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Circolare

Circolare numero 204 del 5-8-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il funzionamento del fondo INPS per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari privi di mezzi economici, richiamando gli articoli 13 e 14 della legge n. 943/1986. Indica i beneficiari, le categorie escluse, l’onere a carico dell’Istituto per il titolo di viaggio e le modalità operative per la presentazione e istruttoria delle domande. Prevede inoltre il coinvolgimento delle autorità di pubblica sicurezza per l’accertamento dello stato di bisogno e dell’O.I.M. per il rilascio dei titoli di viaggio, con specifiche istruzioni contabili e procedurali per le sedi INPS.

Istruzioni INPS per la concessione della prestazione di rimpatrio ai lavoratori extracomunitari

Rimpatrio dei lavoratori extracomunitari ex art. 13 legge n. 943/1986

La circolare fornisce le istruzioni normative, operative e contabili per la concessione della prestazione INPS destinata a garantire il rimpatrio del lavoratore extracomunitario privo di mezzi economici. Il provvedimento si inserisce nel quadro degli articoli 13 e 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e definisce beneficiari, esclusioni, modalità di domanda, istruttoria e pagamento.

Quadro normativo e funzione del fondo

L’art. 13 della legge n. 943/1986 istituisce presso l’INPS un fondo finalizzato ad assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo. Il fondo è alimentato da un contributo pari allo 0,50% della retribuzione, a carico del lavoratore ma versato dal datore di lavoro, con contabilizzazione separata nella gestione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. La circolare richiama anche la previsione di eventuale modifica dell’aliquota contributiva con decreto ministeriale, in relazione alle risultanze del bilancio consuntivo del fondo.

Soggetti beneficiari e requisiti

La prestazione spetta agli immigrati extracomunitari residenti in Italia al momento della presentazione della domanda, purché siano in regola con la normativa vigente sull’ingresso e soggiorno e risulti versata o dovuta la contribuzione prevista dall’art. 13, comma 2. È inoltre necessario che il richiedente intenda rimpatriare nello Stato di cui ha la cittadinanza e che sia privo dei necessari mezzi economici per il viaggio. La prestazione è riconoscibile una sola volta per ciascun lavoratore.

L’accertamento dello stato di bisogno non è effettuato dall’INPS in via diretta, ma è affidato alle autorità locali di pubblica sicurezza. Le sedi devono quindi attivare i necessari contatti in sede istruttoria per acquisire le verifiche richieste.

Casi di esclusione

L’art. 14 della legge n. 943/1986, richiamato dalla circolare, esclude dall’ambito di applicazione:

  • i lavoratori frontalieri;
  • gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
  • gli stranieri temporaneamente ammessi per compiti o funzioni specifiche e tenuti a lasciare il Paese a fine incarico;
  • gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
  • gli artisti e lavoratori dello spettacolo;
  • i marittimi.

Sono inoltre esclusi i lavoratori extracomunitari per i quali siano previste norme particolari più favorevoli, anche in attuazione di accordi internazionali.

Contenuto della prestazione e spese riconosciute

L’INPS assume l’onere del rimpatrio sostenendo il costo del biglietto del mezzo di trasporto utilizzato dal lavoratore: aereo, treno, nave o altro mezzo pubblico. Per il viaggio aereo, l’importo è pari al prezzo del biglietto in classe economica dalla località aeroportuale più vicina al comune di residenza del richiedente, maggiorato del costo del trasferimento dal comune all’aeroporto con biglietto ferroviario o altro mezzo pubblico di seconda classe.

La disciplina è estesa anche ai rimpatri delle salme di lavoratori extracomunitari deceduti in Italia. In tali casi il rimborso comprende anche il costo della traslazione della salma tramite agenzia funebre.

Presentazione della domanda e documentazione

La domanda va presentata alla sede provinciale competente in base all’ultima residenza italiana del richiedente. In via provvisoria deve essere utilizzato il mod. RIMP/1, da riprodurre localmente.

Alla domanda devono essere allegati:

  • il passaporto in visione, necessario per accertare la cittadinanza, con copia autenticata da trattenere;
  • la dichiarazione dell’ultimo datore di lavoro o documenti equivalenti comprovanti il rapporto di lavoro, tra cui bollettino di versamento dei contributi, mod. O1M sostitutivo, copia dell’autorizzazione all’avviamento al lavoro controfirmata dal datore di lavoro, busta paga e documentazione analoga.

Per i lavoratori extracomunitari deceduti in Italia, la competenza a disporre il rimpatrio della salma spetta alla sede provinciale territorialmente competente in base al luogo in cui si è verificato il decesso.

Istruttoria e comunicazioni agli interessati

L’istruttoria delle domande è affidata al reparto prestazioni non pensionistiche, che deve verificare la sussistenza delle condizioni richieste sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e dei dati già disponibili presso l’Istituto.

Una volta completati gli adempimenti, la sede comunica per iscritto agli interessati, mediante il modello dell’allegato 3 da riprodurre localmente, se abbiano o meno diritto alla prestazione. In caso positivo, il richiedente viene invitato ad attendere la comunicazione dell’O.I.M., organismo incaricato dall’INPS di curare il rilascio dei titoli di viaggio necessari per il rimpatrio.

