Circolare numero 202 del 4-8-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità di rimborso degli sgravi contributivi spettanti alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991, per i periodi anteriori al 12 giugno 1991. Le aziende devono presentare domanda alla SAP competente, corredata da documentazione, prospetti mensili e dichiarazione di responsabilità; gli uffici effettuano i controlli e comunicano gli importi dovuti entro il 31 ottobre 1992. Il rimborso è rateizzato in dieci annualità senza interessi né rivalutazione, con prima rata al 31 dicembre 1992, e sono fornite anche indicazioni per i casi di omissione contributiva e per la riduzione del debito residuo.
Rimborso degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno su periodi pregressi
Rimborso degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno su periodi pregressi
La circolare disciplina la gestione dei rimborsi degli sgravi contributivi spettanti alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991. L'intervento riguarda i periodi anteriori alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale e si innesta sulla disciplina del D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, art. 1, comma 3, che prevede il rimborso in dieci rate annuali di pari importo, senza interessi né rivalutazione monetaria.
Presupposto normativo e natura del beneficio
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 18, secondo comma, del D.L. n. 918/1968, convertito con modificazioni nella L. n. 1089/1968, nella parte in cui escludeva dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno con riferimento al personale le cui retribuzioni non fossero assoggettate a contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. In applicazione di tale pronuncia, il legislatore ha stabilito il rimborso delle somme dovute per i periodi antecedenti al 12 giugno 1991.
Presentazione della domanda e competenza delle sedi
Le domande di rimborso devono essere presentate alla SAP territorialmente competente. Le istanze eventualmente pervenute alla Sede Centrale devono essere inoltrate alle strutture periferiche per l'istruttoria. La circolare si coordina con precedenti disposizioni sui conguagli nelle denunce contributive mensili già impartite con i messaggi n. 51243 del 3 settembre 1991 e n. 14790 del 30 ottobre 1991, nonché con la circolare n. 29 del 31 gennaio 1992, che aveva rinviato le istruzioni operative sulle modalità di rimborso per i periodi pregressi.
Documentazione da produrre
Ai fini della restituzione degli importi spettanti a titolo di sgravio generale, aggiuntivo e supplementare, le sedi devono richiedere alle aziende la documentazione utile ai riscontri. In particolare, deve essere acquisita una dichiarazione sulla consistenza numerica del personale alle date rilevanti per ciascun tipo di sgravio, indicate nel documento come 30.9.68 e 31.12.70. Le domande devono essere accompagnate da prospetti mensili, compilati secondo il fac-simile allegato, contenenti:
- dati identificativi dell'azienda;
- generalità dei lavoratori interessati;
- data di assunzione e, se del caso, di cessazione del rapporto;
- importo dello sgravio richiesto;
- importo delle retribuzioni corrisposte, nei limiti soggetti a sgravio;
- totale delle retribuzioni denunciate con Mod. DM10;
- totale dei contributi dovuti all'INPS nel mese di riferimento;
- data di presentazione del Mod. DM10 relativo.
Per il personale non più in forza al momento della domanda, lo sgravio generale va limitato alla sola quota a carico dell'azienda, senza esposizione della quota del dipendente. I prospetti mensili devono essere riepilogati in un prospetto annuale.
Dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante
Il legale rappresentante dell'azienda deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità nella quale attesti che i dati retributivi utilizzati per il calcolo degli sgravi sono al netto di qualsiasi compenso orario per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi o dalla legge. Deve inoltre dichiarare di essere consapevole che il rimborso sarà liquidato sulla base dei dati riportati nei prospetti e che, in caso di mancanza dei requisiti o di applicazione dello sgravio in misura superiore a quella spettante, l'azienda dovrà restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate delle sanzioni previste, salve le ulteriori conseguenze di legge.
Istruttoria delle sedi e controlli
Ricevuta la documentazione completa e regolare, le sedi devono:
- accertare il diritto agli sgravi in relazione alla tipologia e alle singole decorrenze;
- verificare la congruità delle retribuzioni richieste a sgravio rispetto a quelle denunciate nei Mod. DM10;
- richiedere, se necessario, ulteriori documenti o adempimenti.
