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Circolare

Circolare numero 201 del 4-8-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare raccoglie e chiarisce numerosi quesiti generali in materia di prestazioni pensionistiche in regime internazionale, suddivisi tra questioni comuni, applicazione dei Regolamenti C.E.E. e convenzioni bilaterali. I chiarimenti riguardano soprattutto riassorbimenti, trasformazioni di prestazioni, integrazione al minimo, computo di contributi figurativi e volontari, totalizzazione di periodi esteri e criteri per la gestione di pensioni cumulate o ai superstiti. Vengono inoltre forniti indirizzi operativi su formulari comunitari, rapporti con istituzioni estere e modalità di presentazione delle domande in specifici contesti convenzionali.

Quesiti generali sulle prestazioni in regime internazionale, regolamenti CEE e convenzioni bilaterali

Prestazioni in regime internazionale: quesiti generali, Regolamenti C.E.E. e convenzioni bilaterali

La circolare raccoglie e coordina risposte a quesiti di carattere generale in materia di prestazioni pensionistiche in regime internazionale, con aggiornamenti da effettuarsi periodicamente tramite messaggi via terminale. I chiarimenti riguardano tre aree: questioni comuni, applicazione dei Regolamenti C.E.E. e convenzioni bilaterali, con particolare attenzione a trasformazioni di prestazioni, integrazione al minimo, contribuzione figurativa e volontaria, totalizzazione e rapporti con istituzioni estere.

Questioni comuni

Riassorbimento di maggiorazioni e assegni familiari

La circolare esclude che la maggiorazione di pensione prevista dall'art. 6 della legge n. 140/1985 possa essere riassorbita dalle somme corrisposte in eccedenza sulle pensioni cristallizzate a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 34/1981. La maggiorazione è infatti qualificata come beneficio premiale e non come importo soggetto a riassorbimento.

In materia di assegni familiari e assegni per il nucleo familiare, viene confermato che la delibera n. 105/1982 è applicabile anche agli assegni per il nucleo familiare, data la loro sostanziale analogia con gli assegni familiari. Tuttavia, il riassorbimento delle somme eccedenti è stato effettuato solo per gli assegni familiari con decorrenza dal 1 aprile 1981 o successiva. Gli assegni familiari anteriori a tale data non sono stati riassorbiti e, di conseguenza, gli assegni per il nucleo familiare concessi a soggetti già titolari di assegni familiari con decorrenza anteriore al 1 aprile 1981 non sono riassorbibili.

Trasformazione tra regimi pensionistici

Per la trasformazione di una pensione di vecchiaia in regime internazionale in pensione autonoma a carico di altra gestione, viene richiamato il criterio secondo cui la liquidazione in regime autonomo è possibile solo quando il diritto alle due prestazioni sia maturato contestualmente. Resta ferma la possibilità per l'interessato, in fase istruttoria, di rinunciare alla prestazione richiesta per ottenere quella più favorevole.

Applicazione della legge n. 222/1984

Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità

I periodi di godimento dell'assegno ordinario di invalidità durante i quali non sia stata svolta attività lavorativa possono essere valutati solo per il requisito contributivo della pensione indiretta ai superstiti del titolare dell'assegno e per la trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia. Non sono invece utilizzabili per liquidare la pensione di inabilità in regime autonomo.

Nel caso esaminato, la pensione di inabilità deve quindi essere liquidata in regime internazionale. La circolare richiama anche il principio dell'automaticità del perfezionamento del requisito contributivo nel passaggio tra assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità.

Trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia

Quando il titolare dell'assegno ordinario di invalidità, liquidato in regime autonomo, aveva già al momento della domanda manifestato la volontà di ottenere la prestazione di invalidità a carico della gestione speciale, la successiva domanda di pensione di vecchiaia può essere accolta dalla data di scadenza dell'assegno, purché da tale momento l'interessato riacquisti lo status di assicurato e perfezioni i requisiti per la vecchiaia. La decorrenza è quindi collegata alla cessazione dell'assegno e non alla data anteriore in cui i requisiti sarebbero maturati in astratto.

Contributi figurativi per servizio militare

Accredito figurativo sulla base di periodi assicurativi esteri

È ammesso l'accredito figurativo per servizio militare anche quando la pensione indiretta in regime di convenzione internazionale si basi esclusivamente su periodi assicurativi esteri e il dante causa sia deceduto senza avere mai richiesto l'accredito. In presenza dei requisiti di legge, e nei limiti dei termini di prescrizione, la prestazione può essere corrisposta al superstite.

