Sentenza n. 2143/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 548/2023, depositata il 12.12.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 548/2023, recante condanna al rilascio della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 548/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per l'importo di euro 500,00 annui con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia, nonché l'assenza di qualsiasi pagamento, anche parziale. L'azione di ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate nella sentenza civile, distratte in favore del difensore. Il Ministero si è costituito senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura esecutiva. La ricorrente aveva inoltre chiesto la condanna a una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza civile costituiva titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che l'Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento. Il credito non risultava contestato nell'an né nel quantum. Il Ministero è stato quindi condannato a provvedere integralmente al pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, da attivarsi entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché, considerati il tempo trascorso e l'entità delle somme, la relativa condanna sarebbe stata manifestamente iniqua. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento processuale della ricorrente, che aveva depositato le copie asseverate del titolo e dell'attestazione di passaggio in giudicato soltanto dopo l'ordine di regolarizzazione documentale impartito dal Tribunale.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice; decorso tale termine senza pagamento, può essere accertata l'inottemperanza.
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata implicitamente quale base dell'azione di ottemperanza, dell'accertamento dell'inottemperanza e della nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata, l'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, quanto ai pagamenti, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- La mancata esecuzione, anche parziale, di una condanna pecuniaria non contestata nell'an e nel quantum integra inottemperanza e legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine prefissato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di compiere gli atti necessari all'esecuzione a spese dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
- L'oggetto dell'ottemperanza resta delimitato dalle pretese effettivamente azionate: non comprende le spese di lite liquidate in favore del difensore mediante distrazione quando tali somme non siano state oggetto della domanda di ottemperanza.
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