Sentenza n. 200/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza sindacale -OMISSIS-del 12 febbraio 2025 del Comune di -OMISSIS-, con la quale si intima anche ad ANAS s.p.a., in qualità di proprietaria della Casa Cantoniera sita in -OMISSIS-, Località -OMISSIS-, Strada Statale -OMISSIS-, nn. civici -OMISSIS-, di provvedere, tra l’altro, allo smaltimento dei rifiuti presenti all’interno dell’area di proprietà e al ripristino dello stato dei luoghi; - di ogni altro atto a quello comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente e, in particolare: della comunicazione in data 26 novembre 2024, assunta al prot. ANAS CDG -OMISSIS- del 27 dicembre 2024 di avvio del procedimento finalizzato all’emissione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati; della nota del Settore ambientale e del verde pubblico del Comune di -OMISSIS- prot. -OMISSIS-/2025, non conosciuta, citata nell’ordinanza -OMISSIS-del 12 febbraio 2025; della sequela procedimentale che ha esitato l’emissione dell’ordinanza -OMISSIS-del 12 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale che intimava ad ANAS s.p.a. la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti nella casa cantoniera e il ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una casa cantoniera di proprietà di ANAS s.p.a., occupata abusivamente da due nuclei familiari e successivamente trasformata in una discarica abusiva, con presenza di circa 793 metri cubi di rifiuti, alcuni pericolosi. Il Comune aveva avviato il procedimento per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dei luoghi, contestando ad ANAS una colpevole trascuratezza nella custodia dell’immobile e la mancata adozione di azioni giudiziarie o materiali per riacquisirne la disponibilità. ANAS deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, difetto assoluto di istruttoria e motivazione e assenza di imputabilità soggettiva, sostenendo di non avere concorso dolosamente o colposamente all’abbandono dei rifiuti; 2) violazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 per mancato accertamento in contraddittorio; 3) violazione dei principi di buona fede e correttezza e dell’art. 1 l. 241/1990, evidenziando di avere tempestivamente denunciato l’occupazione abusiva e di avere adottato iniziative per contrastarla.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato l’ordinanza nei limiti dell’interesse fatto valere da ANAS. Ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, escludendo la responsabilità colposa della proprietaria. L’art. 192 d.lgs. 152/2006 richiede, per imporre al proprietario la rimozione dei rifiuti, l’imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa; tale imputabilità non è stata dimostrata. L’immobile e il cortile erano recintati e chiusi prima dell’occupazione; ANAS aveva segnalato tempestivamente l’occupazione alla polizia municipale e all’autorità giudiziaria, aveva sporto e integrato denunce-querele e aveva interrotto le forniture di energia e acqua. Non poteva pretendersi, secondo l’ordinaria diligenza, la proposizione di un’azione di spoglio o di ulteriori iniziative materiali, in quanto l’occupazione era abusiva e tali iniziative avrebbero potuto risultare inefficaci, configurare l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni o interferire con le indagini penali. Neppure era esigibile l’installazione di videosorveglianza o l’adozione di ulteriori opere di delimitazione dell’area. Il secondo motivo è stato invece respinto: il contraddittorio procedimentale era stato instaurato con la comunicazione di avvio del 26 novembre 2024, alla quale ANAS aveva risposto con una memoria articolata, il cui contenuto era stato riportato nell’ordinanza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
chiunque violi il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo è “tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
La responsabilità del proprietario presuppone l’imputabilità della violazione a titolo di dolo o colpa; non basta la mera titolarità del bene. La colpa può consistere anche nell’omissione di controlli idonei a dissuadere terzi, ma deve essere concretamente accertata in contraddittorio.
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
Il contraddittorio con i soggetti interessati è soddisfatto dalla comunicazione di avvio del procedimento e dalla possibilità effettiva di presentare memorie, quando queste siano acquisite e considerate dall’amministrazione.
art. 1 l. 241/1990
I principi di buona fede e correttezza dell’azione amministrativa rilevano nella valutazione dell’imputabilità della condotta del proprietario, che non può essere gravato di misure non esigibili secondo l’ordinaria diligenza.
art. 841 c.c.
La recinzione dell’area è una facoltà del proprietario; la sua mancata predisposizione non costituisce di per sé condotta colposa. Nel caso concreto, peraltro, l’area risultava già recintata e dotata di cancello.
artt. 392 e 393 c.p.
Il proprietario non può rientrare autonomamente nel possesso del bene occupato abusivamente mediante iniziative che possano integrare esercizio arbitrario delle proprie ragioni; non è quindi automaticamente colpevole per non avere intrapreso azioni materiali di autotutela.
Massime di principio
- L’ordine di rimozione dei rifiuti previsto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 può essere rivolto al proprietario dell’area soltanto quando l’abbandono o il deposito incontrollato siano a lui imputabili a titolo di dolo o colpa; la mera qualità di proprietario non è sufficiente.
- La colpa del proprietario dell’area deve essere accertata in concreto e può consistere nell’omessa adozione di controlli ragionevolmente esigibili, ma non può essere desunta automaticamente dalla mancata installazione di videosorveglianza, dalla mancata recinzione del fondo o dalla mancata proposizione di azioni giudiziarie quando tali misure non siano esigibili secondo l’ordinaria diligenza.
- Il proprietario che abbia tempestivamente denunciato l’occupazione abusiva dell’immobile, collaborato con le autorità e adottato misure coerenti con la situazione concreta non può essere ritenuto colpevole per non avere riacquisito materialmente il possesso mediante iniziative unilaterali, potenzialmente inefficaci o suscettibili di interferire con indagini penali.
- Il contraddittorio richiesto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 è validamente instaurato mediante la comunicazione di avvio del procedimento quando il destinatario abbia potuto presentare memorie e l’amministrazione ne abbia acquisito e considerato il contenuto.
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