Delibera n. 11/1988 e controlli sulle dichiarazioni

Per i contributi figurativi da accreditare per servizio militare ai sensi della delibera n. 11/1988, la circolare precisa che i periodi devono essere registrati nei prospetti contributivi previsti per l'applicazione dei Regolamenti C.E.E. o delle convenzioni bilaterali. Il raffronto tra la dichiarazione dell'interessato e le certificazioni militari deve essere segnalato dai servizi periferici ai Reparti C.I. delle sedi regionali.

Se emergono inesattezze, la SAP competente provvede alla ricostituzione della pensione autonoma e ne informa i Reparti C.I.; per le pensioni in prorata, sono questi ultimi a compiere le operazioni conseguenti alla variazione e a comunicare le modifiche all'ente estero competente.

Integrazione al minimo e pluralità di pensioni

Delibera n. 126/1988

La delibera n. 126/1988 recepisce l'orientamento della Corte di Cassazione sull'equiparazione della pensione di anzianità alla pensione di vecchiaia nell'ambito delle prestazioni internazionali, ma solo ai fini dell'integrazione al minimo. Non vi è quindi trasformazione del titolo di pensione, né ricalcolo delle prestazioni. Il requisito contributivo per la pensione autonoma di vecchiaia deve esistere alla data di decorrenza della pensione di anzianità; diversamente si produrrebbe un effetto incompatibile con la disciplina dei supplementi e con la parità di trattamento rispetto alle pensioni autonome.

Art. 7 della legge n. 407/1990

Con riferimento all'integrazione al minimo per le pensioni in regime internazionale, la circolare chiarisce che i periodi di godimento dell'assegno ordinario di invalidità, se non accompagnati da attività lavorativa, sono utili per la vecchiaia ma non per i 52 contributi in costanza di rapporto di lavoro richiesti dall'art. 7, comma 1, della legge n. 407/1990. Per le pensioni di vecchiaia decorrenti dopo febbraio 1991, derivanti dalla trasformazione di assegni di invalidità cristallizzati, non spetta quindi l'integrazione al minimo per difetto di tale requisito; si deve corrispondere l'importo dell'assegno in godimento a quella data.

È inoltre precisato che, ai fini dell'accertamento dei 52 contributi, possono essere considerati anche i contributi versati dopo il pensionamento se riferiti a periodi anteriori alla decorrenza originaria della pensione. Per le pensioni ai superstiti, l'accertamento va compiuto sull'intera posizione assicurativa del dante causa esistente al momento della morte.

Titolari di più pensioni

La circolare dedica ampio spazio ai casi di concorso di pensioni internazionali, precisando che l'integrazione al minimo può essere attribuita solo a una delle pensioni virtuali secondo la situazione concreta e la normativa applicabile.

Sono esaminati diversi casi, tra cui:

  • pensione ai superstiti cristallizzata ex sentenza n. 34/1981 e successiva pensione di vecchiaia in prorata;
  • concorso tra pensione diretta e pensione di reversibilità con o senza benefici ex art. 4 della legge n. 140/1985;
  • casi in cui intervengano prestazioni estere che fanno venire meno l'integrazione sulla pensione diretta, con conseguente spostamento dell'integrazione sulla reversibilità;
  • ipotesi in cui una delle pensioni sia stata liquidata sulla base di oltre 780 contributi effettivi e figurativi o con almeno 52 contributi in costanza di rapporto.

La regola generale è che, quando una sola delle due pensioni può essere integrata, si deve attribuire l'integrazione alla virtuale più corretta secondo il momento di decorrenza e gli eventi successivi, ricalcolando l'altra sulla base della virtuale non integrata.

Domande di pensione, reiezione e versamenti volontari

La domanda di pensione in regime internazionale deve essere esaminata sia sotto il profilo del diritto autonomo sia del diritto in prorata. La sola insussistenza del diritto autonomo non consente quindi di respingere la domanda senza valutazione internazionale.

L'autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa solo quando la domanda sia stata respinta per mancanza dei requisiti sia in regime autonomo sia in regime internazionale. Se il diritto internazionale è ancora astrattamente configurabile, la reiezione e la conseguente autorizzazione ai versamenti volontari non sono ammissibili.

Regolamenti C.E.E.

Trasformazione di prestazioni di invalidità in vecchiaia

Dal 1 luglio 1984, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 222/1984, sono applicabili nell'ordinamento interno le disposizioni dell'art. 43 del Reg. C.E.E. n. 1408/1971. Le precedenti istruzioni ministeriali non sono più applicabili, perché fondate sul presupposto che l'ordinamento italiano non prevedesse la trasformazione dell'invalidità in vecchiaia.

