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Sentenza

Sentenza n. 846/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 4193/2023 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva imposto l'emissione della carta docente e l'accredito delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti scolastiche)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 4193/2023 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'emissione della carta docente in favore delle ricorrenti e all'accredito, sulla carta, di euro 1.000,00 per una ricorrente, euro 3.000,00 per un'altra ed euro 1.500,00 per la terza, con riferimento ai rispettivi anni scolastici indicati nel titolo, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto fino all'effettivo accredito. L'amministrazione non aveva dato integrale esecuzione al titolo. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza civile, provvedendo al pagamento delle spettanze rivendicate entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia, alle condanne pecuniarie diverse da quelle ex legge Pinto, l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il giudice ha inoltre precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il PAT e che i ritardi nell'esecuzione possono determinare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 857,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione, mediante ordine di adempimento e, in caso di inerzia, nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l'attivazione dell'ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Fondano la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato, in via analogica, per la liquidazione delle spese secondo i minimi tariffari relativi alle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine determinato, quando siano provati il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto per il pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione resistente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.
  • L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né vanificato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta quando l'incarico è svolto da un dirigente della medesima amministrazione, prevista per l'ottemperanza relativa ai decreti ex legge Pinto, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare gli atti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e inserendo la documentazione nel fascicolo telematico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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