Se i riscontri evidenziano incongruità o periodi scoperti per mancata presentazione delle denunce mensili, le sedi possono disporre accertamenti ispettivi. Nella valutazione dei controlli, finalizzata alla quantificazione delle partite creditorie, deve essere considerato anche il normale comportamento aziendale, sulla base dei dati disponibili presso le aree Vigilanza e Recupero Crediti.
Termini di comunicazione e rateizzazione del rimborso
L'importo complessivo delle somme risultanti dalle istruttorie deve essere comunicato alla Sede Centrale, Direzione Centrale per i Contributi, entro il 31 ottobre 1992. La prima rata di rimborso deve essere corrisposta entro il 31 dicembre 1992, senza interessi né rivalutazione monetaria, ma la liquidazione resta subordinata a una successiva autorizzazione della Sede Centrale. Le rate successive, in scadenza il 31 dicembre di ciascun anno fino al 31 dicembre 2001, sono di importo uguale alla prima.
Effetti per i lavoratori cessati dopo la domanda
Le aziende devono essere avvisate che, se il lavoratore cessa dal servizio dopo la presentazione della domanda di rimborso, la quota di sgravio spettante al lavoratore deve continuare a essere liquidata dall'azienda agli aventi titolo. L'impresa resta direttamente responsabile dell'avvenuta erogazione. Per il rimborso della quota spettante ai lavoratori già cessati alla data della domanda, la circolare rinvia a successive istruzioni.
Regolarizzazioni in presenza di omissioni contributive
Per le aziende che, alla data della sentenza, si trovavano in situazione di omissione contributiva con DM10 totalmente o parzialmente insoluti, il diritto allo sgravio riconosciuto opera ex tunc, in ragione della retroattività delle pronunce della Corte costituzionale. Di conseguenza, l'omissione contributiva si riduce dell'importo degli sgravi spettanti nel mese di riferimento del singolo DM10; il debito verso l'Istituto deve essere depurato di tale importo e sanzioni e interessi devono essere calcolati soltanto sulla parte residua. Per queste posizioni deve essere comunicato entro il 31 ottobre 1992 alla Direzione Centrale P.A.R. l'importo del debito originario, quello del debito residuo e il nuovo ammontare delle sanzioni dovute.
Indicazioni finali
La circolare rinvia a successive istruzioni per la formalizzazione delle partite creditorie, per l'aggiornamento dei dati nella procedura di recupero crediti e per la contabilizzazione delle partite debitorie e creditorie. Le sedi sono incaricate di informare tempestivamente le aziende interessate su quanto disposto, assicurando la corretta applicazione della procedura di rimborso e delle regolarizzazioni connesse.
Punti principali
Presupposto normativo e ambito del rimborso
La circolare prende le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 18, secondo comma, del D.L. n. 918/1968, nella parte in cui escludeva dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali del Mezzogiorno con riferimento al personale le cui retribuzioni non fossero assoggettate a contribuzione per la disoccupazione involontaria. Il D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, art. 1, comma 3, ha poi previsto il rimborso delle somme dovute per periodi anteriori alla pubblicazione della sentenza in G.U. (12 giugno 1991), da erogarsi in dieci rate annuali di pari importo, senza rivalutazione monetaria né interessi.
Presentazione delle domande e competenza territoriale
Le istanze di rimborso devono essere presentate alla SAP competente per territorio. Le domande eventualmente inviate alla Sede Centrale vengono trasmesse alle strutture periferiche competenti per l'istruttoria. La circolare richiama inoltre che disposizioni sui conguagli nelle denunce contributive mensili erano già state impartite con i messaggi n. 51243 del 3 settembre 1991 e n. 14790 del 30 ottobre 1991, mentre la circolare n. 29 del 31 gennaio 1992 aveva rinviato ulteriori istruzioni sulle modalità di rimborso.
