Cassazione Penale, Sentenza n. 45992/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cascione, in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della società DLB METALMECCANICA S.r.l., era stato ritenuto responsabile dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti per il periodo gennaio-dicembre 2015, per un importo complessivo di euro 10.846,67. In appello la difesa ha dedotto (1) che i modelli DM10 prodotti e valorizzati come prova del versamento non potevano avere valore "indiscutibile" alla luce di elementi di segno contrario (dipendenti con mensilità non corrisposte, insinuazioni al passivo in fallimento) e (2) che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, richiesta in sede di conclusioni orali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che i modelli DM10, formati dal sistema UNIEMENS sulla base delle denunce fornite dal contribuente, possono essere valutati come piena prova della corresponsione delle retribuzioni salvo che non emergano elementi contrari; la Corte ha ritenuto che il compendio istruttorio (documentazione acquisita e dichiarazioni del curatore) fosse idoneo a dimostrare il reato e ha rigettato la diversa lettura offerta dalla difesa. Sul secondo motivo ha ritenuto la richiesta di prevalenza delle attenuanti come "motivo nuovo" introdotto solo nelle conclusioni orali e quindi inammissibile; ha comunque osservato che, pur non essendo tenuta a farlo, la Corte territoriale ha implicitamente disatteso la richiesta confermando la congruità della pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 463 del 1983, art. 2, commi 1 e 1-bis
convertito dalla legge n. 683 del 1983
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è integrato anche se il datore di lavoro ha destinato risorse ad altri debiti; si richiede il dolo generico consistente nella consapevole scelta di non effettuare i versamenti dovuti
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Norma richiamata come motivo di censura per presunta violazione di legge nella motivazione impugnata
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)
Norma richiamata per censurare contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
codice di procedura penale, art. 533, comma 1
Norma richiamata in relazione ai profili di motivazione della sentenza impugnata
codice penale, art. 69
Regola sul giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; il giudice d'appello deve motivare sulla prevalenza solo se la questione è stata dedotta nei motivi di impugnazione o sussistono specifiche ipotesi (es. valutazione meno grave in secondo grado o nuova attenuante)
codice di procedura penale, art. 597, comma 5
Riferito alla possibilità per la corte di appello di utilizzare poteri officiosi in sede di conclusioni
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata qui con aumento della sanzione a carico del ricorrente
Legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64
Autorizza l'aumento, oltre il massimo edittale, della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; usata per giustificare l'equitable fissazione della somma per la Cassa delle ammende
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie a seguito di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- I modelli DM10/UNIEMENS possono costituire piena prova della corresponsione delle retribuzioni se non emergono elementi probatori contrari; la mera produzione di elementi contrari non necessariamente esclude la rilevanza probatoria dei DM10 a meno che non travolgano la affidabilità della denuncia
- Il delitto di omesso versamento delle ritenute è caratterizzato dal dolo generico: l'utilizzo di risorse per altri debiti non esclude l'integrazione del reato se vi è la consapevole scelta di non versare
- Richieste o motivi non sollevati nel corpo dell'appello principale e presentati solo in sede di conclusioni orali possono essere considerati "motivo nuovo" e risultare inammissibili in Cassazione
- Il giudice di appello non è obbligato a svolgere il confronto tra attenuanti e aggravanti (art. 69 c.p.) a meno che la questione non sia stata dedotta nei motivi di impugnazione o ricorrano gli specifici presupposti che impongano l'intervento d'ufficio
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, nei casi previsti, ad una somma per la Cassa delle ammende aumentata secondo i parametri normativi e giurisprudenziali
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