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Ordinanza

Ordinanza n. 3565/2026 - Milano, Sezione 3

per l''ottemperanza al giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 1757/2024 del Tribunale di Milano – sezione lavoro, RG 10975/2023 - pubblicata il 4/4/2024 e notificata alla PA resistente in data 27.9.2024, non impugnata e divenuta definitiva dal 17.11.2024.

Giustizia amministrativa202500205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che il credito oggetto del giudicato fosse stato integralmente soddisfatto e che non residuassero ulteriori adempimenti esecutivi. Di conseguenza, ha disposto il non luogo a provvedere sull'istanza di sostituzione del commissario ad acta, divenuta priva di oggetto per effetto dell'avvenuto pagamento. Non ha disposto nulla sulle spese, in quanto già liquidate nella precedente sentenza di ottemperanza n. 1222/2025.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: perdurante inadempimento del commissario ad acta nominato per dare esecuzione al giudicato sul risarcimento derivante dalla reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

Il giudizio riguarda l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento dei danni subiti dalla lavoratrice per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato per un periodo superiore a 36 mesi, oltre alle spese di lite. Il TAR aveva già accolto il ricorso per ottemperanza, assegnando all'amministrazione un termine per adempiere e nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta. A seguito dell'inadempimento del primo commissario, i ricorrenti avevano proposto reclamo ex art. 114 c.p.a., chiedendone la sostituzione; con successiva ordinanza il TAR aveva nominato quale nuovo commissario il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Con ulteriore reclamo del 10 marzo 2026, i ricorrenti avevano dedotto il perdurante inadempimento del nuovo commissario e chiesto un'ulteriore sostituzione, anche con un soggetto estraneo al Ministero resistente. Prima della decisione, tuttavia, la parte ricorrente ha dichiarato che il pagamento era intervenuto, come confermato dalla documentazione depositata dal commissario e dal Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    reclamo ex art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del reclamo proposto contro l'inadempimento del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione o il commissario ad acta provvede integralmente all'esecuzione del giudicato e il credito risulta completamente soddisfatto, non residua alcun adempimento esecutivo e il giudice dispone il non luogo a provvedere sulle istanze dirette alla sostituzione del commissario, ormai prive di oggetto.
  • L'avvenuta integrale esecuzione del giudicato sopravvenuta alla proposizione di un reclamo per l'inadempimento del commissario ad acta esclude la necessità di adottare ulteriori misure sostitutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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