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Circolare

Circolare numero 205 del 6-8-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, con deliberazione n. 24 del 24 luglio 1992, il Consiglio di Amministrazione ha fissato l'importo giornaliero provvisorio del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera per l'anno 1992 in lire 24.888. L'importo corrisponde al 70% del massimale giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione non agricola vigente al 1 gennaio 1992. La stessa deliberazione stabilisce anche il criterio da applicare per gli anni successivi: l'importo provvisorio dovrà essere pari al 70% del massimale stabilito al 1 gennaio di ciascun anno per il trattamento speciale di disoccupazione non agricola.

Determinazione dell'importo giornaliero provvisorio del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera

Trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori frontalieri italiani in Svizzera

La circolare dà conto della determinazione dell'importo giornaliero provvisorio del trattamento speciale di disoccupazione spettante ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. La fissazione avviene in base all'articolo 4 della legge 12 giugno 1984, n. 228, e riguarda sia l'anno 1992 sia il criterio da applicare per gli anni successivi.

Importo stabilito per il 1992

Con deliberazione n. 24 adottata nella seduta del 24 luglio 1992, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha determinato l'importo giornaliero provvisorio del trattamento speciale di disoccupazione per il 1992 nella misura di lire 24.888.

Tale importo è stato calcolato come il 70% dell'importo massimo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione non agricola spettante alla data del 1 gennaio 1992.

Criterio per gli anni successivi

La medesima deliberazione ha inoltre stabilito una regola generale per il futuro: per gli anni successivi al 1992, l'importo giornaliero provvisorio del trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge n. 228/1984 dovrà essere pari al 70% dell'importo massimo stabilito, alla data del 1 gennaio di ciascun anno, per il trattamento speciale di disoccupazione non agricola.

Riferimento deliberativo

Il provvedimento è adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con deliberazione n. 24 del 24 luglio 1992, richiamando espressamente la legge 12 giugno 1984, n. 228.

Punti principali

Importo per l'anno 1992

Per il 1992 l'importo giornaliero provvisorio del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera è stato determinato in lire 24.888.

Criterio di calcolo adottato

L'importo fissato per il 1992 corrisponde al 70% dell'importo massimo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione non agricola spettante alla data del 1 gennaio 1992, in applicazione dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1984, n. 228.

Regola per gli anni successivi

Con la medesima deliberazione è stato stabilito che, per gli anni successivi al 1992, l'importo giornaliero provvisorio del trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge n. 228 del 1984 debba essere pari al 70% dell'importo massimo del trattamento speciale di disoccupazione non agricola fissato al 1 gennaio di ciascun anno.

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