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Ordinanza

Ordinanza n. 399/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell' “Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. ” emanato dall'ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2025, nella parte in cui risulta inserito il ricorrente Consortium GARR tra gli “Enti produttori di servizi tecnici e economici”; nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale, tra cui la nota ISTAT in data 1 ottobre 2025, prot. N.1570021/2025

Giustizia amministrativa202514751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, nella parte relativa all'inserimento del ricorrente tra gli enti produttori di servizi tecnici e economici, nonché la nota ISTAT connessa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente inserito nell'elenco ISTAT)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2025, limitatamente alla propria inclusione tra gli enti produttori di servizi tecnici e economici, nonché degli atti connessi, tra cui la nota ISTAT del 1° ottobre 2025. Il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma precisa che essi necessitano di un'approfondita valutazione nella sede di merito. La questione si colloca nell'ambito del controverso riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice contabile, la cui legittimità è oggetto di una questione di costituzionalità pendente davanti alla Corte costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso, limitatamente alla posizione del ricorrente e alla parte contestata, l'efficacia dell'elenco ISTAT impugnato. Pur ritenendo che i motivi richiedano un esame approfondito nel merito, il Collegio ha considerato prevalente l'interesse a mantenere integra la situazione di fatto e di diritto in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale relativa al sistema di riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice contabile. La trattazione del merito è stata rinviata a un'udienza pubblica da fissarsi su istanza di parte, una volta definito il giudizio costituzionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196

    Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.

    È la disposizione richiamata quale base normativa dell'elenco ISTAT impugnato; l'ordinanza cautelare non ne definisce l'interpretazione sostanziale.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; la sospensione è stata disposta in ragione della necessità di preservare la situazione controversa in attesa del merito e della definizione della questione costituzionale.

Massime di principio

  • Quando i motivi di ricorso contro un atto amministrativo richiedono un approfondito esame riservato alla fase di merito, il giudice cautelare può comunque accordare la sospensione dell'atto se, in relazione alle peculiarità della controversia, risulta prevalente l'esigenza di mantenere integra la situazione giuridica e fattuale controversa.
  • La pendenza davanti alla Corte costituzionale di una questione riguardante il sistema di riparto di giurisdizione può giustificare il rinvio della trattazione del merito e, contestualmente, l'adozione di una misura cautelare interinale diretta a preservare la res adhuc integra.
  • Il giudice amministrativo può sospendere in parte qua l'efficacia dell'atto impugnato, limitando la misura cautelare alla posizione e alla parte dell'atto direttamente contestate.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionaleRiparto di giurisdizionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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