnatoria connessa trattata con rito ordinario.
art. 8-ter legge n. 33/2009
Richiamato tra i motivi originari relativi alla quantificazione del prelievo, ma non posto a fondamento della decisione finale.
art. 2946 c.c.
Richiamato per il motivo originario di prescrizione decennale, già esaminato nella precedente sentenza, ma non decisivo per la pronuncia in riassunzione.
Massime di principio
- Il cumulo, nello stesso giudizio, di una domanda impugnatoria e di una domanda di ottemperanza connesse e fondate su vizi distinti non coincide con la diversa ipotesi della riqualificazione di un’unica domanda impugnatoria in domanda di ottemperanza, o viceversa, disciplinata dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria n. 2/2013.
- Quando domande connesse sono soggette a riti diversi, il giudice può trattarle con il rito ordinario ai sensi dell’art. 32 c.p.a., senza necessità di conversione, se tale rito assicura alle parti facoltà difensive più ampie rispetto al rito speciale applicabile a una delle domande.
- La riproposizione di una pretesa amministrativa già annullata con sentenza passata in giudicato, senza il ricalcolo imposto dal giudicato, integra violazione o elusione del giudicato e determina la nullità dell’atto successivo nella parte corrispondente.
- La coincidenza degli importi richiesti con quelli recati da un precedente atto annullato, unitamente all’assenza di elementi che dimostrino l’avvenuto ricalcolo e alla riproduzione dei riferimenti della pretesa originaria, costituisce elemento idoneo a provare la violazione dell’obbligo conformativo derivante dal giudicato.
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