Ruolo dell’O.I.M. e profili contabili

Contestualmente, le sedi devono trasmettere alla SAP di Roma Ostia-Lido copia della lettera di autorizzazione rilasciata ai lavoratori riconosciuti aventi diritto. La SAP di Roma Ostia-Lido, competente per il pagamento all’O.I.M. del servizio richiesto su tutto il territorio nazionale, provvede al rimborso dopo aver verificato la regolarità della documentazione prodotta e la sua corrispondenza con quella in possesso dell’Istituto.

Il pagamento va imputato al conto PTM 30/14, denominato "Prestazioni economiche per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari".

Indicazioni operative finali

La circolare raccomanda alle sedi di definire le domande con la massima tempestività. Eventuali dubbi applicativi devono essere sottoposti alla Direzione centrale prestazioni temporanee, al fine di assicurare un’applicazione uniforme delle disposizioni.

Punti principali

Fondamento normativo e finalità del fondo

L’art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 istituisce presso l’INPS un fondo destinato ad assicurare i mezzi economici necessari per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario privo di mezzi. Il fondo è alimentato da un contributo dello 0,50% della retribuzione, a carico del lavoratore ma versato dal datore di lavoro, con contabilità separata nella gestione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. La circolare richiama anche la possibilità di modifica dell’aliquota con decreto ministeriale, sulla base del bilancio consuntivo del fondo.

Beneficiari della prestazione

Hanno diritto alla prestazione gli immigrati extracomunitari residenti in Italia al momento della domanda, in regola con la normativa vigente in materia di ingresso e soggiorno e per i quali risulti versata o dovuta la contribuzione prevista dall’art. 13, comma 2, della legge n. 943/1986. La prestazione spetta solo se il lavoratore intende rientrare nello Stato di cittadinanza e risulta privo dei necessari mezzi economici per il rimpatrio. Ogni lavoratore può beneficiarne una sola volta.

Esclusioni dall’ambito di applicazione

Sono esclusi i lavoratori frontalieri, gli stranieri ospiti per studio o formazione professionale, gli stranieri ammessi temporaneamente per funzioni o compiti specifici con obbligo di lasciare il Paese a termine incarico, gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale, gli artisti e lavoratori dello spettacolo e i marittimi. Sono inoltre esclusi i lavoratori extracomunitari per i quali esistano norme particolari più favorevoli, anche in attuazione di accordi internazionali.

Accertamento dello stato di bisogno

L’accertamento della mancanza dei mezzi economici è affidato alle autorità locali di pubblica sicurezza. Le sedi periferiche INPS devono quindi acquisire i necessari contatti con tali autorità in sede istruttoria, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione della prestazione.

Onere a carico dell’INPS e contenuto della prestazione

L’INPS sostiene il costo del titolo di viaggio relativo al mezzo di trasporto utilizzato dal lavoratore per il rimpatrio, che può essere aereo, ferroviario, navale o altro mezzo pubblico. Per il biglietto aereo, il rimborso corrisponde al prezzo della classe economica dal più vicino aeroporto rispetto al comune di residenza del lavoratore, maggiorato del costo del trasferimento dal comune all’aeroporto con mezzo ferroviario o altro mezzo pubblico di seconda classe. La disciplina si applica anche al rimpatrio delle salme di lavoratori extracomunitari deceduti in Italia, comprendendo il costo della traslazione tramite agenzia funebre.

Domanda, documentazione e sede competente

La domanda va presentata alla sede provinciale territorialmente competente in base all’ultima residenza italiana, utilizzando provvisoriamente il mod. RIMP/1, da riprodurre localmente. Alla domanda devono essere allegati il passaporto in visione, per l’accertamento della cittadinanza, con acquisizione di copia autenticata, e la dichiarazione dell’ultimo datore di lavoro o documentazione equivalente comprovante il rapporto di lavoro, come bollettini contributivi, mod. O1M sostitutivo, autorizzazione all’avviamento al lavoro controfirmata, busta paga, ecc. Per i lavoratori deceduti in Italia, la competenza a disporre il rimpatrio delle salme spetta alla sede provinciale del luogo dell’evento.

Istruttoria, comunicazioni e ruolo dell’O.I.M.

L’istruttoria è affidata al reparto prestazioni non pensionistiche, che verifica il possesso delle condizioni richieste sulla base delle informazioni fornite dal richiedente e dei dati già in possesso dell’Istituto. Completati gli adempimenti, la sede comunica per iscritto l’esito, utilizzando il modello dell’allegato 3 da riprodurre localmente, e in caso di esito positivo invita l’interessato ad attendere la comunicazione dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (O.I.M.), incaricata del rilascio dei titoli di viaggio. La sede trasmette inoltre alla SAP di Roma Ostia-Lido copia della lettera di autorizzazione.

Aspetti contabili e pagamenti

La SAP di Roma Ostia-Lido, sede competente per il pagamento all’O.I.M. del servizio richiesto sull’intero territorio nazionale, effettua il rimborso dopo aver verificato la regolarità della documentazione ricevuta e la sua corrispondenza con quella in possesso dell’Istituto. Il pagamento deve essere imputato al conto PTM 30/14, denominato "Prestazioni economiche per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari". Le sedi sono sollecitate a definire con la massima tempestività le domande e, in caso di dubbi interpretativi, a riferirli alla Direzione centrale prestazioni temporanee.

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