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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43306/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zuccarello impugnava la sentenza di merito sostenendo che la vendita dell'immobile a terzi (Di Mauro) fosse simulata e finalizzata a eludere l'ordine di trasferimento disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2932 c.c. (sentenza che aveva trasferito l'immobile a favore di Zuccarello con condizione del pagamento del residuo prezzo entro 15 giorni dal passaggio in giudicato). Denunciava che Rannisi, dopo aver proposto appello, avesse stipulato un preliminare con Crisafulli e poi venduto a Di Mauro, con successivo ritorno del bene nella disponibilità della famiglia Rannisi, fattispecie che secondo la ricorrente dimostrava la preordinata condotta dolosa e simulata idonea a integrare il delitto di elusione di provvedimento dell'autorità (art. 388 c.p.). Inoltre censurava la valutazione dei giudici di merito sulla rilevanza della condizione sospensiva e sulla mancata trascrizione della domanda esecutiva da parte della ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che la sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c. abbia natura costitutiva e produca l'effetto traslativo solo con il passaggio in giudicato; quando l'effetto è subordinato al pagamento del residuo prezzo, tale obbligo non diventa attuale prima dell'irretrattabilità della pronuncia. Di conseguenza al momento delle alienazioni contestate non sussisteva un obbligo civile attuale ed esecutivo in capo alla Rannisi che potesse integrare il reato previsto dall'art. 388 c.p.; al più la condotta poteva costituire responsabilità contrattuale e danno risarcitorio. La Corte ha inoltre richiamato la necessità della trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica per rendere opponibili a terzi le successive alienazioni. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 388 cod. pen.

    Il reato richiede l'esistenza di un obbligo accertato da un provvedimento giudiziario e l'azione di compiere atti simulati o fraudolenti e l'inottemperanza all'ingiunzione di eseguire. Non è integrabile se l'obbligo non è attuale ed esecutivo.

  • art. 2932 cod. civ.

    La sentenza che dispone il trasferimento in favore del promissario acquirente ha natura costitutiva e l'efficacia traslativa si verifica ex nunc, al momento del passaggio in giudicato; se l'effetto è subordinato al pagamento del prezzo, l'obbligo non è attuale prima del giudicato.

  • art. 1357 cod. civ.

    Richiamato con riferimento agli effetti delle condizioni: un trasferimento soggetto a condizione non produce effetti prima che la condizione si avveri.

  • legge 15 luglio 2009, n. 94

    La riforma ha codificato che il presupposto del reato previsto dall'art. 388 c.p. è l'esistenza di qualsiasi provvedimento dell'autorità giudiziaria fonte di obblighi, ampliando e chiarendo la portata del requisito procedurale.

  • art. 1218 cod. civ.

    Principio della responsabilità per inadempimento contrattuale con presunzione di colpa dell'alienante che violi un obbligo contrattuale verso il primo acquirente.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola della distribuzione dell'onere della prova: chi deduce un fatto deve provare la circostanza che assume a fondamento della sua pretesa, qui riferito all'onere della ricorrente di dimostrare la dolosa preordinazione del successivo acquirente.

  • Cass. civ., Sez. U, n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611649

    Sez. U, civ., n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611649

    Principio richiamato secondo cui la sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. è costitutiva e non produce efficacia esecutiva anticipata rispetto al passaggio in giudicato; non sono anticipabili gli effetti che altererebbero il sinallagma prezzo/trasferimento.

  • Cass. civ., Sez. 2, n. 20251 del 07/10/2016, Rv. 641719

    Cass., civ., Sez. 2, n. 20251 del 07/10/2016, Rv. 641719

    Conferma che la vendita a terzi effettuata dal promittente venditore, in assenza di trascrizione della domanda esecutiva, non determina automaticamente effetti opponibili al promissario acquirente e che la tutela contro la doppia alienazione si consegue con idonei rimedi civili salvo prova di dolosa frode.

  • Altri precedenti di Cassazione richiamati (es. n. 24960/2014, n. 4819/2000, Sez. U n. 10436/2004)

    Cass. civ., Sez. 2, n. 24960 del 24/11/2014, Rv. 633373; Cass. civ., Sez. 2, n. 4819 del 14/04/2000, Rv. 535687; Sez. U, civ., n. 10436 del 07/07/2004

    Richiamati per ribadire che la trascrizione della domanda di esecuzione specifica è lo strumento che rende opponibili le successive alienazioni a terzi e per delimitare la responsabilità dell'acquirente successivo: civile, salvo prova di consapevolezza e dolo.

Massime di principio

  • Se una sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c. subordina l'effetto traslativo al pagamento del prezzo, tale obbligo non è attuale prima del passaggio in giudicato; pertanto non può costituire di per sé presupposto immediato per il reato di elusione di provvedimento giudiziario (art. 388 c.p.).
  • Per tutelarsi contro alienazioni a terzi dopo una pronuncia che dispone il trasferimento, il promissario acquirente deve tempestivamente trascrivere la domanda giudiziale di esecuzione specifica; la mancata trascrizione espone al rischio di dover perseguire rimedi civili anziché penali.
  • La vendita a terzi posta in essere dal promittente venditore può configurare responsabilità contrattuale e obbligo risarcitorio; la configurazione di responsabilità penale richiede la dimostrazione dell'esistenza di un obbligo giudiziale attuale e/o della dolosa preordinazione finalizzata a eludere un obbligo già esecutivo.
  • La prova della consapevolezza o del concorso doloso del successivo acquirente è a carico del precedente acquirente (art. 2697 c.c.); senza tale prova, la responsabilità dell'acquirente successivo è generalmente civile e non penale.
  • Quando si verificano atti concorrenti come l'impugnazione della sentenza da parte del venditore e contestuali alienazioni, va valutato con attenzione il momento in cui l'obbligo giudiziale diventa esecutivo: le azioni preventive (trascrizione, misure cautelari) sono decisive per ottenere protezione reale e opponibilità a terzi.
  • In situazioni analoghe, valutare parallelamente le vie riparatorie: azione di annullamento o risoluzione della vendita successiva, domanda di esecuzione forzata alla luce della trascrizione, e, solo se sussistono elementi chiari di dolo e obbligo già esecutivo, eventuale denuncia penale.

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