Sentenza n. 3972/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza di cui alle sentenze del Tribunale di Varese nn. 385/2025 (r.g. 749/2023) e 386/2025 (r.g. 761/2023) e alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 427/2025 (r.g. 637/2025), munite di attestazione di conformità e notificate all’Amministrazione, rispettivamente nelle date del 7 novembre 2025 e del 30 ottobre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passate in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giuste attestazioni rilasciate dalla Cancelleria in data 15 maggio 2026; sentenze con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dell’odierno ricorrente, in quanto antistatario, per complessivi euro 2.830,00, oltre spese generali e accessori di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, quanto al pagamento delle spese legali, di due sentenze del Tribunale di Varese e di una sentenza del Tribunale di Lodi, passate in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di tre sentenze del giudice ordinario, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di complessivi euro 2.830,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha dedotto il passaggio in giudicato delle pronunce, la loro notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse provveduto al pagamento. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero aveva eseguito il dictum delle sentenze nn. 385 e 386/2025 del Tribunale di Varese, con pagamento effettuato il 1° luglio 2026. Per tale parte ha dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere, essendo stato conseguito il bene della vita. Quanto alla sentenza n. 427/2025 del Tribunale di Lodi, il Collegio ha accertato il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo in data 30 ottobre 2025 e l'inutile decorso del termine di 120 giorni; ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione, se anteriore. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte, precisando che il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi e che non spetta alcun compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, in ragione dell'adempimento solo parziale e successivo alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione di ottemperanza per il pagamento dovuto dall'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all'amministrazione, quando sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Se l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la materia del contendere cessa limitatamente alla parte eseguita, mentre il giudizio prosegue per le obbligazioni rimaste ineseguite.
- In presenza di un titolo giudiziale rimasto ineseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine stabilito e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di un obbligo pecuniario può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso per l'attività di commissario ad acta.
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