Cassazione Civile, Ordinanza n. 17113/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006, emessa sulla base di un avviso di accertamento che il contribuente assumeva di non aver ricevuto regolarmente. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che la notifica dell'avviso di accertamento fosse inesistente per mancata prova della ricezione della raccomandata informativa. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sul merito della pretesa tributaria, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, poiché il contribuente avrebbe impugnato anche l'avviso di accertamento oltre alla cartella, con conseguente dovere del giudice di esaminare anche il merito; 3) violazione degli artt. 8 e 14 l. 890/1982 e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la notifica dell'avviso fosse comunque perfezionata a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa e che, al più, il vizio integrasse nullità e non inesistenza. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati il secondo e il terzo, rilevando che la notifica dell'avviso, pur invalida per mancanza della prova di ricezione della CAD, era solo nulla e non inesistente; soprattutto, poiché il contribuente aveva impugnato cumulativamente cartella e avviso, il giudice di merito non poteva arrestarsi alla sola invalidità della notifica, dovendo esaminare anche il merito della pretesa.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché il giudice di appello aveva comunque preso posizione sulla questione, ritenendo precluso l'esame del merito.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente al contribuente di impugnare cumulativamente l'atto consequenziale e l'atto presupposto invalidamente notificato, così da contestare anche il merito della pretesa tributaria.
art. 8 l. 20 dicembre 1982, n. 890
In caso di notificazione a mezzo posta e irreperibilità relativa del destinatario, il perfezionamento richiede la prova del ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
art. 14 l. 20 dicembre 1982, n. 890
Richiamato insieme all'art. 8 nella disciplina della notificazione postale dell'atto impositivo.
art. 140 c.p.c.
Anche per questa forma di notificazione, in caso di irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.
Hanno orientato in senso costituzionalmente conforme la lettura delle norme sulla notifica, equiparando le forme di notifica in caso di irreperibilità relativa.
Massime di principio
- In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notificazione dell'atto impositivo richiede, ai fini della prova del perfezionamento, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa/CAD; la sola prova dell'invio non è sufficiente.
- La mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa rende la notificazione invalida, ma non inesistente: la categoria dell'inesistenza è residuale.
- L'invalidità della notificazione dell'atto presupposto comporta, di regola, la nullità dell'atto consequenziale notificato, ma non impedisce l'esame del merito se il contribuente ha impugnato cumulativamente sia l'atto consequenziale sia l'atto presupposto.
- La notificazione dell'atto tributario è una condizione di efficacia e non un requisito di esistenza dell'atto: se il contribuente ha avuto piena conoscenza della pretesa entro il termine decadenziale, il vizio della notifica non travolge automaticamente l'atto impositivo.
- Quando il giudice di merito confonde nullità e inesistenza della notifica dell'atto presupposto e, per tale ragione, omette l'esame della pretesa nel merito nonostante l'impugnazione cumulativa, la decisione è cassabile per errore di diritto.
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