Quando una prestazione estera di invalidità viene trasformata in vecchiaia, occorre ricalcolare l'assegno ordinario di invalidità italiano secondo le condizioni previste dalla normativa comunitaria. Il principio non vale, in linea generale, per le convenzioni bilaterali prive di disposizioni analoghe.

Periodi inferiori ad un anno e prestazioni ai superstiti

L'art. 48 del Reg. C.E.E. n. 1408/1971 non si applica agli orfani. Pertanto, se il dante causa ha periodi assicurativi tedeschi e, in Italia, periodi inferiori ad un anno nell'AGO e superiori ad un anno nella gestione speciale artigiani, il figlio superstite può ottenere una prestazione a carico di entrambe le gestioni, mentre il coniuge può ottenere solo la prestazione della gestione speciale. La circolare suggerisce, per evitare pregiudizi, di orientare la liquidazione verso la pensione di reversibilità a carico della gestione speciale per gli artigiani.

È inoltre esclusa la possibilità di utilizzare in Italia periodi inferiori ad un anno che non siano stati impiegati nell'altro Stato, anche se lì è già stato raggiunto il massimo contributivo.

Prestazioni orfanili

Nel caso in cui una prestazione orfanile estera incida su una pensione ai superstiti italiana, l'INPS deve tenerne conto ai fini dell'integrazione al trattamento minimo. Se il titolare era già pensionato per invalidità e la prestazione orfanile va calcolata ai sensi dell'art. 78 del Reg. C.E.E. n. 1408/1971, la quota orfanile deve essere determinata considerando tutti i periodi, effettivi e fittizi, del dante causa.

La circolare chiarisce anche che gli importi degli assegni familiari o dell'assegno per il nucleo familiare devono essere indicati all'ente estero anche se, in Italia, sono soggetti a riassorbimento ai sensi della delibera n. 105/1982.

Rinuncia alla domanda di pensione e domanda britannica di vecchiaia

La rinuncia alla definizione della domanda di pensione ai superstiti presso istituzioni francese e belga si estende anche all'assicurazione italiana, in ragione della liquidazione simultanea delle prestazioni prevista dai Regolamenti C.E.E.

Per la pensione di vecchiaia britannica, nei formulari E 202 deve essere sempre indicata la data della prima domanda presentata in Italia, poiché nel sistema britannico la data di domanda incide sulla prestazione e l'età pensionabile non coincide con quella italiana.

Totalizzazione e contribuzione estera

La circolare chiarisce diversi casi di contribuzione estera utilizzabile ai fini della totalizzazione o della prosecuzione volontaria:

  • i periodi di servizio nella Legione Straniera francese sono utilizzabili se riconosciuti utili nel regime obbligatorio francese;
  • la contribuzione olandese "equivalente" coincidente con servizio militare italiano è irrilevante ai fini dell'accredito figurativo in Italia;
  • la contribuzione tedesca per allevamento dei figli è utile ai fini della totalizzazione per l'autorizzazione ai versamenti volontari, almeno per i periodi successivi all'1 gennaio 1986;
  • la contribuzione francese per "bonification mere de famille" è assimilata a contribuzione effettiva ed è quindi utilizzabile per la totalizzazione.

Formulari comunitari e legislazione belga

Per l'istruttoria di una domanda di pensione di invalidità, il formulario E 204 deve indicare se la prestazione italiana è un assegno ordinario di invalidità o una pensione di inabilità, specificandone la durata quando si tratta di assegno.

Quanto alla legislazione belga, dal 1 gennaio 1991 l'età pensionabile nel regime generale è fissata a 60 anni anche per gli uomini, mentre nel regime minerario resta invariata.

Convenzioni bilaterali

Convenzione italo-tunisina

La domanda di pensione deve essere presentata all'istituzione dello Stato contraente di residenza. Per i connazionali residenti in Francia, la domanda può essere presentata presso il Consolato italiano, compilando sia il formulario convenzionale I/TN 1 sia il modulo nazionale; il Consolato trasmetterà poi la pratica alla sede regionale competente o, in mancanza di elementi sufficienti, alla Direzione Centrale per i Rapporti e le Convenzioni Internazionali.

Convenzione italo-argentina

Per le domande di pensione ai superstiti non è necessaria la dichiarazione che il dante causa non abbia esercitato la facoltà di rinuncia alla liquidazione della prestazione italiana prevista dalla precedente convenzione, poiché il diritto dei superstiti sorge jure proprio e non dipende dalla scelta compiuta dal dante causa.

