Sentenza n. 702/2026 - Palermo, Sezione 2
per la dichiarazione di illegittimità: del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Monreale, in merito alla richiesta dell’odierna ricorrente di cui alla nota p.e.c. del 26.6.2025, assunta al prot. n. 0032829 del 26.6.2025, avente ad oggetto «l’autorizzazione alla estumulazione della salma del di lei padre, Sig. Antonino Strazzeri, nato a Palermo il 10.03.1923 e deceduto il 17.08.1994, custodita presso il Cimitero di San Martino delle Scale»; e per l’annullamento, ove occorra e per quanto di ragione, di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente, successivo, presupposto, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato dal Comune di Monreale sulla richiesta di autorizzazione all'estumulazione e traslazione della salma
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio del Comune di Monreale su una richiesta del 26 giugno 2025, avente a oggetto l'autorizzazione all'estumulazione della salma del padre dal cimitero di San Martino delle Scale e il trasferimento presso il cimitero di Canicattì. Ha dedotto la violazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, degli artt. 83 e seguenti del d.P.R. n. 285/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che il Comune avrebbe dovuto concludere il procedimento entro trenta giorni. Dalla ricostruzione processuale è però emerso che la ricorrente aveva già presentato una prima istanza il 18 aprile 2024, seguita da un sollecito del 22 novembre 2024, e che il Comune aveva risposto con nota del 12 dicembre 2024, comunicando il diniego dell'autorizzazione e indicando le condizioni per poter effettuare le operazioni richieste. La successiva istanza del 26 giugno 2025 contestava sostanzialmente il contenuto di tale diniego, richiamando l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Canicattì, e non introduceva una richiesta nuova.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'azione avverso il silenzio, assorbendo ogni altra questione. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, dopo averne dato avviso alla ricorrente ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che il Comune non era rimasto inerte: il procedimento era stato concluso con un provvedimento espresso di diniego, costituito dalla nota del 12 dicembre 2024. Tale nota era chiara e inequivoca nell'indicare le ragioni del diniego, ossia l'assenza nel cimitero di San Martino delle Scale dei requisiti necessari e la necessità che il cimitero di Canicattì attestasse la disponibilità del loculo e dell'eventuale celletta destinata ai resti mortali. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il diniego; la reiterazione della richiesta, accompagnata dalla contestazione della precedente nota, non poteva trasformare l'atto espresso in un nuovo silenzio-inadempimento né riaprire i termini per l'impugnazione. Il Comune non si è costituito e non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; tale azione è inammissibile quando il procedimento sia già stato definito da un provvedimento espresso non impugnato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, previa segnalazione alle parti presenti.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento; l'obbligo non può essere fatto valere mediante azione avverso il silenzio quando il procedimento si sia già concluso con un diniego espresso.
artt. 83 e ss. d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle operazioni cimiteriali, ma non esaminati nel merito per l'inammissibilità dell'azione avverso il silenzio.
artt. 3 e 97 Cost.
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di motivazione, buon andamento e imparzialità, ma non esaminati nel merito.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione è inammissibile quando, prima della sua proposizione, l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso, anche negativo, non tempestivamente impugnato.
- La reiterazione di un'istanza già definita con un diniego espresso non determina, di regola, la formazione di un nuovo silenzio-inadempimento quando la nuova istanza si limiti a riproporre la medesima richiesta e a contestare il precedente provvedimento.
- La lesione derivante dal mancato rilascio dell'autorizzazione deve essere riferita al provvedimento espresso di diniego; il giudizio avverso il silenzio non può essere utilizzato per eludere l'onere di impugnare tale atto nei termini di decadenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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