Cassazione Civile, Ordinanza n. 18024/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'utilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti. La società aveva impugnato l'atto davanti alla giustizia tributaria, ma sia il primo giudice sia il giudice di appello avevano respinto le sue domande. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello; tuttavia, dagli atti riportati emerge che il ricorso per cassazione non risulta essere stato depositato. La Corte è stata quindi chiamata a verificare la procedibilità dell'impugnazione e, rilevato il difetto di deposito del ricorso, a pronunciarsi sulle conseguenze processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito dell'atto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in euro 2.400,00 per compensi oltre spese di prenotazione a debito. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 228/2012, che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato per fondare la declaratoria dei presupposti processuali relativi all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne dà atto per affermare che, in caso di improcedibilità del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore versamento del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando l'atto non risulta depositato, poiché il deposito costituisce un presupposto processuale indefettibile per la trattazione dell'impugnazione.
- In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla L. 228/2012.
- La parte ricorrente soccombente per improcedibilità è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte resistente.
- Quando il giudizio di cassazione si arresta per un vizio processuale assorbente come il mancato deposito del ricorso, la Corte non entra nel merito della pretesa tributaria sottostante.
Come è indicizzato
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