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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30897/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando che l'art. 493-ter cod. pen. non prevede la procedibilità a querela e che, dunque, si procede d'ufficio ai sensi dell'art. 50, comma 2, c.p.p. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste in diversa persona fisica.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la declaratoria di non doversi procedere emessa dal Giudice per l'udienza preliminare a seguito della remissione di querela, sostenendo che il reato contestato (indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, art. 493-ter c.p.) non è procedibile a querela e perciò è perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 50 cod. proc. pen.; la remissione di querela, pertanto, non avrebbe dovuto determinare l'estinzione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen. (indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante)

    La fattispecie non prevede la procedibilità a querela; il reato è perseguibile d'ufficio

  • art. 50 cod. proc. pen.

    Ai sensi del comma 2, se la legge non prevede procedibilità a querela la procedura è d'ufficio; la Corte ha applicato questa regola per escludere l'effetto estintivo della remissione di querela

  • art. 606, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente all'ufficio della pubblica accusa di proporre ricorso per cassazione avverso sentenze che dichiarano non doversi procedere per violazione di legge

  • art. 610 e art. 611 cod. proc. pen.

    Norme richiamate per segnalare che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto senza trattazione orale, conformemente alle disposizioni previste

Massime di principio

  • Se la norma penale non prevede espressamente la procedibilità a querela, il reato si considera procedibile d'ufficio e la remissione di querela non estingue il procedimento.
  • La remissione di querela produce effetti estintivi soltanto per i reati la cui procedibilità è subordinata alla querela di parte.
  • Il Pubblico Ministero può ricorrere in Cassazione avverso la declaratoria di non doversi procedere per violazione di legge (art. 606, comma 2 c.p.p.); pertanto è possibile ottenere l'annullamento della decisione che abbia erroneamente ritenuto estinto il reato per remissione di querela.
  • In caso di annullamento con rinvio la causa deve essere giudicata nuovamente da diverso giudice (rinvio in diversa persona fisica), per garantire l'imparzialità e il rinnovo del giudizio.
  • La procedura con contraddittorio scritto (art. 610 e 611 c.p.p.) non impedisce la possibilità per la Cassazione di decidere sulla legittimità della declaratoria di non doversi procedere quando è dedotta una violazione di legge.

Testo integrale

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