Accordo aggiuntivo italo-svizzero

Nel caso di bititolare, la riduzione dell'importo della pensione di invalidità a seguito dell'attribuzione della pensione di vecchiaia svizzera comporta lo spostamento dell'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità. Resta fermo che, in caso di intervento della prestazione svizzera, non si procede al ricalcolo della prestazione italiana, ma solo alla rideterminazione della virtuale diretta depurata dell'integrazione.

I contributi volontari accreditati in Italia ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo aggiuntivo italo-svizzero possono valere solo ai fini di una pensione in regime di convenzione internazionale, non per un autonomo diritto in Italia. Se la pensione di vecchiaia italiana risulta inferiore al minimo, si applica l'art. 8 della legge n. 153/1969, come modificato dall'art. 7 della legge n. 407/1990.

Convenzione italo-jugoslava e Scambio di Note

Per le pensioni ai superstiti, la cittadinanza rileva con riferimento ai richiedenti e non al dante causa, perché il diritto nasce jure proprio e non jure hereditatis. Il diritto italiano va comunque accertato sulla base dei periodi di contribuzione effettiva o figurativa per lavoro svolto in territori soggetti alla sovranità italiana o per servizio militare con l'Esercito italiano, totalizzando, se necessario, i periodi svolti nei territori ceduti.

La documentazione matricolare di cittadini jugoslavi residenti in Croazia e Slovenia che hanno servito l'Esercito italiano fino al 1943 deve essere trasmessa dal Distretto Militare di Trieste alla Sede Regionale per il Friuli-Venezia Giulia - Reparto Convenzioni Internazionali di Udine, competente per la trattazione delle pratiche.

I periodi assicurativi italiani relativi a lavoro svolto nei territori ceduti, presi in considerazione dall'Organismo jugoslavo, sono totalizzabili con quelli relativi ad attività svolta in territori rimasti sotto sovranità italiana.

Accordo italo-statunitense

Alla Social Security Administration devono essere comunicati, tramite l'apposito formulario IT/USA 3 bis, tutti i periodi di contribuzione italiani che l'interessato può far valere nelle gestioni dell'Istituto, inclusi quelli relativi all'ex Cassa Previdenza Marinara. L'Accordo si applica anche alla legislazione sui trattamenti di previdenza sostitutivi dell'AGO.

Punti principali

Questioni comuni: riassorbimenti e trasformazioni di prestazioni

Viene escluso il riassorbimento della maggiorazione ex art. 6 della legge n. 140/1985 sulle pensioni cristallizzate ai sensi della sentenza n. 34/1981, in ragione della natura premiale della maggiorazione stessa. In materia di assegni familiari e assegni per il nucleo familiare, la delibera n. 105/1982 si applica anche all'ANF, ma solo per le prestazioni con decorrenza dal 1 aprile 1981 in avanti; gli assegni per il nucleo familiare concessi a chi già percepiva assegni familiari prima di tale data non sono riassorbibili. La circolare chiarisce inoltre che la trasformazione di una pensione di vecchiaia in regime internazionale in pensione autonoma a carico di altra gestione è ammessa solo se il diritto alle due prestazioni è maturato contestualmente, ferma la possibilità per l'interessato di rinunciare alla prestazione richiesta per ottenerne una più vantaggiosa.

Applicazione della legge n. 222/1984: invalidità, inabilità e vecchiaia

I periodi di godimento dell'assegno ordinario di invalidità, se non vi è stata attività lavorativa, possono essere utilizzati solo per il requisito contributivo della pensione indiretta ai superstiti e per la trasformazione in pensione di vecchiaia, non per la pensione di inabilità da liquidare in regime autonomo: in tal caso la prestazione va liquidata in regime internazionale. È precisato anche che, se il titolare dell'assegno di invalidità ha manifestato chiaramente la volontà di ottenere la prestazione a carico di una gestione speciale, la successiva pensione di vecchiaia può decorrere dalla scadenza dell'assegno, quando da quel momento l'interessato riacquista lo status di assicurato e perfeziona i requisiti. Per i casi di trasformazione di prestazioni estere di invalidità in vecchiaia, si applicano le regole comunitarie sul ricalcolo e, nei rapporti bilaterali, ciò vale solo se la convenzione prevede norme analoghe.

