Cassazione Civile, Sentenza n. 10737/2020 del 05/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente proprietario)
La controversia
Più assegnatari di alloggi compresi in un complesso realizzato nell’immediato dopoguerra agirono nel 2011 davanti al Tribunale di Roma chiedendo l’accertamento del diritto ad acquistare le rispettive abitazioni, previo pagamento del prezzo da determinarsi anche mediante consulenza tecnica. La procedura di dismissione era stata avviata nel 1983 dal Demanio dello Stato con la vendita di cinque unità su settantadue; i restanti sessantasette alloggi erano stati trasferiti gratuitamente all’ente territoriale nel 2005 per la vendita agli assegnatari. L’ente non contestava il diritto in sé, ma attribuiva i ritardi alla mancata trasmissione, da parte del Demanio, dell’elenco degli istanti. Il Tribunale respinse la domanda perché mancavano i piani di cessione approvati dalla Giunta regionale; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6516/2014 depositata il 18 novembre 2014, confermò il rigetto, ritenendo che la documentazione prodotta non dimostrasse l’inclusione degli alloggi degli appellanti nel piano di vendita. Due assegnatari hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo hanno denunciato carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova e violazione della legge regionale del Lazio n. 27/2006: secondo i ricorrenti, la Corte d’appello aveva confuso il numero degli alloggi con un numero civico nella lettura della delibera dell’ente; le offerte di vendita individuali, i dati catastali e i prezzi indicati, nonché il parere regionale favorevole del 2011 e le delibere dell’ente del 2012, avrebbero dimostrato l’avvio della vendita senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione della legge regionale n. 27/2006, art. 48, della legge n. 560/1993 e della legge n. 241/1990, oltre a vizi motivazionali: gli immobili, trasferiti all’ente nel 2005, avrebbero richiesto soltanto il parere regionale; hanno inoltre contestato la regolazione delle spese, invocando la condotta negligente dell’ente, che non avrebbe prodotto gli atti e i piani di vendita richiesti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura di travisamento della prova perché i ricorrenti non avevano indicato lo specifico passaggio della delibera che sarebbe stato letto erroneamente; inoltre, la conformità delle decisioni di primo e secondo grado rendeva operante la preclusione della cosiddetta doppia conforme, non essendo stato dedotto un diverso apprezzamento della prova nei due gradi. La Corte ha rilevato anche che il ricorso non si confrontava adeguatamente con la ratio della sentenza impugnata: la dismissione richiede i piani di vendita previsti dalla legge e una manifestazione di volontà dell’ente proprietario sufficientemente compiuta e riferibile al bene e al prezzo, mentre l’inserimento nel piano regionale è un atto preparatorio e non basta, da solo, a fondare un diritto all’alienazione. Per ottenere l’accertamento costitutivo del trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. occorre inoltre un incontro di volontà strutturato come contratto preliminare e rispettoso della forma scritta richiesta ad substantiam; l’accordo può risultare anche da proposta e accettazione contenute in missive separate, purché sottoscritte e inscindibilmente collegate. Nel caso concreto non era stata dimostrata, con allegazioni adeguate, la formazione di un accordo scritto riferibile agli alloggi dei ricorrenti. La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile per genericità: non indicava quale norma fosse stata violata e riguardava una materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, salvo il limite del sovvertimento del principio di soccombenza. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere all’ente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova implicando non una valutazione dei fatti, ma una constatazione che l’informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale – esclude che si verta in ipotesi di cd. doppia conforme quanto all’accertamento dei fatti, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giusta l’art. 348 c.p.c., u.c..
La deduzione del travisamento della prova non riguarda una diversa valutazione dei fatti, ma la contraddizione tra l’informazione probatoria posta a fondamento della sentenza e uno specifico atto processuale. Tuttavia, in presenza di decisioni conformi nei due gradi, opera la preclusione prevista per la doppia conforme se il ricorrente non allega una diversa ricostruzione dei fatti nei giudizi di merito.
art. 348, ultimo comma, c.p.c.
Sull’indicata premessa si ha che la conformità che si registra nella fattispecie in esame tra le decisioni di primo e secondo grado rende il proposto motivo inammissibile quanto meno perchè i ricorrenti non fanno valere il diverso apprezzamento condotto sulla prova documentale tra i giudici, restando in tal modo integrata l’ipotesi della cd. doppia conforme e, con essa, la non deducibilità del travisamento quale vizio motivazionale non contemplato dall’art. 348 c.p.c., u.c..
Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi nella ricostruzione dei fatti, il motivo relativo al travisamento non è deducibile in cassazione se il ricorrente non indica un diverso apprezzamento della prova documentale tra i due giudici.
art. 1, comma 4, L. 24 dicembre 1993, n. 560
Fermo il principio per il quale l’obbligo, per l’ente proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di alienare l’immobile all’inquilino, che abbia manifestato una volontà in tal senso, non sorge per il solo fatto che l’appartamento sia stato inserito nel “Piano regionale di vendita”, ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, comma 4, perchè quest’ultimo costituisce un mero atto preparatorio del procedimento amministrativo finalizzato all’alienazione, per il cui perfezionamento sarà comunque necessaria un’ulteriore manifestazione di volontà da parte dell’ente proprietario (Cass. 14/06/2012 n. 9719; Cass. 27/11/2018 n. 30721),
L’inserimento dell’alloggio nel piano regionale di vendita è un atto preparatorio e non fa sorgere da solo l’obbligo dell’ente proprietario di trasferirlo all’assegnatario; occorre un’ulteriore manifestazione di volontà dell’ente.
art. 2932 c.c.
Perchè sul procedimento previsto dall’indicata legge possa inserirsi un accertamento costitutivo della volontà dismissiva e quindi ai sensi dell’art. 2932 c.c., del trasferimento proprietario del bene è necessario che vi stato un incontro di volontà secondo la struttura propria del contratto preliminare.
La pronuncia costitutiva del trasferimento immobiliare presuppone che si sia formato un incontro di volontà riconducibile alla struttura di un contratto preliminare.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello definito a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’inserimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel piano regionale di vendita è un atto preparatorio del procedimento di alienazione e non basta, da solo, a far sorgere in capo all’assegnatario il diritto alla vendita; è necessaria un’ulteriore manifestazione di volontà dell’ente proprietario.
- Per ottenere una pronuncia costitutiva di trasferimento immobiliare ai sensi dell’art. 2932 c.c. nell’ambito di una procedura di dismissione di alloggi pubblici, deve risultare un incontro di volontà corrispondente alla struttura del contratto preliminare e rispettoso della forma scritta richiesta ad substantiam. La forma può risultare da documenti separati contenenti proposta e accettazione, purché entrambi sottoscritti e inscindibilmente collegati in modo da rendere inequivocabile la formazione dell’accordo.
- In presenza di decisioni di merito conformi nella ricostruzione dei fatti, la censura di travisamento della prova non è proponibile come vizio motivazionale se il ricorrente non indica il diverso apprezzamento della prova compiuto nei due gradi e non individua specificamente l’atto processuale che contraddirebbe l’informazione probatoria utilizzata in sentenza.
- La contestazione della liquidazione delle spese è inammissibile per genericità se non individua la norma asseritamente violata; la discrezionalità del giudice di merito incontra il limite del divieto di condannare alle spese la parte vittoriosa, sovvertendo il principio di soccombenza.
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