Cassazione Penale, Sentenza n. 1835/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 03/07/2020 che aveva confermato, in parte riformandola nei soli accessori, la condanna per bancarotta fraudolenta da reato societario in relazione ai bilanci A.M.I.A. s.p.a. (esercizi chiusi al 31/12/2005 e 31/12/2006). Il fatto controverso riguarda l'iscrizione nei bilanci di plusvalenze inesistenti derivanti da cessioni simulate di automezzi/immobili e dalla sopravvalutazione di contratti ceduti a società controllate, con conseguente occultamento di perdite rilevanti; gli imputati contestavano, a vario titolo: mancata partecipazione attiva/assenza di ruolo causale (per amministratori senza deleghe), mancanza del dolo, inesistenza o inidoneità del nesso causale con il dissesto, possibile riqualificazione in bancarotta semplice o reato diverso, vizio di motivazione rispetto all'uso delle consulenze tecniche, errore sullo status pubblicistico di A.M.I.A. (società in house), possibile bis in idem rispetto al precedente processo per false comunicazioni sociali, e irregolarità nel trattamento sanzionatorio e nella quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi come infondati o inammissibili. Ha confermato i principi e gli accertamenti della Corte d'appello: le operazioni del 2005 e 2006 hanno dato luogo a plusvalenze fittizie (la somma pattuita non è entrata nel patrimonio della A.M.I.A. a causa dei contratti di locazione a parti invertite e della sopravvalutazione dei contratti ceduti); la partecipazione degli imputati alle decisioni di consiglio e ai ruoli ricoperti (anche in società collegate) giustifica la loro responsabilità; la sentenza dichiarativa di stato di insolvenza/fallimento costituisce presupposto formale non sindacabile in sede penale; il bilancio consolidato non annulla l'infedeltà del bilancio di esercizio della singola società; l'aggravamento del dissesto, anche se intervenuto su fenomeni preesistenti, rientra nella fattispecie di bancarotta impropria per reato societario; il presunto bis in idem è escluso perché il "fatto" soggettivamente e oggettivamente rilevante (l'aggravamento/determinazione del dissesto) è diverso rispetto al precedente procedimento per false comunicazioni sociali; le doglianze procedurali e di motivazione sono per lo più inedite o aspecifiche e dunque inammissibili. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e le condanne mantenute.
Norme richiamate
Legge fallimentare (art. 216, ultimo comma)
Richiamata in relazione alla disciplina delle pene accessorie collegate al reato di bancarotta; la Corte ha confermato la commisurazione delle pene accessorie a quelle principali come operato dalla Corte d'appello.
Legge fallimentare (art. 223, comma 2, n. 1)
Norma che punisce la bancarotta impropria da reato societario: la Corte la interpreta includendo anche i casi in cui la condotta abbia concorso ad "aggravare" un dissesto già in atto.
Legge fallimentare (art. 224)
Richiamata in rapporto alle censure di possibile derubricazione in bancarotta semplice; la Corte ha ritenuto infondate le richieste di derubricazione perché esistono falsificazioni rilevanti e nesso causale con il dissesto o il suo aggravamento.
Legge fallimentare (art. 217, nn. 3) e 4))
Norme relative a fattispecie alternative di bancarotta semplice: la Corte ha escluso la riqualificazione poiché la fattispecie contestata (bancarotta da r. societario) è stata adeguatamente dimostrata.
Codice civile (art. 2621)
Falsa comunicazione sociale (falso in bilancio): considerata quale fatto presupposto della bancarotta; la Corte ha ritenuto che le false appostazioni nei bilanci siano state accertate e significative ai fini della bancarotta.
Codice civile (artt. 2446, 2447, 2484, 2443, 2444, 2396)
Richiamati nei profili civilistici connessi all'erosione del capitale sociale, obblighi di intervenire e responsabilità degli amministratori; la Corte ha osservato che la mera contestazione della necessità di adempimenti civilistici non esonera dalla rilevanza penale delle falsificazioni contabili che aggravano il dissesto.
Codice di procedura penale (art. 238-bis)
Valore probatorio delle precedenti sentenze di merito: la Corte ha dato rilievo alle pronunce penali e civili anteriori come elementi integrativi della piattaforma probatoria.
Codice di procedura penale (art. 606, comma 3)
Richiami ai limiti della cognizione in cassazione e alla necessità di specificità nei motivi; molte doglianze sono state dichiarate inammissibili perché inedite o aspecifiche.
Codice di procedura penale (art. 649)
Riferimento al divieto di bis in idem; la Corte ha applicato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità per distinguere il "fatto" materiale precedente da quello attuale (elemento del dissesto/aggravamento) escludendo il bis in idem.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 4 Protocollo n. 7, art. 4)
Richiamata nella discussione sul divieto di doppio processo/duplice condanna (bis in idem); la Corte ha applicato la giurisprudenza costituzionale in materia.
Massime di principio
- La sentenza dichiarativa di fallimento o di stato di insolvenza costituisce un presupposto formale rilevante per i reati fallimentari e non è sindacabile nel processo penale: la sua esistenza rafforza la rilevanza penale delle condotte che abbiano contribuito al dissesto o al suo aggravamento.
- La bancarotta impropria da reato societario si configura anche quando le condotte illecite hanno concorso ad "aggravare" un dissesto già in atto: non è necessario che la condotta sia l'unica causa del fallimento.
- La partecipazione di un amministratore (anche senza deleghe) alle sedute del consiglio e la sua presenza nelle decisioni inerenti le operazioni contestate possono integrare un contributo concorsuale; la mancata delega non esclude automaticamente responsabilità se vi è effettiva partecipazione alle scelte.
- Il bilancio consolidato del gruppo non neutralizza l'infedeltà del bilancio di esercizio di una singola società: falsificazioni infragruppo possono essere autonome e penalmente rilevanti.
- Le questioni processuali o di merito devono essere sollevate con specificità nei gradi di merito; motivi inediti o aspecifici saranno frequentemente dichiarati inammissibili in cassazione.
- Per escludere il bis in idem occorre verificare l'identità materiale del "fatto" (condotta, evento, nesso causale): la mera sovrapposizione della fattispecie astratta non basta se l'evento rilevante (es. aggravamento del dissesto) è diverso rispetto al precedente giudizio.
- La riqualificazione del reato in termini meno gravi richiede argomentazione concreta che dimostri l'assenza del nesso causale o della rilevanza delle falsificazioni: argomentazioni generiche su fattori esterni (es. cattiva gestione del socio pubblico) non sono sufficienti.
- La determinazione del quantum della pena e l'applicazione delle circostanze attenuanti rientrano in ampia discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizio logico o manifesta arbitrarietà.
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