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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23278/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva respinto l'istanza di riesame della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente era indagato per concorso in truffa, sostituzione di persona, riciclaggio, falsificazione di documenti e falso in atto pubblico. Il difensore ha dedotto un unico motivo: vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 273 c.p.p., sostenendo carenza della prova della gravità indiziaria a carico del Krasnici (la denuncia della persona offesa era, secondo il ricorrente, silente sul suo conto) e affermando che il Krasnici non aveva partecipato alla compravendita della Range Rover ma si era limitato a consegnare euro 3.000 per l'acquisto dell'Audi A5.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità, richiamando il principio per cui la Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di merito dei fatti salvo che non vi sia manifesta illogicità o violazione di norme. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi fondandosi su: riconoscimento del Krasnici dalla vittima quale acquirente dell'Audi A5, la circostanza che il Krasnici avrebbe incassato i 4.000 euro, la disponibilità dell'Audi rinvenuta e sequestrata, l'uso di documenti falsi e l'allontanamento e la fuga del ricorrente all'atto dell'esecuzione della misura (poi costituendosi su intervento del difensore). Perciò è stata confermata la decisione restrittiva. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina la misura cautelare personale sulla base della sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza". La Corte ricorda che ai fini cautelari non è richiesta la prova piena né la stessa qualificazione degli indizi richiesta per il giudizio di merito (art. 192, comma 2), e che l'esame del giudice di legittimità è limitato alla verifica della coerenza logica e del rispetto dei principi di diritto della motivazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul valore probatorio degli indizi nel giudizio di merito; il comma 2 richiede per il giudizio definitivo indizi non solo gravi ma anche precisi e concordanti. La Corte sottolinea che tale requisito non è richiamato dall'art. 273 per l'adozione di misure cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, come applicato dalla Corte con determinazione della somma equa di euro 3.000

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti del Tribunale del riesame sulle misure cautelari, la Corte verifica principalmente la coerenza, completezza e logicità della motivazione e non può effettuare una nuova valutazione dei fatti salvo manifesta illogicità o violazione di norme
  • Per l'adozione di misure cautelari è sufficiente la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza"; tali indizi non vanno valutati secondo i più stringenti standard richiesti per il giudizio di merito (precisi e concordanti)
  • La responsabilità in concorso può essere determinata anche se il singolo non ha posto in essere l'atto tipico, purché la sua condotta abbia contribuito causalmente, materialmente o moralmente, all'impresa criminosa comune
  • Elementi come il riconoscimento da parte della vittima, la disponibilità del bene coinvolto, l'incasso di somme, l'uso di documenti falsi e la fuga al momento dell'esecuzione della misura costituiscono indizi rilevanti per la gravità indiziaria
  • Per impugnare con successo in Cassazione un provvedimento cautelare bisogna far emergere omissioni o vizî specifici della motivazione (mancanza dei requisiti minimi di comprensibilità, incoerenza logica, carenze tali da renderla meramente apparente) o errori di diritto, non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti
  • Nelle difese preventive è utile contestare anche il requisito delle esigenze cautelari alternative (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione), perché la sola discussione sulla gravità indiziaria può risultare insufficiente in sede di legittimità

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