Corte di giustizia, Sentenza C-519/16
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 luglio 2017. — Superfoz - Supermercados Lda contro Fazenda Pública. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 882/2004 – Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti – Finanziamento dei controlli ufficiali – Articoli 26 e 27 – Fiscalità generale – Diritti o tasse – Tassa a carico degli stabilimenti commerciali del settore alimentare. — Causa C-519/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regolamento n. 882/2004 consente agli Stati membri di finanziare in via generale i controlli ufficiali in materia alimentare anche tramite una tassa nazionale selettiva, se il prelievo non remunera specifici controlli effettuati sui soggetti passivi ma concorre a coprire i costi complessivi dell’organizzazione dei controlli. Ha inoltre dichiarato irricevibili le questioni relative agli aiuti di Stato e ai principi generali, perché il rinvio non conteneva gli elementi necessari per valutarle. La pronuncia è rilevante per le imposte settoriali che finanziano politiche pubbliche di vigilanza alimentare.
Finanziamento dei controlli ufficiali alimentari: compatibilità con il regolamento n. 882/2004 di una tassa nazionale gravante sui soli grandi esercizi alimentari e non collegata a controlli specifici
La questione giuridica
Se gli articoli 26 e 27 del regolamento (CE) n. 882/2004 ostino a una tassa nazionale destinata a finanziare i controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, applicata ai soli stabilimenti commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, anche quando il gettito non finanzia specificamente controlli ufficiali eseguiti a favore o a carico dei medesimi soggetti; e, in subordine, se l’esenzione di alcuni operatori e la struttura selettiva della tassa integrino un aiuto di Stato o violino i principi generali di uguaglianza, non discriminazione, libera concorrenza e libertà d’impresa.
Principio di diritto
Gli articoli 26 e 27 del regolamento n. 882/2004 non ostano a che uno Stato membro istituisca, nell’ambito del finanziamento generale dei controlli ufficiali, una tassa a carico dei soli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, purché il tributo non sia configurato come diritto o tassa ex articolo 27 collegato ai singoli controlli, ma come modalità di finanziamento generale ex articolo 26. Restano irricevibili, nel caso di specie, le doglianze fondate sugli articoli 107 e 108 TFUE e sui principi di uguaglianza, non discriminazione, concorrenza e libertà d’impresa per difetto di collegamento e di motivazione sufficiente nella decisione di rinvio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Regolamento (CE) n. 178/2002
- Regolamento (CE) n. 882/2004
- Regolamento (UE) n. 652/2014
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
Finanziamento dei controlli ufficiali alimentari e tassa sugli esercizi commerciali
La causa trae origine da un rinvio pregiudiziale del Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra in una controversia tra Superfoz – Supermercados Lda e la Fazenda Pública portoghese. Al centro vi è la tassa di sicurezza dei prodotti alimentari "Mais" (TSAM), prevista dal diritto portoghese per finanziare i costi dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, protezione degli animali e delle piante.
Fatti e disciplina nazionale
La Superfoz gestisce supermercati e utilizza l’insegna "Intermarché". Le è stato notificato l’assoggettamento alla TSAM per l’anno 2014, calcolata in funzione della superficie di vendita dello stabilimento. La tassa grava sugli stabilimenti commerciali del settore alimentare, ma sono previste esenzioni per gli esercizi sotto una certa soglia dimensionale e per le microimprese che non fanno parte di gruppi o imprese con superficie complessiva nazionale pari o superiore a 6000 m2.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte ha esaminato in particolare:
- il regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare e la responsabilità principale degli operatori del settore;
- il regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare gli articoli 26 e 27, relativi rispettivamente al finanziamento generale dei controlli ufficiali e alla riscossione di tasse o diritti;
- gli articoli 107 e 108 TFUE, evocati dal giudice del rinvio sotto il profilo degli aiuti di Stato;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se il regolamento n. 882/2004 osti a una tassa che finanzi i controlli ufficiali ma non sia correlata a controlli specifici eseguiti a favore o a carico dei soggetti passivi;
- se muterebbe la risposta nel caso di un contributo destinato a estendere a tutti gli operatori della filiera la responsabilità del finanziamento;
- se l’esenzione di alcuni operatori integri un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;
- se la struttura selettiva della tassa violi i principi di uguaglianza, non discriminazione, concorrenza e libertà d’impresa.
Ragionamento della Corte sugli articoli 26 e 27 del regolamento n. 882/2004
La Corte distingue nettamente tra due ipotesi:
- l’articolo 26, che consente agli Stati membri di garantire i finanziamenti necessari per i controlli ufficiali con "ogni mezzo ritenuto appropriato", compresa l’imposizione fiscale generale o l’istituzione di diritti o tasse;
- l’articolo 27, che disciplina invece le tasse o i diritti riscossi specificamente per coprire i costi dei controlli ufficiali.
Secondo la Corte, la TSAM non è stata istituita come tassa ex articolo 27, perché il suo presupposto non è l’esecuzione di un controllo ufficiale specifico presso i soggetti passivi, bensì la titolarità di uno stabilimento commerciale di una determinata dimensione. Il gettito è destinato a finanziare il fondo "Mais" e quindi i costi generali connessi all’organizzazione dei controlli ufficiali, non spese direttamente riferibili ai singoli esercizi tassati.
La Corte richiama anche l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 882/2004, per sottolineare che la responsabilità principale degli operatori per la sicurezza alimentare non esclude, ma si affianca, ai controlli ufficiali finanziati pubblicamente.
Esito sulle prime due questioni
La risposta è quindi che gli articoli 26 e 27 del regolamento n. 882/2004 non ostano all’imposizione di una tassa come la TSAM sui soli stabilimenti commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, anche se il gettito non serve a finanziare specificamente controlli ufficiali realizzati a causa o a favore dei medesimi soggetti passivi.
Irricevibilità delle questioni sugli aiuti di Stato e sui principi generali
Quanto alla terza questione, la Corte osserva che, anche se l’esenzione di alcune imprese potesse astrattamente costituire un aiuto di Stato, il debitore della tassa non può invocare l’eventuale illegittimità dell’esenzione altrui per sottrarsi al pagamento del tributo. Inoltre, la decisione di rinvio non spiegava perché tale questione fosse necessaria ai fini della controversia principale.
Per la quarta questione, la Corte rileva che il giudice del rinvio si era limitato a evocare possibili dubbi sulla compatibilità con uguaglianza, non discriminazione, concorrenza e libertà d’impresa, senza fornire il quadro fattuale e normativo sufficiente a consentire una risposta utile. Mancava in particolare un confronto tra la situazione degli operatori tassati e quella degli esenti, nonché l’indicazione delle ragioni di un’eventuale giustificazione della differenza di trattamento.
Per queste ragioni, la terza e la quarta questione sono state dichiarate irricevibili.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che gli articoli 26 e 27 del regolamento n. 882/2004 devono essere interpretati nel senso che non ostano all’imposizione di una tassa, quale quella del procedimento principale, ai soli stabilimenti commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, senza che il gettito serva a finanziare specificamente i controlli ufficiali realizzati a causa o a favore di tali soggetti passivi.
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