Documentazione richiesta alle aziende
Per il riconoscimento degli sgravi, le sedi devono richiedere la documentazione necessaria a verificare gli elementi utili. In particolare va acquisita una dichiarazione sulla consistenza numerica del personale alle date previste per ciascun tipo di sgravio (30.9.68 e 31.12.70). Le domande devono essere corredate da prospetti mensili, predisposti sulla base del fac-simile allegato, con i dati identificativi dell'azienda, le generalità dei lavoratori, la data di assunzione e, se presente, quella di cessazione, l'importo dello sgravio richiesto e le retribuzioni corrisposte nei limiti soggetti a sgravio. I prospetti devono riportare anche, in forma riepilogativa, il totale delle retribuzioni denunciate con Mod. DM10, il totale dei contributi dovuti all'INPS nel mese di riferimento e la data di presentazione del relativo DM10. Per il personale non più in forza alla data della domanda, lo sgravio generale è limitato alla sola quota spettante all'azienda, senza indicazione della quota a carico del dipendente. I dati mensili devono essere riepilogati in un prospetto annuale.
Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro
Il legale rappresentante deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità con cui attesta che i dati retributivi utilizzati per calcolare gli sgravi sono al netto di eventuali compensi orari per lavoro straordinario previsti dai C.C.N.L. o dalla legge. Deve inoltre dichiarare di essere consapevole che il rimborso avverrà sulla base dei dati esposti nei prospetti e che, in caso di mancanza dei requisiti o di applicazione dello sgravio in misura superiore al dovuto, l'azienda sarà tenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate delle sanzioni previste, fermo restando ogni ulteriore conseguenza di legge.
Istruttoria, controlli e possibili verifiche ispettive
Ricevuti domanda, dichiarazioni e prospetti completi e regolari, le sedi devono verificare il diritto agli sgravi in relazione alla tipologia e alle decorrenze, controllare la congruità delle retribuzioni richieste a sgravio rispetto a quelle denunciate con i modelli DM10 e, se necessario, chiedere ulteriori documenti o adempimenti. Qualora emergano incongruenze o periodi scoperti da contribuzione per omessa presentazione delle denunce mensili, le sedi possono disporre accertamenti ispettivi. Nell'esercizio della discrezionalità sui controlli deve essere considerato il normale comportamento aziendale, sulla base dei dati disponibili nelle aree Vigilanza e Recupero Crediti.
Termini per la comunicazione e pagamento rateale
L'ammontare delle somme risultanti dalle istruttorie deve essere comunicato alla Sede Centrale, Direzione Centrale per i Contributi, entro il 31 ottobre 1992. La corresponsione della prima rata di rimborso, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1992 senza rivalutazione né interessi, resta subordinata a ulteriore autorizzazione della Sede Centrale. Le rate successive, in scadenza il 31 dicembre di ciascun anno fino al 31 dicembre 2001, saranno di importo pari alla prima.
Casi di personale cessato e quota a carico del lavoratore
Le aziende devono essere informate che, se il lavoratore cessa dal servizio dopo la presentazione della domanda di rimborso, la quota di sgravio spettante al lavoratore dovrà continuare a essere liquidata dall'azienda agli aventi titolo, con diretta responsabilità dell'impresa per l'avvenuta erogazione. La circolare rinvia a una successiva circolare per le modalità di rimborso della quota di sgravio spettante ai lavoratori già cessati alla data della domanda.
Regolarizzazioni per aziende con omissioni contributive
Per le imprese che, alla data della sentenza, versavano in omissione contributiva con DM10 totalmente o parzialmente insoluti, il diritto allo sgravio riconosciuto opera ex tunc e riduce l'omissione in misura pari all'ammontare degli sgravi spettanti nel mese di riferimento del singolo DM10. Il debito verso l'Istituto deve quindi essere depurato dell'importo dello sgravio, e sanzioni e interessi vanno calcolati solo sulla parte residua. Per tali situazioni deve essere comunicato entro il 31 ottobre 1992 alla Direzione Centrale P.A.R. l'importo del debito originario, del debito residuo e il nuovo ammontare delle sanzioni dovute.
Successive istruzioni e comunicazioni alle aziende
La circolare riserva successive istruzioni sulla formalizzazione delle partite creditorie, sull'aggiornamento dei dati nella procedura di recupero crediti e sulle modalità di contabilizzazione delle partite debitorie e creditorie. Le sedi sono invitate a portare a conoscenza delle aziende interessate, con la massima tempestività, quanto previsto dalla circolare.
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