Contributi figurativi per servizio militare e relative verifiche

È ammesso l'accredito figurativo del servizio militare anche quando la pensione indiretta in convenzione internazionale si fondi solo su periodi assicurativi esteri, purché ricorrano i requisiti di legge e nei limiti della prescrizione. Per la delibera n. 11/1988, i periodi di servizio militare da accreditare sulla base della dichiarazione dell'interessato devono essere registrati nei prospetti contributivi e gli esiti del raffronto con le certificazioni militari vanno segnalati dai servizi competenti ai Reparti C.I.; in caso di errori, la sede provvede alla ricostituzione della prestazione autonoma o alle variazioni delle pensioni in prorata, comunicandole all'ente estero.

Integrazione al minimo e requisiti contributivi nelle pensioni in regime internazionale

La delibera n. 126/1988 non comporta una trasformazione del titolo della pensione di anzianità, ma solo il riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo; il requisito contributivo per la vecchiaia autonoma deve esistere alla decorrenza della pensione di anzianità. Con l'art. 7 della legge n. 407/1990 si chiarisce che i periodi di godimento dell'assegno ordinario di invalidità utili alla vecchiaia non valgono per i 52 contributi in costanza di rapporto richiesti per l'integrazione al minimo, e che tali 52 contributi possono essere valutati anche considerando contribuzione successiva al pensionamento se riferita a periodi antecedenti la decorrenza originaria. Nei casi di titolarità di più pensioni, l'integrazione al minimo può essere attribuita solo a una delle virtuali pensionistiche, secondo criteri diversi a seconda della presenza di pensioni cristallizzate, benefici ex art. 4 della legge n. 140/1985 o prestazioni estere intervenute successivamente.

Domande di pensione, reiezione e versamenti volontari

La domanda di pensione in regime internazionale deve essere esaminata sia con riferimento al diritto autonomo sia al diritto in prorata. La mancanza del diritto autonomo non legittima la reiezione automatica della domanda, che va comunque valutata anche in regime internazionale. L'autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa solo se la reiezione deriva dall'insussistenza dei requisiti sia in regime autonomo sia in regime internazionale.

Regolamenti C.E.E.: totalizzazione, prestazioni ai superstiti, formulari e legislazioni nazionali

Si conferma che, dal 1 luglio 1984, in seguito alla legge n. 222/1984, trova applicazione l'art. 43 del Reg. C.E.E. n. 1408/1971 e, in caso di trasformazione di prestazioni estere di invalidità in vecchiaia, il ricalcolo va effettuato secondo le regole comunitarie. Per i periodi inferiori a un anno, l'art. 48 non si applica agli orfani; nei casi di prestazioni orfanili, il rapporto assicurativo del dante causa può incidere sul calcolo dell'integrazione al minimo e sulla quota orfanile, che va determinata tenendo conto dei periodi effettivi e fittizi secondo il caso. Sono inoltre fornite indicazioni sulla rinuncia alla domanda di pensione ai superstiti, sull'indicazione della data di presentazione della domanda alla Gran Bretagna, sulla valutazione di specifiche contribuzioni estere ai fini della totalizzazione o dei versamenti volontari, sulla compilazione del formulario E 204 per le pensioni di invalidità e sull'innalzamento dell'età pensionabile nel regime generale belga dal 1 gennaio 1991.

Convenzioni bilaterali: presentazione domande, superstiti e totalizzazione

Per la convenzione italo-tunisina, i residenti in Francia devono presentare la domanda di pensione al Consolato italiano, che la inoltra alla sede regionale competente o, in mancanza di elementi certi, alla Direzione Centrale. Nella convenzione italo-argentina, per le pensioni ai superstiti non è necessaria la dichiarazione di mancata rinuncia del dante causa alla liquidazione della prestazione italiana, poiché il diritto dei superstiti sorge jure proprio. Nell'Accordo aggiuntivo italo-svizzero si chiarisce che i contributi volontari italiani possono rilevare solo ai fini di una pensione in convenzione internazionale e che, in caso di intervento di pensione svizzera, l'integrazione al minimo può spostarsi sulla reversibilità. Per la convenzione italo-jugoslava, si precisa che la cittadinanza rileva con riferimento ai superstiti e non al dante causa, che la documentazione militare di residenti in Croazia e Slovenia va trasmessa tramite la sede regionale competente e che i periodi italiani relativi ai territori ceduti sono totalizzabili con quelli svolti in territorio rimasto italiano. Infine, per l'Accordo italo-statunitense, vanno comunicati alla Social Security Administration tutti i periodi assicurativi italiani, compresi quelli della ex Cassa Previdenza Marinara.

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