Circolare numero 207 del 10-8-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, con decreti ministeriali del 24 giugno 1992, sono state determinate le retribuzioni convenzionali da applicare per l'anno 1992 ai fini previdenziali per i lavoratori interessati. Precisa inoltre gli effetti di tali importi sulle prestazioni economiche di malattia e maternità, chiarendo che le indennità devono essere liquidate sulla base della retribuzione convenzionale dell'anno di competenza, anche se in via provvisoria. Per le prestazioni già liquidate temporaneamente con riferimento alle retribuzioni convenzionali 1991, richiama la procedura di riliquidazione già illustrata in precedenti istruzioni. Gli stessi criteri valgono, per i primi 180 giorni di assistenza, anche per l'indennità di tubercolosi.
Misure delle retribuzioni convenzionali per l'anno 1992 ai fini previdenziali
Retribuzioni convenzionali 1992 e riflessi sulle prestazioni economiche
La circolare dà notizia dell'intervenuta determinazione, con decreti ministeriali del 24 giugno 1992 pubblicati nella G.U. n. 156 del 4 luglio 1992, delle retribuzioni convenzionali da utilizzare per l'anno 1992 ai fini previdenziali. Il documento precisa soprattutto le conseguenze di tali valori sulla liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi.
Ambito di applicazione delle retribuzioni convenzionali
Le misure fissate devono essere utilizzate per i lavoratori interessati ai fini previdenziali per l'anno 1992. La circolare evidenzia che, per la determinazione delle indennità, rileva la retribuzione convenzionale dell'anno di competenza, anche quando l'importo sia utilizzato soltanto in via provvisoria.
Malattia e maternità: criteri di liquidazione
Per le prestazioni economiche di malattia e maternità, gli importi 1992 sono validi per tutte le liquidazioni delle indennità per le quali debba essere presa a riferimento la retribuzione convenzionale dell'anno stesso. La circolare richiama, in proposito, la circ. n. 134386 AGO del 6 aprile 1982 e il msg. n. 26571 del 21 febbraio 1990 per i relativi chiarimenti interpretativi.
Riliquidazione delle prestazioni provvisorie basate sul 1991
Per le indennità già liquidate temporaneamente sulla base dei salari convenzionali 1991, viene richiamata la procedura di riliquidazione illustrata con la circolare n. 833 EAD, n. 134411 AGO del 15 dicembre 1983. Ne deriva che, ove il calcolo provvisorio sia stato effettuato con i valori dell'anno precedente, occorre procedere all'adeguamento secondo le nuove retribuzioni 1992.
Assicurazione tubercolosi
La circolare estende gli stessi criteri anche all'indennità dell'assicurazione tubercolosi, limitatamente ai primi 180 giorni di assistenza.
Allegato e reperibilità dei valori
L'allegato con le tabelle delle retribuzioni convenzionali è indicato come riprodotto solo in stampa; in ogni caso, i valori possono essere direttamente desunti dalla Gazzetta Ufficiale citata nel testo.
Punti principali
Fissazione delle retribuzioni convenzionali 1992
Con decreti ministeriali del 24 giugno 1992, pubblicati in G.U. n. 156 del 4 luglio 1992, sono state fissate le misure delle retribuzioni convenzionali da utilizzare per l'anno 1992 ai fini previdenziali per i lavoratori indicati nella circolare.
Incidenza sulle prestazioni di malattia e maternità
Gli importi convenzionali 1992 devono essere presi a riferimento per tutte le liquidazioni delle indennità di malattia e maternità per le quali la base di calcolo sia la retribuzione convenzionale dell'anno stesso, anche quando il calcolo avvenga in via provvisoria. La circolare richiama, a tal fine, precedenti istruzioni e chiarimenti amministrativi.
Riliquidazione delle indennità già calcolate sul 1991
Per le prestazioni liquidate provvisoriamente sulla base dei salari convenzionali 1991, viene richiamata la procedura di riliquidazione già illustrata con la circolare n. 833 EAD, n. 134411 AGO del 15 dicembre 1983.
Applicazione all'assicurazione tubercolosi
Gli stessi criteri adottati per malattia e maternità si applicano anche all'indennità dell'assicurazione tubercolosi, limitatamente ai primi 180 giorni di assistenza.
Reperibilità dell'allegato
L'allegato con le retribuzioni è riportato solo in riproduzione e stampa; in ogni caso gli importi possono essere rilevati direttamente dalla Gazzetta Ufficiale richiamata nella circolare.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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