Circolare numero 203 del 5-8-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, a seguito della legge n. 223/1991, anche gli impiegati e i quadri assunti a tempo indeterminato dalle cooperative agricole e dai loro consorzi possono beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari previsti per il settore industria, oltre agli operai già ricompresi. Restano invece applicabili le norme agricole per i trattamenti di famiglia. La decorrenza è fissata secondo i criteri già indicati per la legge n. 223/1991: domanda presentata dopo l’11 agosto 1991 e periodi integrabili non anteriori alla settimana iniziata il 12 agosto 1991. Sul piano contributivo, per tutti i dipendenti a tempo indeterminato sono dovuti il contributo CIG ordinaria industriale, il contributo dello 0,90% e i contributi per il finanziamento dell’indennità di mobilità.
Estensione ai dipendenti di cooperative agricole dei trattamenti di integrazione salariale del settore industria
Estensione ai dipendenti di cooperative agricole dei trattamenti di integrazione salariale del settore industria
La circolare interviene per coordinare la disciplina speciale prevista per le cooperative agricole e i loro consorzi con le innovazioni introdotte dalla legge n. 223/1991 in materia di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione. Il chiarimento riguarda sia il perimetro dei lavoratori beneficiari sia gli effetti contributivi e la decorrenza applicativa.
Quadro normativo di partenza
La legge 15 giugno 1984, n. 240, art. 3, comma 1, aveva stabilito che alle imprese cooperative in oggetto e ai loro consorzi, inquadrati in agricoltura ai fini previdenziali e assistenziali, si applicassero, ai fini della contribuzione e delle prestazioni, le norme del settore industria soltanto con riferimento ai trattamenti di famiglia e alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, e solo per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sulla base delle direttive ministeriali richiamate, la formula "soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato" era stata interpretata in senso restrittivo, limitandola agli operai a tempo indeterminato. Di conseguenza:
- ai lavoratori impiegati venivano applicate le norme agricole sui trattamenti di famiglia e sulle integrazioni salariali concesse in caso di eccezionali calamità o avversità atmosferiche;
- restava esclusa per gli impiegati l’applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge n. 1115/1968 e successive modificazioni.
Incidenza della legge n. 223/1991
La legge 23 luglio 1991, n. 223, ha introdotto un nuovo assetto in materia di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, con effetti di equiparazione dei trattamenti tra impiegati e operai. La circolare richiama in particolare l’art. 14, comma 2, che estende ai lavoratori con qualifica di impiegati e quadri le disposizioni vigenti in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale previste per gli operai dei vari settori, compreso quello agricolo.
In tale quadro, la circolare afferma che anche gli impiegati e i quadri dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, dalle cooperative agricole e dai loro consorzi devono essere considerati beneficiari, al pari degli operai a tempo indeterminato, dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari del settore industria, secondo la normativa vigente.
Decorrenza della nuova applicazione
L’estensione opera secondo i criteri già indicati nella circolare n. 256 del 7 novembre 1991. In particolare:
- la domanda deve risultare presentata in data successiva all’11 agosto 1991;
- i periodi integrabili non possono precedere la settimana avente inizio il 12 agosto 1991.
Disciplina ancora applicabile per i trattamenti di famiglia
La circolare precisa che continua ad applicarsi ai soggetti interessati la normativa del settore agricolo in materia di trattamenti di famiglia. Tale materia, infatti, non è incisa dalle disposizioni introdotte dalla legge n. 223/1991.
Regime contributivo
Sul piano contributivo, per gli operai, gli impiegati e i quadri assunti con contratto a tempo indeterminato sono dovuti:
- il contributo per la CIG ordinaria secondo le aliquote del settore industriale;
- il contributo dello 0,90% di cui all’art. 9 della legge n. 407/1990;
- i contributi per il finanziamento dell’indennità di mobilità previsti dall’art. 7, comma 11, e dall’art. 16, comma 2, lettera a), della legge n. 223/1991.
Sintesi operativa
La circolare, in sostanza, supera l’interpretazione restrittiva originaria della legge n. 240/1984, includendo nel perimetro dei trattamenti di integrazione salariale del settore industria anche impiegati e quadri delle cooperative agricole e dei loro consorzi, purché assunti a tempo indeterminato. Restano invece ferme le regole agricole per i trattamenti di famiglia, mentre vengono confermati gli oneri contributivi connessi alla CIG ordinaria, al contributo dello 0,90% e al finanziamento dell’indennità di mobilità.
Punti principali
Quadro normativo originario e interpretazione precedente
La legge 15 giugno 1984, n. 240, art. 3, comma 1, disponeva che alle imprese cooperative agricole e ai loro consorzi, ai fini previdenziali e assistenziali, si applicassero le norme del settore industria, ma limitatamente ai trattamenti di famiglia e alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, e solo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato. In base ai chiarimenti ministeriali richiamati, tale espressione era stata interpretata come riferita esclusivamente agli operai a tempo indeterminato.
Regime applicato prima della legge n. 223/1991
In conseguenza di tale interpretazione, ai lavoratori con qualifica di impiegati erano state applicate le disposizioni proprie del settore agricolo per i trattamenti di famiglia e per le integrazioni salariali concesse in caso di eccezionali calamità o avversità atmosferiche. Era invece esclusa l’applicazione delle norme sul trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge n. 1115/1968 e successive modificazioni.
Effetti della legge n. 223/1991 sui lavoratori interessati
La legge 23 luglio 1991, n. 223, introducendo disposizioni volte a equiparare i trattamenti degli impiegati a quelli degli operai in materia di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, incide anche sulla posizione dei lavoratori delle cooperative agricole. La circolare richiama l’art. 14, comma 2, che estende ai lavoratori con qualifica di impiegati e quadri le disposizioni vigenti in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dei vari settori. Ne consegue che anche impiegati e quadri dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, dalle cooperative agricole in oggetto e dai loro consorzi devono essere considerati beneficiari, al pari degli operai a tempo indeterminato, dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari del settore industria, secondo la normativa vigente.
Decorrenza dell’applicazione della nuova disciplina
Per gli interventi ordinari e straordinari si applicano i criteri già indicati nella circolare n. 256 del 7 novembre 1991: la domanda deve essere presentata in data successiva all’11 agosto 1991 e i periodi integrabili non possono precedere la settimana avente inizio il 12 agosto 1991.
Mantenimento della disciplina agricola per i trattamenti di famiglia
Resta ferma, per i soggetti interessati, l’applicazione della normativa del settore agricolo in materia di trattamenti di famiglia, poiché tale materia non risulta influenzata dalle disposizioni della legge n. 223/1991.
Aspetti contributivi
Per gli operai, gli impiegati e i quadri assunti con contratto a tempo indeterminato sono dovuti: il contributo per la CIG ordinaria con le aliquote del settore industriale; il contributo dello 0,90% previsto dall’art. 9 della legge n. 407/1990; e i contributi per il finanziamento dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 11, e all’art. 16, comma 2, lettera a), della legge n. 223/1991.
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